LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13033-2020 proposto da:
CONSORZIO APULIA CAR SERVICE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO VERUSIO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 64/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione ella causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il Consorzio Apulia Car Service ha per oggetto la riparazione di autoveicoli e raggruppa vari esercenti attività di autocarrozzieri e, dopo la riparazione, diventa cessionario del credito nei confronti delle compagnie assicuratrici e provvede alla riscossione dei crediti stessi nei loro confronti.
Nell’esercizio di detta attività il Consorzio aveva provveduto alla riparazione dell’auto incidentata di R.A., il quale gli aveva ceduto il credito risarcitorio nei confronti dell’UnipolSai S.p.a. per l’incidente occorso con autocarro con essa assicurata.
L’UnipolSai S.p.a. non corrispose la somma di oltre mille settecento Euro e il Consorzio la convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, per ottenere il pagamento di detto importo.
Il Giudice di Pace accolse la domanda per un importo minore, rigettando le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di non cedibilità del credito avanzate dall’UnipolSai S.p.a.
La Compagnia assicuratrice propose appello e il Tribunale di Brindisi ha accolto l’impugnazione, rilevando la nullità della cessione del credito e rigettando la domanda proposta in primo grado.
Il Consorzio Apulia Car Service ha impugnato la sentenza con due motivi di ricorso.
La UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
L’impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza risulta notificata il 15/01/2020 e alla fattispecie si applica la sospensione feriale per l’emergenza Covid19 (e segnatamente la sospensione disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40).
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 106 TUB, e delle norme di attuazione e in particolare si incentra sull’assenza di corrispettività della cessione del credito risarcitorio ed afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere l’attività del consorzio inquadrabile in quella di finanziamento.
Il secondo mezzo, proposto per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la sentenza d’appello recepito puramente e semplicemente la motivazione di alcune sentenze del Tribunale di Venezia, e comunque di altro giudice, senza alcun riferimento al caso di specie.
Il primo motivo è fondato, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21765 del 28/08/2019 e Cass. n. 04300 del 14/02/2019 e Cass. n. 14435 del 26/05/2021), alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, in quanto la cessione di credito a titolo solutorio di una controprestazione effettivamente erogata non rientra nella nozione di “acquisto di crediti”, che, ai sensi del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, art. 3 (applicabile ratione temporis), è incluso tra le operazioni vietate ai soggetti non iscritti nell’albo degli intermediari finanziari.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
La sentenza impugnata è cassata e la causa deve rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede affermato.
L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021