LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 1716/2013 proposto da:
TEMI s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.to prof. Paola Coppola, elettivamente domiciliata in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Ussani d’Escobar;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 177/39/2012, depositata il 30/05/2012.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 13 aprile 2021.
RILEVATO
che:
La società TEMI s.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 177/39/12 depositata il 30 maggio 2012.
La vicenda trae origine dalla notifica alla predetta società dell’avviso di accertamento *****, con cui L’Amministrazione quantificava, per l’anno 2005, un maggior reddito ai fini IRES, IRAP e IVA.
La società opponeva l’atto impositivo alla CTP di Napoli che, con la sentenza n. 148/03/10, depositata il 10 marzo 2010, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior imponibile da Euro 992.279,00 ad Euro 486.596,86. Tale sentenza veniva appellata dalla società in data 22.4.2011 e la CTR dichiarava tardivo l’appello, confermando la decisione di primo grado e quindi la minor misura dell’importo dovuto, rispetto a quanto accertato.
La società ha impugnato tale decisione deducendo tre motivi. Ha anche depositato memoria.
Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Giova premettere, a chiarimento della vicenda, che a seguito della sentenza di primo grado n. 148/03/10, l’allora difensore della società aveva presentato istanza di sgravio all’Ufficio competente ed aveva richiesto alla segreteria della CTP di Napoli copia conforme della citata sentenza.
In data 12 gennaio 2011, l’Ufficio, ritenendo ormai decorso il termine breve per l’appello della citata sentenza, e quindi considerando non più impugnabile la decisione, notificava, in data *****, alla società la cartella di pagamento relativo all’importo determinato dal giudice di primo grado.
La società opponeva la cartella di pagamento in data 12 marzo 2011, giudizio che veniva definito con sentenza n. 518, depositata il 26 ottobre 2011, favorevolmente alla contribuente. Tale sentenza non veniva appellata. Parallelamente, la contribuente appellava, in data 22.4.2011 (e quindi un mese dopo l’opposizione della cartella di pagamento) la sentenza della CTP di Napoli n. 148.
In esito a tale gravame, la CTR riteneva, come detto, inammissibile l’appello con la decisione oggetto dell’impugnativa in esame, basata su tre motivi.
Ciò premesso, con il primo di tali motivi la società ricorrente deduce violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su questioni pregiudiziale, sollevate nei gradi di merito e per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso del Collegio è fondata la censura di omessa pronuncia, per aver il giudice regionale ignorato l’eccezione con cui l’appellante aveva dedotto che la CTP di Napoli, con la sentenza n. 518/03/2011, si era già pronunciato sulla questione se la procedura, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, come modificato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1 (conv. con mod. nella L. n. 73 del 2010), per la notificazione della sentenza n. 148, fosse stata puntualmente osservata, dando, in tal caso, luogo alla decorrenza del c.d. “termine breve” per l’appello, dalla notificazione. Ovvero, in caso contrario, dando luogo all’applicazione del c.d. “termine lungo” a far data dalla pubblicazione.
La società aveva sostenuto che la procedura non fosse stata ritualmente osservata, sia nell’appello della sentenza della CTP di Napoli n. 148, relativa all’avviso di accertamento, che nell’opposizione alla cartella di pagamento decisa, da altro collegio della stessa Commissione provinciale, con la sentenza n. 518, non impugnata e perciò divenuta definitiva. Conseguendone, a suo avviso, l’applicazione del “termine lungo”.
La sentenza della CTR, oggetto della presente impugnativa, ha invece, ritenuto che la procedura fosse stata osservata, tal che l’appello avverso la sentenza n. 148, avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni, mentre era stato proposto decorso tale termine.
Viceversa, la sentenza n. 518, in esito all’opposizione della cartella di pagamento, ha concluso in senso opposto, sostenendo che il termine applicabile al caso in esame era quello “lungo”, non ancora decorso all’atto della iscrizione a ruolo della somma pretesa, per cui il credito d’imposta, quale (ri)determinato dalla sentenza n. 148, non poteva ancora essere considerato definitivo e non poteva essere iscritto a ruolo, tanto che quel collegio annullava il ruolo e la cartella.
Ciò posto, ne discende che la stessa questione, avente natura pregiudiziale, era stata decisa in termini antitetici dalla due sentenze: quella di primo grado n. 518, avente ad oggetto la cartella di pagamento e quella in esito all’appello avverso la sentenza n. 148, relativa all’avviso di accertamento. La prima decisione depositata il 26 ottobre 2011, non impugnata e divenuta definitiva in data 26 aprile 2012. La seconda, depositata il 30 maggio 2012, che aveva deciso in modo difforme sulla medesima questione, benché questa fosse già stata definita in modo vincolante dalla sentenza n. 518, tra le stesse parti, passata in giudicato già al momento della pronuncia dell’altra, con evidente riflesso sull’altra, costituendo giudicato esterno.
Il primo motivo è pertanto da ritenere fondato, Il secondo motivo, per insufficiente o contraddittoria motivazione, e il terzo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, sono conseguentemente assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti. La sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame della causa, in base a quanto enunciato in motivazione e per la definizione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021