Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34522 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 64/2021 proposto da:

SICAUTO S.R.L. in LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA MARIA IANNICOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende, per legge;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di LATINA, in persona del Sindaco in carica, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA MUCCITELLI e ANNA CATERINA EGEO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO della ***** S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 591/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La S.r.l. Sicauto ha impugnato la sentenza del tribunale di Latina n. 591 del 12/03/2020 che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dalla detta società avverso il pignoramento presso terzi attivato dall’Agenzia delle entrate per cartelle esattoriali non pagate.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Latina e l’Agenzia delle Entrate.

Il Fallimento della ***** S.p.a. è rimasto intimato.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c., ricorrendone i presupposti.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il ricorso è inammissibile, in quanto a fronte di una sentenza del 12/03/2020, non notificata, come da affermazione in tal senso della stessa parte ricorrente, il termine di cui all’art. 327 c.p.c., veniva a scadere, pure computandosi la sospensione dei termini dovuta all’emergenza Covid-19 il 14/11/2020 (mercoledì), mentre esso è stato notificato il 14/12/2020 sia All’Agenzia delle Entrate che al Comune di Latina e il successivo 15/12/2020 al Fallimento della ***** S.p.a..

Il ricorso e’, pertanto, manifestamente inammissibile, in quanto esso è stato proposto fuori termine, non applicandosi alle cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi la sospensione feriale dei termini, e pur computandosi la sospensione dovuta all’emergenza per la pandemia da COVID-19, e segnatamente la sospensione disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendo la sentenza impugnata stata notificata (come affermato dalla stessa società ricorrente alla pag. 2 del ricorso), veniva a scadere 14/11/2020, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato nel dicembre di detto anno e, pertanto fuori termine, con conseguente radicarsi di inammissibilità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile.

Le spese di questo giudizio di cassazione sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, oltre oneri per ciascuna di essa meglio ivi indicati.

Nulla per le spese per il Fallimento della ***** S.p.a., in quanto lo stesso non ha svolto attività difensiva.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento di Euro 5.000,00 in favore di ciascun controricorrente, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge in favore del Comune di Latina e oltre spese prenotate a debito per l’ADER.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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