Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34521 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22319-2020 proposto da:

B.E., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSITA CARLONI;

– ricorrente –

contro

A.P.E.S. – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE Soc. Coop. per azioni, SEPI S.p.a, COMUNE di PISA;

– intimati –

udita la relazione de la causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

B.E. nel 1992 divenne assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di ***** e stipulò il relativo contratto ritenendo che in esso fosse incluso anche un locale garage, oltre all’appartamento vero e proprio.

Nel 2009 le venne notificata un’ordinanza ingiunzione per il pagamento di oltre quattromila Euro per canoni di locazione del detto garage.

L’opposizione dinanzi al Tribunale di Pisa ebbe esito positivo, in quanto l’ingiunzione venne annullata.

La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo concluso un contratto di locazione verbale.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, articolato su tre motivi, B.E..

L’Azienda Pisana edilizia Sociale società cooperativa per azioni, la Società Entrate Pisa per azioni e il Comune di Pisa sono rimasti intimati.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso non può essere esaminato, per evidente ragione di improcedibilità, in quanto nell’allegato al ricorso non vi è attestazione di conformità del difensore L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, né vi è stata costituzione di controparti, con la conseguenza che difettano i presupposti per ritenere sanato (da eventuali depositi di atti della controparte) il riscontrato vizio (sul punto si vedano: Cass. n. 27480 del 30/10/2018 Rv. 651336 – 01, e più di recente Cass. n. 7610 del 18/03/2021 Rv. 660928 – 01, ove ampi richiami alla giurisprudenza nomofilattica di Sez. U n. 22438 del 2018 e Sez. U n. 8312 del 2019).

Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione in giudizio delle controparti.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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