Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34530 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25125/2014 R.G. proposto da:

B. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. Andrea Manzi e dall’Avv. Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 260/8/2014 depositata il 3 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla società B. S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 8/14/2012 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente (eccezion fatta per la riduzione delle sanzioni al minimo di legge) avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2007 e, per l’effetto, rideterminava in Euro 109.432,00 il maggior ricavo per il periodo d’imposta.

2. Nel dettaglio, al momento della notifica dell’atto impositivo opposto la contribuente era già stata attinta da due avvisi di accertamento attualmente non definitivi – per gli anni di imposta 2005 e 2006 emessi sulla base di PVC redatto in data ***** a seguito di verifica fiscale incentrata sul controllo del magazzino e del ricarico praticato, con applicazione di studio di settore nel quadro di accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d). L’avviso opposto si basava da un lato sul PVC del 5.12.2008, sulla base del quale venivano calcolate ulteriori maggiori ricavi da ricarichi per l’anno di imposta 2007, pari ad Euro 109.432,00, e su di un secondo PVC del ***** avente ad oggetto indagini bancarie sui conti correnti della società e dei soci, il quale incrementava ulteriormente i ricavi di Euro 52.833,78 a titolo di movimentazioni bancarie non giustificate.

3. La CTR condivideva solo in parte la decisione del giudice di prime cure, confermando le riprese per i ricarichi ma non quelle da movimentazioni bancarie. Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso principale per tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso principale – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – viene denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, fatti che consistono da un lato nell’applicazione della percentuale di ricarico relativa solo ad alcuni beni e ad un campione anteriore al 2000, derivante da PVC del ***** già posto a base di due anteriori avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2005 e 2006 – all’intero costo della merce acquistata nel periodo d’imposta 2007; dall’altro, nell’erronea determinazione dei prezzi d’acquisto degli articoli con conseguente sopravvalutazione delle percentuali di ricarico e, infine, nel disconoscimento di saldi e promozioni.

5. Con il secondo motivo la contribuente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella presunta situazione di antieconomicità in cui versava la contribuente secondo l’Agenzia.

6. I due motivi sono scrutinati congiuntamente in quanto articolati secondo una medesima logica e non possono trovare ingresso.

Le questioni per le quali si lamenta il mancato esame nei primi due mezzi involgono valutazioni di fatto operate dalla CTR ed esplicitate in motivazione. Nel dettaglio, con riferimento al primo motivo la questione della percentuale di ricarico, della determinazione dei prezzi d’acquisto e del disconoscimento di saldi e promozioni, oggetto del terzo motivo, sono fatti valutati a pag. 4 della sentenza impugnata in due capoversi di cui si riporta l’incipit per chiarezza: “la Commissione ritiene corretto l’operato della GdF in merito alla “determinazione del ricarico medio”, il quale è stato calcolato utilizzando (…). In merito allo sconto alla clientela e all’abbattimento dei prezzi in particolari momenti dell’anno (…)”.

7. Il tema dell’antieconomicità della gestione aziendale, oggetto del secondo motivo pure non è fatto omesso, in quanto è stato esaminato dal giudice d’appello alle pp.3-4 della sentenza, di cui si riporta una parte: “Si rilevano elementi che conducono a configurare l’antiecono-micità dell’impresa che, oltre a non risultare coerente nello studio di settore (…) dichiara un reddito pari a 0 a fronte di ricavi dichiarati di Euro 226.091,00 e di remunerazione al personale dipendente di Euro 32.340,00 (…)”.

8. Con il terzo motivo la società ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per essere stato disposto l’accertamento analitico – induttivo in assenza dei presupposti, non essendo sufficiente secondo la contribuente la mera antieconomicità della gestione.

9. In controricorso viene genericamente prospettata l’inammissibilità, oltre l’infondatezza per manifesta infondatezza del mezzo. Il motivo è infondato. Si reitera la consolidata giurisprudenza della Corte secondo la quale la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), applicato nel caso di specie, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile perché confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6337 del 03/05/2002, Rv. 554076 – 01; conformi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1711 del 26/01/2007, Rv. 595663 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29859 del 19/12/2008, Rv. 606354 – 01).

In tali casi e’, pertanto, consentito all’Agenzia dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente e, nella fattispecie, l’antieconomicità della gestione per l’anno di imposta è incontestata oltre che manifesta (e’ stato dichiarato “un reddito pari a 0 a fronte di ricavi dichiarati di Euro 226.091,00 e di remunerazione al personale dipendente di Euro 32.340,00 (…)”, ibidem).

10. Con un unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione apodittica e apparente della CTR con riferimento alle dismissione delle riprese da indagini bancarie.

11. Il motivo è infondato in quanto “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Orbene, nella sentenza impugnata; in via generale) l’esposizione del fatto, dei principali snodi processuali, del contenuto e della causa pe-tendi delle riprese, delle difese delle parti, dei motivi di Impugnazione e della ratio decidendi con riferimenti precisi al quadro probatorio sono presenti e puntuali. Nello specifico, quanto alle riprese fondate sul secondo PVC per indagini bancarie, la ragione per cui la CTR ha ritenuto non corretto sommare le risultante dell’accertamento basato sulle indagini bancarie a quelle fondate sull’accertamento analitico induttivo originato dalla verifica presso la contribuente è il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.. Secondo l’apprezzamento del giudice d’appello l’Agenzia non ha dimostrato di non aver così tassato due volte il medesimo presupposto di imposta, e tale logica motivazione con riferimenti precisi alla fattispecie concreta rispetta ampiamente il minimo costituzionale.

12. In conclusione, sia il ricorso principale – per inammissibilità dei motivi – sia il ricorso incidentale devono essere rigettati e le spese di lite vengono compensate in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

la Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.

Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza del contribuente sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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