LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19228-2019 proposto da:
L.C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di SALERNO, depositata l’11 dicembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza in data 11 luglio 2018, rigettava l’appello proposto da L.C.B. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e contestualmente revocava l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato (ammissione che era stata disposta dalla stessa Corte d’Appello con ordinanza dell’8 novembre 2017, atteso l’iniziale diniego del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di *****), rilevando che lo stesso aveva agito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione e con separato ricorso proponeva opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, limitatamente alla disposta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza in data 11 dicembre 2018, il Presidente delegato della Corte d’appello di Salerno, all’esito della comparizione delle parti, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto nella sentenza della stessa Corte d’appello, ritenendo che l’opposizione deve ritenersi possibile solo nei confronti di un decreto di pagamento e che nella specie era sollecitato l’annullamento di una parte della sentenza, con l’impugnativa di un suo capo specifico, annullamento non consentito con la proposta opposizione.
Per la cassazione di detta ordinanza L.C.B. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
2. Con il primo motivo (error in iudicando; violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, art. 702-ter c.p.c.), si deduce che erroneamente è stata affermata l’inammissibilità dell’opposizione a fronte di un quadro normativo di riferimento, come autorevolmente interpretato dal giudice di legittimità, in base al quale il provvedimento di revoca, in assenza di una espressa previsione normativa, deve comunque reputarsi impugnabile con l’opposizione di cui all’art. 170 citato, senza essere data la sua impugnabilità unitamente al merito del provvedimento che eventualmente abbia disposto anche la revoca.
Il secondo motivo denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione del dato normativo, la contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, art. 8, dell’art. 6 CEDU, commi 1 e 3, del patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 1, della Carta di Nizza, art. 47, degli artt. 2,3 Cost, art. 24, comma 3, artt. 3,117 Cost., e dell’art. 93c.p.c., comma 2, e artt. 126 e 136 TUSG, in quanto la decisione della Corte d’Appello di pervenire alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si fonda sulla riproposizione di stereotipate e non pertinenti costruzioni normative, inconferenti rispetto alla fattispecie, che hanno quindi ingiustamente privato il ricorrente del diritto all’assistenza legale con oneri a carico dello Stato.
Il primo motivo è fondato, occorrendo a tal fine assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29228/2017).
Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata adottata con la stessa sentenza della Corte d’appello che ha deciso la causa di merito.
La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dal Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, il quale prevede la forma del decreto. Il magistrato che procede revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (comma 2); (c) se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).
La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina degli effetti della revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica delle condizioni di reddito gli effetti della revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dal stesso D.P.R., art. 113, in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).
Tuttavia, in un caso nel quale la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta, per la pretestuosità e manifesta infondatezza delle difese svolte dall’interessato, con la stessa sentenza di primo grado che aveva deciso la causa, anziché “con un provvedimento interinale”, questa Corte (Cass., Sez. 6-2, 13 aprile 2016, n. 7191) ha ritenuto che, “trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizian. 115 del 2002, ex artt. 99-170”.
Il problema che il ricorso pone è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anziché con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7191 del 2016, cit., oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.
Il Collegio ritiene che sia preferibile il secondo corno dell’alternativa.
Invero, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.
La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale: solitamente il Ministero della giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, a meno che la revoca dell’ammissione al patrocinio sia chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l’Agenzia delle entrate sia parte necessaria del procedimento: Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass., Sez. 6-1, 12 novembre 2016, n. 22148).
Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell’ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell’ammissione si riferisce.
D’altra parte, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha natura di rimedio generale: il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell’essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto – la sentenza – che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio (in tal senso dovendosi disattendere il contrario principio espresso da Cass. n. 26966/2011, rimasto isolato nella successiva giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il rimedio impugnatorio sarebbe sempre ed unicamente il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7). Tale principio è stato poi riaffermato dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 4315/2020, nella quale proprio l’argomento relativo all’autonoma impugnabilità del provvedimento di revoca con il rimedio dell’opposizione è stato utilizzato al fine di corroborare la conclusione secondo cui la revoca non possa essere adottata dalla Corte di Cassazione, neppure con la sentenza che decide sul ricorso.
Conclusivamente, va riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione” (conf. Cass. n. 3028/2018, nonché Cass. n. 32028/2018).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame del secondo, relativo al merito della proposta opposizione.
L’accoglimento del primo motivo comporta altresì la cassazione dell’ordinanza impugnata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Salerno, che la deciderà in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 01 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021