Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34528 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 751/2015 proposto da:

B.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Farace, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’avv. Marco Marchetta;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2452/46/2014, depositata il 12/05/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 26/03/2021.

RILEVATO

che:

B.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2452/2014 depositata il 12 maggio 2014.

La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento relativi rispettivamente agli anni 2005 e 2006, in esito a procedura ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

La contribuente ha opposto gli atti impositivi innanzi alla CTP di Milano che ha respinto il ricorso. Il successivo appello è stato parzialmente accolto con la sentenza, qui impugnata in base ad unico motivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ha anche depositato memoria.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

In primo luogo, con l’unico motivo di ricorso, ha dedotto un primo profilo di censura, eccependo che l’Amministrazione avesse omesso di istaurare con il contribuente un contraddittorio preventivo endoprocedimentale, che sarebbe stato obbligatorio già prima della modifica apportata al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22.

La censura è infondata dal momento, secondo quanto affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità (come nella specie) sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. (Sez. 6 – 5, del 31/05/2016, n. 11283).

Censura poi, la ricorrente, con altro profilo in senso allo stesso motivo, che l’Ufficio, nell’accertamento sintetico, non avesse tenuto conto della disponibilità complessiva del nucleo familiare alla data del 31.12.2004, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, la parte sostiene che la CTR,” a fronte della documentazione fornita…si è limitata a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria senza supportare tale apodittica statuizione con sufficiente argomentazione…”.

La circostanza non è fondata come si rileva dalla stessa motivazione della sentenza impugnata.

Infatti, il giudice regionale dopo aver respinto, a tutela del contribuente, l’eccezione della inutilizzabilità della documentazione allegata al ricorso, come ritenuto dal primo giudice, ha tuttavia rilevato che “la documentazione prodotta non era sufficiente prova contraria, dovendo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, essere dimostrato che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”. Ha, cioè, ritenuto, di poter ridurre l’imponibile accertato dall’Ufficio, tenendo conto solo della documentazione atta a dimostrare che ” (il) maggior reddito (fosse) costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”. Ritenendo, in altri termini, che non fosse sufficiente la sola (e non contestata) dimostrazione della disponibilità di risorse ulteriori.

Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte, più volte affermata, secondo cui “In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020).

La parte ricorrente contesta poi il richiamato “passaggio” della decisione della CTR impugnata, n. 2452 del 2014, facendo riferimento ad una diversa sentenza, di altro collegio della stessa CTR, n. 5629/2014, relativa alla medesima contribuente, per analogo accertamento, ma riguardante la dichiarazione 2007(per il 2006). Invero, anche tale sentenza, pur totalmente favorevole al contribuente, afferma che questi sia tenuto a dimostrare “che le spese sostenute siano giustificate e documentate da redditi noti all’erario”, cioè da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte di natura tributaria. Peraltro, il riferimento alla diversa decisione non è pertinente al caso in esame, poiché, con la sola allegazione di detta pronuncia, non è dato conoscere, neanche in stralcio, la documentazione, relativa all’anno d’imposta 2006, prodotta in quella sede, per verificare in base a quali elementi quel collegio avesse deciso.

Ciò premesso, va sottolineato che, nella causa in esame, il giudice regionale non è incorso in alcun mancato esame di fatti decisivi. Ed anzi, ha ammesso la documentazione allegata al ricorso dalla parte, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, a tutela del contribuente, circa il ristretto ambito consentito alle limitazioni circa l’utilizzabilità dei documenti prodotti. Ha, quindi, valutato la documentazione ammessa, ritenendola, solo in parte idonea a soddisfare la prova contraria, a carico del contribuente, circa il carattere esente o sottoposto a ritenute fiscali alla fonte, delle disponibilità finanziarie di cui la parte deduce di aver avuto la disponibilità. Ne’ tale valutazione del giudice di merito può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di quelle prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per il versamento del c,d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 nonché a quelle prenotate a debito.

Dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello fissato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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