LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINI Laura – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 712/2015 proposto da:
R.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Rossi e Paolo Panariti, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2646/46/2014, depositata il 20/05/2014.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 26/03/2021.
RILEVATO
che:
R.G., esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2646/46/2014, depositata il 20.05.2014.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento, rispettivamente, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, in esito ad accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, sul presupposto che il reddito dichiarato non rispecchiava la capacità contributiva desumibile dai beni di cui il contribuente aveva la disponibilità.
Il R. opponeva gli atti impositivi con separati ricorsi e la CTP di Pavia li accoglieva. L’Ufficio appellava e il giudice regionale accoglieva il gravame.
Il contribuente ha impugnato la decisione con tre motivi.
Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; del D.M. 10 settembre 1992, art. 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 7.
La parte lamenta, in primo luogo, che l’Ufficio abbia inserito tra le spese calcolate ai fini della ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto, per gli anni 2005 e 2006, anche quelle per incrementi patrimoniali, effettuate in anni successivi ai periodi in verifica. Sostiene, cioè, che avrebbero dovuto essere considerate solo le spese avvenute nell’anno in accertamento, sul presupposto che la spesa fosse stata effettuata con redditi conseguiti nell’anno in accertamento e nei quattro precedenti.
Per contro, la norma, il cui testo è riportata dallo stesso ricorrente, afferma che debbono essere considerate, per la ricostruzione del reddito dell’anno in verifica, le quote paritarie in cui la spesa è ripartita nel quinquennio ricompreso tra l’anno in cui la spesa è stata effettuata e nei quattro precedenti. Per cui l’anno, da cui prendere le mosse per il calcolo “a ritroso”, non e’, come ritiene il ricorrente, quello in accertamento, ma quello, anche successivo, in cui la spesa è stata effettuata.
Ora, nel caso in esame, i periodi in verifica erano gli anni 2005 e il 2006 e, nel corso dell’accertamento, gli operatori avevano rilevato la disponibilità, in capo al contribuente, di due vetture acquistate nel 2009. Per cui, ripartendo la spesa per l’acquisto, nel quinquennio tra il 2009 e il 2005, avevano correttamente imputato una quota di un quinto a ciascuno dei due anni in verifica, perché ricompresi nel suindicato arco temporale, posto che l’art. 38, nella formulazione vigente “ratione temporis”, prevedeva, appunto, che “la spesa per incrementi patrimoniali…si presume sostenuta…con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.
In seno allo stesso primo motivo, la parte ha poi dedotto che gli acquisti di rami d’azienda (posteggi fissi), in quanto beni strumentali, non dovessero essere inclusi nel calcolo del reddito complessivo netto, ai sensi del del D.M. 10 settembre 1992, art. 2 comma 2. Il ricorrente ha anche precisato d’aver indicato il costo sostenuto per l’acquisto dei rami d’azienda nel registro dei cespiti ammortizzabili.
La tesi della parte non è condivisibile dal momento che la strumentalità di un bene non discende direttamente dalla sua natura o dal suo acquisto o dal fatto che sia dichiarato come tale, ma dalla circostanza che il bene entri nella funzionalità concreta dell’azienda, contribuendo alla formazione del reddito. Ne’ la sua ammortizzabilità deriva dal solo fatto formale dell’annotazione nell’apposito registro. (Al riguardo, Cass. n. 9549/2011; n. 32719/2018; n. 2742/2020).
Il ricorrente non ha, invece, fornito alcuna prova che, al momento dell’accertamento, l’effettiva strumentalità dei “posteggi” fosse in essere. Pertanto, l’acquisto in sé costituiva un incremento patrimoniale. E correttamente la CTR lo ha considerato, in quanto tale, come indice di capacità contributiva, che l’Ufficio non poteva ignorare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.
Il ricorrente nel prospettare le sue difese ha poi ritenuto che la CTR non potesse ritenere legittimo e fondato l’accertamento in base al solo scostamento tra quanto accertato in via sintetica e quanto dichiarato, dal momento che tale circostanza avrebbe dovuto essere supportata da elementi ulteriori. Ha anche dedotto che dalla “scostamento” non scaturiva una presunzione “legale”
Per contro, è costante la giurisprudenza di questa Corte, cui s’intende dare continuità, secondo la quale “In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo (o di altri beni) integra, ai sensi del citato D.P.R., art. 2, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. (Sez. 6 – 5, 1/09/2016 n. 17487).
E’, dunque, sufficiente, per legittimare l’accertamento mediante il c.d. redditometro, l’accertamento della disponibilità dei beni indici, salvo prova contraria, circa la disponibilità di risorse ulteriori, esenti o sottoposte a tassazione separata, che non può ridursi alla sola dimostrazione della toro disponibilità.
Al riguardo, questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha infatti affermato il principio, che s’intende confermare, secondo cui “per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, (il contribuente) è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere ” (Sez. 5 -, 04/08/2020, n. 16637).
Va poi respinto la doglianza sulla ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dal momento che la ricorrente ha potuto articolare le sue difese, non avendo dedotto quale sarebbe stato il concreto pregiudizio che sarebbe derivato dalla mancanza dei dati asseritamente non desumibili dagli atti.
Con il secondo motivo, il contribuente deduce nullità della sentenza per motivazione radicalmente omessa.
Il motivo è privo di specificità, ed è quindi inammissibile, per la genericità dei termini in cui è articolato laddove afferma che “la sentenza impugnata è affetta da omessa motivazione ravvisabile nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazione inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. I giudici hanno omesso di pronunciarsi su tutte le domande del ricorrente…la (sentenza) ha aderito alla tesi dell’Erario…senza specificare l’iter logico a supporto del proprio convincimento…””. La censura si concretizza, dunque, in un elenco di manchevolezze della pronuncia, senza additare i “passaggi” della stessa che giustificherebbero la censura.
Ora, anche in tal caso, come già rilevato, le doglianze del ricorrente appaiono in contrasto con l’articolata esposizione delle sue difese. Circostanza che depone nel senso d’aver potuto, la parte, trarre dalla pronuncia tutti gli elementi per esporre diffusamente, il nucleo portante delle sue tesi, con l’ampio primo motivo.
Con il terzo motivo, lamenta infine violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5,6,7,10, in riferimento all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa motivazione su di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In particolare, il ricorrente su duole del mancato invito da parte dell’Ufficio ad un contraddittorio preventivo endoprocedimetale, la cui necessità è da ritenere costituisca un principio fondamentale e immanente dell’ordinamento.
La parte richiama, a sostegno, la sentenza della Sezioni Unite n. 19667 del 2014. Le stesse Sezioni Unite hanno però chiarito che ” In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; principio riaffermato anche da Cass. n. 27421/2918).
Nel nostro ordinamento non e’, dunque, rinvenibile un obbligo generale di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, tranne che non sia specificamente sancito, come avviene, appunto, per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, ma nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, “per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6 – 5 n. 11283/2016).
Il motivo è dunque infondato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio oltre a quelle prenotate a debito.
Sussistono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.800,00 oltre che alle spese prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello fissato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021