LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17286-2020 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via STRESA n. 131, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RADI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.A. e B.U., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via FEDERICO CESI, n. 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
PR.VA.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6778/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
P.A. quale conduttore di un appartamento per civile abitazione, sito in *****, di proprietà di B.A. e B.U., risultò moroso dopo che egli stesso aveva comunicato ai locatori che non intendeva rinnovare il contratto di locazione e gli venne ingiunto dal Tribunale di Roma, su ricorso dei locatori il pagamento di oltre quindicimila Euro, ai sensi dell’art. 1591 c.c., e oneri accessori. Non avendo, inoltre, il P. rilasciato l’immobile, i locatori gli intimarono lo sfratto per finita locazione e chiesero e ottennero ordinanza di rilascio. Il P. non si oppose al rilascio e nel detto procedimento intervenne Pr.Va., che, quale ex convivente del P., dichiarò di voler rimanere nell’appartamento sebbene non fosse stata pattuito alcunché a tal fine con il titolare del contratto.
P.A. propose opposizione al monitorio e nel relativo giudizio chiese l’intervento, ai fini della manleva, della sua convivente, Pr.Va..
L’opposizione al decreto ingiuntivo venne accolta dal Tribunale di Roma.
Su appello di B.A. e B.U. la Corte di Appello di Roma ha riformato, sul punto, la sentenza, affermando che Pr. non era subentrata nel contratto di locazione, e quindi era il P., in quanto unico titolare del rapporto, a dover corrispondere la somma.
Ricorre con unico motivo P.A..
Resistono con controricorso, salvo quanto si va a esporre, B.A. e B.U..
Pr.Va. è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta di manifesta infondatezza, e comunque di inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie.
Il controricorso di B.A. e B.U. è inammissibile, in quanto non risulta corredato da valida asseverazione della notifica, non risultando la stessa firmata né sulla copia cartacea né digitalmente.
L’unico motivo di ricorso deduce: violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte d’appello fatto corretta applicazione della normativa in tema di successione nel contratto di locazione di immobile per civile abitazione, come risultante dalla sentenza della Corte Cost. 07 aprile 1988, n. 404, con riferimento all’affermazione della detta sentenza relativa all’illegittimità costituzionale della L. n. 392 del 1978, art. 6, laddove non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
L’assunto è errato.
Il motivo di ricorso non deduce alcun errore di diritto, limitandosi a porre la censura senza alcuna esplicazione, mentre la Corte territoriale ha spiegato in motivazione i presupposti per poter ritenere verificato il subentro del convivente del locatore (provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare o accordo tra i conviventi.
La Corte territoriale ha, quindi, riscontato la carenza di un accordo formalizzato in tal senso tra il P. e la Pr. e anche escluso che un accordo potesse essere ritenuto sussistente in via di mero fatto, in quanto il P. aveva comunicato il recesso dopo che la disgregazione del nucleo familiare di fatto era già intervenuta e che la Pr. non aveva avuto alcun rapporto con i B..
Il motivo di ricorso non investe in alcun modo detta parte della sentenza d’appello, con la conseguenza che le censure mosse non hanno fondamento alcuno.
Deve peraltro rilevarsi, procedendosi in tal senso a integrazione della decisione impugnata, che il P., al quale, giusta quanto sopra affermato, erano riferibili il contratto di locazione dell’immobile e i suoi effetti, non ha riconsegnato l’immobile stesso, e, anzi, si è opposto al rilascio, rimanendo in tal modo inadempiente.
L’incontroverso mancato rilascio comporta in ogni caso l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.
Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata, giusta quanto rilevato circa l’asseverazione della notifica del controricorso, valida costituzione della controparte B.A. e B.U. ed essendo la Pr. rimasta intimata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021