Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34520 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17902-2020 proposto da:

T.M. e P.F., in proprio e nella qualità di procuratore speciale di P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via di PRISCILLA, n. 106, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PIERETTI, rappresentate e difesi dall’avvocato EMILIO DE STEFANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CASALNUOVO di NAPOLI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5394/2019 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Nel corso dell’anno 2002 un edificio della via *****, sita nel Comune di *****, fu interessato da infiltrazioni d’acqua, proveniente da una conduttura sotterranea e conseguentemente fu necessario procedere al suo sgombero.

I proprietari degli appartamenti ubicati in detto edificio, contraddistinto dal civico n. *****, convennero in giudizio l’ente pubblico territoriale ai fini del risarcimento dei danni.

In primo grado il Tribunale di Nola accolse la domanda dei proprietari e condannò il Comune al risarcimento dei danni liquidati, in poco più di Euro ventinovemila.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dal Comune, con sentenza n. 5394 del 11/11/2019, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono i proprietari dell’immobile sgomberato, o comunque i loro aventi causa, formulando con i due motivi di ricorso plurime censure di cui una, di carattere asseritamente assorbente, relativa alla natura privata della conduttura e comunque incentrata alla circostanza che essa fosse inserita nella fognatura comunale.

Resiste con controricorso il Comune di Casalnuovo di Napoli.

La controversia, ricorrendone i presupposti, è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è così formulato: errata interpretazione circa un elemento decisivo della controversia. Conseguente violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5). Illogicità e contraddittorietà di motivazione”.

Il secondo motivo del ricorso afferma: Error in iudicando. Erronea interpretazione dei fatti violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione e falsa interpretazione del “Regolamento per la fornitura di acqua potabile” del Comune di Casalnuovo di Napoli.

I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati.

Essi sono inammissibili, sia in quanto sostanzialmente volti al riesame di più fatti, pur sotto l’apparente deduzione di vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che entrambi richiamano (v. Cass., sez. un. n. 19086/20), e (Ndr: Testo originale non comprensibile) in quanto il chiesto rinnovato esame si riferisce in gran parte alle deposizioni testimoniali rese nelle fasi di merito e la cui valutazione è rimessa al giudice del merito (Cass. n. 16467 del 04/07/2017 Rv. 644812 – 01).

Si evidenzia, del resto che la motivazione della Corte di Appello di Napoli si incentra sulle risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado segnatamente le dichiarazioni dei testi R. e M. (pag. 5) che appaiono univoche nel senso della natura privata della conduttura che correva sotto la via ***** (ossia dell’intera conduttura e non solo di quella che serviva l’edificio ivi ubicato al n. *****), sulla quale il Comune non procedeva ad effettuare manutenzione né riparazione.

I ricorrenti richiamano, nel primo motivo di ricorso, l’istruttoria svolta in prime cure ma sul punto il motivo è del tutto aspecifico, non essendo individuati i testi e gli atti dai quali quanto dedotto (natura comunale della fognatura) dovrebbe essere desunto.

Il secondo motivo è del pari aspecifico, in quanto richiama apoditticamente il Regolamento del Comune di Casalnuovo di Napoli, ma in modo del tutto generico e senza riportarne, neppure in via di stralcio, i passi o i paragrafi rilevanti.

Giova, peraltro, rilevare che la sentenza di questa Corte (Cass. n. 06665 del 19/03/2009 Rv. 607357 – 01), a più riprese richiamata in ricorso, ha – fatta salva in ogni caso l’incidenza del caso fortuito, sulla cui esclusione il ricorso non prende alcuna posizione – comunque ritenuto sussistente, nella specie in quella sede esaminata, la responsabilità concorrente di un condominio privato per i danni derivanti dall’esondazione di una fognatura.

Il secondo motivo di ricorso presuppone, inoltre, per accertato quel che accertato non e’, ossia la natura pubblica della fognatura, circostanza questa del tutto esclusa dalla sentenza in scrutinio, che ne ha ritenuto l’ascrivibilità esclusiva alla sfera privata, ossia di tutti gli edifici insistenti sulla detta via *****, con conseguente esclusione di un obbligo di vigilanza e custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., in capo al Comune di Napoli.

Il ricorso deve, pertanto, nel riscontro di profili di inammissibilità di entrambi i suoi motivi, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti dei ricorrenti, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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