Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34514 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7916-2020 proposto da:

S.M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato PIER MATTEO LUCIBELLO, dall’Avvocato MONICA SEVERI e dall’Avvocato GIORGIO VASI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI *****, già Direzione Provinciale del Lavoro di *****;

– intimato –

nonché

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI *****, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 30/2020 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata l’8/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1/7/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che S.M.A. aveva proposto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, nei confronti dell’ordinanza n. 136 del 16/5/2005 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di ***** gli aveva ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.

La corte, in sostanza, ha ritenuto che l’opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 23/6/2005, fosse tardiva in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 cit., vigente ratione temporis, rispetto alla data di notifica, eseguita con il ritiro del plico presso l’ufficio postale, dell’ordinanza opposta, vale a dire, come emerge dalla data apposta sulla cartolina di ritorno, in data 20/5/2005.

S.M.A., con ricorso notificato in data 21/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

La Direzione Territoriale del Lavoro di *****, già Direzione Provinciale del Lavoro di *****, è rimasta intimata.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ***** ha depositato atto di costituzione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione che lo stesso aveva proposto in quanto tardiva omettendo, tuttavia, di considerare che l’ordinanza opposta non è stata notificata in data 20/5/2015 mediante ritiro del plico in ufficio poiché lo stesso plico risulta depositato presso l’ufficio postale solo il giorno dopo, e cioè il 21/5/2005, e ciò esclude che potesse essere ritirato presso l’ufficio postale il giorno prima del suo stesso deposito. Del resto, ha aggiunto il ricorrente, le cifre indicate sull’avviso, e cioè il “2” e lo “0”, sono disallineate e la seconda non è uno “0”, trattandosi, in realtà, di un “8”, come confermato dall’indicazione manuale di “28/5” eseguita sulla busta contenente l’ordinanza ingiunzione notificata presso l’abitazione dell’opponente.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Gli atti del giudizio di merito, al quale la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che, in effetti, il plico contenente l’ordinanza a suo tempo opposta era stato ritirato dall’opponente presso l’ufficio postale: ma, ad onta della data apparentemente apposta sull’avviso di ricevimento, certamente ciò non è accaduto, come ha invece ritenuto la corte d’appello, in data 20/5/2005, se non altro perché il plico (asseritamente ritirato presso l’ufficio il 20/5/2005) risulta essere stato, in realtà, depositato presso lo stesso ufficio solo il giorno dopo, e cioè il 21/5/2005.

3. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l’opposizione fosse tardiva sulla base dell’affermata notifica dell’ordinanza ingiunzione in data 20/5/2005, dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Firenze che, in differente composizione, provvederà ad accertare la data di effettiva notifica dell’ordinanza opposta nonché a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Firenze che, in differente composizione, provvederà ad accertare la data di effettiva notifica dell’ordinanza opposta nonché a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472