Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34523 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22786-2019 proposto da:

B.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio DE FILIPPO SCANDURRA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PITARO;

– ricorrente –

contro

ENEL ENERGIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 106/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. B.R.M. convenne in giudizio l’ENEL energia s.p.a. davanti al Giudice di pace di Serra San Bruno e, sulla premessa di essere titolare di un’utenza di gas metano e di avere sempre regolarmente pagato le bollette, sostenne di non essere tenuto al pagamento della bolletta di Euro 6.470,35 che la società convenuta gli aveva inopinatamente inviato, facendo riferimento anche a consumi in parte già conteggiati e pagati.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Disposto l’espletamento di una c.t.u., il Giudice di pace accolse la domanda, annullò la bolletta contestata e condannò la società convenuta al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società ENEL energia e il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 31 gennaio 2019, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame, ha rigettato la domanda proposta dal B. e l’ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che la contestata bolletta si riferiva non ad un singolo bimestre, bensì ad un intero anno e conteneva non soltanto i consumi, ma anche altri oneri accessori. Quanto all’entità della somma, il Tribunale ha rilevato che il B. aveva sempre pagato fatture in acconto, mentre la fattura contestata era in conguaglio e all’esito dell’effettiva rilevazione dei consumi da parte della società erogatrice, per cui era da escludere che vi fosse stata una nuova fatturazione di consumi già pagati. In relazione alla c.t.u., che aveva riconosciuto la non rispondenza della bolletta ai consumi, il Tribunale ha rilevato che l’ausiliare non aveva risposto alle contestazioni mosse dalla società ENEL al suo elaborato; e comunque il giudice, con una sua valutazione super partes, ha ritenuto che quelle contestazioni fossero fondate, anche perché supportate da quanto risultava dalla bolletta contestata e da quelle precedentemente pagate.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia propone ricorso B.R.M. con atto affidato a tre motivi.

La società ENEL energia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, non rispettando i limiti previsti per il giudizio di appello, che è un giudizio da svolgersi alla luce dei motivi posti, avrebbe deciso la causa senza tenere presenti quei motivi, compiendo una sorta di nuovo giudizio d’ufficio. Nei motivi, infatti, si contestava la mancata risposta del c.t.u. alle contestazioni e l’errata ricostruzione dei consumi da parte di quest’ultimo.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

La censura, che ricalca quella precedente, rileva che il Tribunale avrebbe arbitrariamente affermato che la c.t.u. non doveva essere svolta; dalla motivazione della decisione, invece, discenderebbe che la sentenza non ha superato i rilievi posti dal c.t.u. secondo cui erano stati fatturati consumi superiori a quelli effettivi.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1562 c.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe, con una valutazione priva di consistenza, dichiarato non condivisibili le conclusioni raggiunte dal c.t.u., in tal modo violando anche le norme del contratto di somministrazione, che prevede il pagamento delle prestazioni secondo le regole sinallagmatiche.

4. I motivi di ricorso, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, in quanto muovono alla sentenza impugnata censure che sono sorrette da un’impostazione comune.

Essi sono tutti privi di fondamento.

La sentenza impugnata, come si è detto, ha compiuto un accertamento in fatto sulla regolarità dei consumi fatturati, escludendo che la fattura in contestazione contenesse un nuovo conteggio di consumi già pagati. Con una decisione che il giudice di merito ben può compiere, purché ne dia adeguata motivazione, il Tribunale ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u. e fatte proprie dal Giudice di pace in primo grado ed ha affermato che la contestata fattura era a conguaglio e che i consumi in essa indicati erano veritieri. La decisione, come si vede, non è affatto esorbitante dai motivi di appello, che avevano lamentato proprio la piena rispondenza dei consumi fatturati rispetto alla realtà e la mancata risposta, da parte del c.t.u., alle critiche mosse al suo elaborato.

Gli odierni motivi di ricorso, nella sostanza, si risolvono nell’affermazione secondo cui era corretta la decisione del Giudice di pace anziché quella del Tribunale; ma, per approdare a questo risultato, il ricorrente deve necessariamente sollecitare questa Corte ad un inammissibile riesame del merito della controversia.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della società intimata.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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