Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34518 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16026-2020 proposto da:

BD ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CELIMONTANA n. 38, presso l’avvocato l’avvocato Paolo PANARITI, che la rappresenta e difende con l’avvocato Antonella ANAPOLI;

– ricorrente –

contro

D.S., in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta D.E. DI D.S., nonché

D.L. e B.W., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via CAIO MARIO, n. 8, presso l’avvocato Emiliano SCARANTINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Matteo AZZOLIN;

– controricorrenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronologico 5759/2020 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista, il quale conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, osserva quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La BD Italia S.r.l. agì in giudizio, con rito locatizio, dinanzi il Tribunale di Vicenza, nei confronti di D.S. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del contratto di affitto di azienda stipulato tra la stessa BD Italia S.r.l. e il suddetto Destro, personalmente e quale titolare dalla DE di S.D..

Il giudice monocratico fissò la prima udienza al 16/06/2020.

Con memoria difensiva, depositata il 05/06/2020, S.D., e quali intervenienti volontari D.L. e B.W., aventi causa dal defunto D.E., chiesero la condanna in via riconvenzionale della BD Italia S.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dal tardivo rilascio di un fabbricato e della corte antistante.

Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza (così qualificata dallo stesso ufficio giudiziario) emanata l’11/06/2020, senza che fosse tenuta alcuna udienza, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa.

Avverso detto provvedimento dichiarativo dell’incompetenza ricorre, con atto affidato a tre motivi di ricorso, di cui uno sulle spese, la BD Italia S.r.l.; hanno resistito S.D., D.L. e B.W..

Il PG ha concluso per il rigetto del regolamento.

BD Italia S.r.l. ha depositato memoria nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il primo motivo deduce violazione di legge, nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101,187 c.p.c., per violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il secondo motivo deduce violazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 7 e 9 c.p.c., nonché dell’art. 447 bis, violazione del principio della domanda, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infine il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Il Collegio ritiene le censure della BD Italia S.r.l. meritevoli di favorevole seguito, avuto riguardo in particolare al primo motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato è stato, invero, adottato dal giudice monocratico del Tribunale di Vicenza prima ancora che avesse luogo la comparizione delle parti, ossia che fosse tenuta l’udienza, fissata una prima volta e successivamente differita. Il provvedimento in scrutinio è solo formalmente ascrivibile a un’udienza, in quanto nel suo margine superiore vi è il riferimento, verosimilmente in quanto il provvedimento è stato redatto mediante il sistema telematico denominato consolle del magistrato, a “Verbale di prima udienza n. cronol. 5759/2020 del 11/06/2020 RG. n. 2102/2020”, ma non risulta in alcun modo che udienza vi sia stata.

Ciò ha comportato una sicura menomazione del diritto di difesa della parte che aveva introdotto il giudizio, ossia della BD Italia S.r.l., qui ricorrente, che non ha potuto in alcun modo controreplicare all’eccezione di incompetenza formulata in via preliminare dal convenuto e dagli intervenienti volontari con la loro memoria difensiva.

Il provvedimento adottato dal giudice monocratico del Tribunale di Vicenza è intestato formalmente come ordinanza, ma in quanto ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, e comunque, provvedimento sulla competenza, avrebbe dovuto essere preceduto dall’invito alla precisazione delle conclusioni, requisito indefettibile della scansione processuale successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina del regolamento di competenza, di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende dare seguito (Cass. n. 17650 del 04/09/2015 Rv. 636541 – 01): “L’ordinanza declinatoria della competenza resa dal tribunale in composizione monocratica in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza” in quanto “la sede della precisazione delle conclusioni e delle eventuali memorie illustrative (artt. 187-189 c.p.c.), un baluardo ineludibile per assicurare l’esercizio completo dei diritti di difesa di ciascuna parte che, non possono ritenersi assorbiti da momenti informali di discussione, per quanto siano stati verbalizzati, atteso che solo la formalizzazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni consente di proporre le difese, le richieste di acquisizioni documentali e le illustrazioni difensive atte a consentire la decisione attraverso l’esercizio pieno di ogni facoltà” (così Cass. n. 08892 del 05/05/2016, non massimata) dovendosi ribadire il principio secondo cui “in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, l’ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.” (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass. n. 17650 del 2015)”.

Nella specie, altresì, la mancata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni ha comportato un sicuro nocumento alla originaria parte attrice, poiché essa non ha potuto in alcun modo controdedurre, come già sopra brevemente rilevato, all’eccezione di incompetenza (per materia e territorio) formulata dai convenuti e intervenienti (nel senso che la censura circa l’impossibilità di svolgere ulteriori difese nell’udienza di precisazione delle conclusioni e nelle eventuali memorie si veda Cass. 20059 del 30/07/2018, in questa sede, tuttavia, non rilevante in quanto concernente fattispecie nella quale il contraddittorio processuale era già stato ampiamente sviluppato, anche oralmente, al contrario di quanto in questa sede avvenuto, non avendo il giudice inteso tenere alcuna udienza per sentire le parti e rimanendo, quindi, il contraddittorio esclusivamente limitata ai rispettivi atti introduttivi.

Una corretta scansione processuale avrebbe comportato che il giudice monocratico, dopo il deposito della memoria difensiva contenente la domanda riconvenzionale e l’eccezione d’incompetenza, provvedeva, in applicazione dell’art. 418 c.p.c., e nel rispetto dei termini ivi prescritti, allo spostamento dell’udienza fissata per il 16/06/2020, posto che la memoria difensiva di S.D. e delle intervenienti volontarie conteneva esplicito invito in tal senso, emanando a tal fine un decreto (come previsto dall’art. 418 c.p.c.).

All’udienza, così fissata, il giudice avrebbe potuto invitare le parti a discutere la questione di competenza, se del caso concedendo un termine per note e riservandosi, quindi, di decidere.

Il primo mezzo di ricorso deve, pertanto, essere accolto e, assorbiti i restanti, deve essere cassata l’ordinanza impugnata e rinviata la causa davanti al Tribunale ordinario di Vicenza che, in persona di diverso magistrato, deciderà la controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.

L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase al Tribunale di Vicenza, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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