LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18883/2015 R.G proposto da ***** S.R.L., dichiarata fallita, in qualità di incorporante di Lalo Due s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante prima della dichiarazione di fallimento, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Romagnoli, e Giuseppe Pizzonia, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Scrofa n. 57;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente – ricorrente incidentale subordinata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 207/28/15, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 aprile 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
***** s.r.l., dichiarata fallita, in qualità di incorporante di Lalo Due s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante prima della dichiarazione di fallimento, ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 207/28/15, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata, che ha accolto parzialmente l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Ires, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2005;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, con cui spiega ricorso incidentale condizionato;
il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 16 aprile 2021, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis-1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
il P.G. de Augustinis Umberto ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo del ricorso principale, la società denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
con il secondo motivo del ricorso principale, la società denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
con il terzo motivo del ricorso principale, la società denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
con l’unico motivo di ricorso incidentale, condizionato alla ritenuta ammissibilità del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, logicamente incomprensibile, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso principale;
il linea di principio, il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso di omessa notifica allo stesso dell’avviso di accertamento per debiti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore (vedi Cass. sent. n. 5392/2016);
inoltre, “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della L.Fall., art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016, Rv. 640361 – 01);
anche di recente, questa Corte ha precisato che ” è inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire L.Fall., ex art. 43, comma 1, il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione del suo fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8132 del 03/04/2018);
nel caso di specie non vi è stata una semplice inerzia della curatela fallimentare, quanto piuttosto vi è stata un’esplicita presa di posizione negativa circa l’utilità di promuovere l’impugnazione;
invero, la società ***** s.r.l. ha affermato di essere stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. ***** del 31 marzo 2015, dunque successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, depositata in data 22 gennaio 2015;
la stessa ricorrente ha dichiarato di agire in proprio, stante la rinunzia espressa della curatela fallimentare alla prosecuzione della causa, comunicata via Pec in data 10 luglio 2015;
pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del legale rappresentante della società fallita;
in conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del primo;
il ricorrente principale è condannato al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021