Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34532 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25534/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Di Marzio Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore:

– intimato –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 326/2/15, depositata il 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 4 maggio 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Di Marzio Energy s.r.l. per l’annullamento della cartella di pagamento emessa per mancato versamento di imposte dirette e i.v.a. dovute dalla Top Dimar s.r.l. per gli anni 2004 e 2006 e notificata alla contribuente quale cessionaria del relativo ramo di azienda;

– il giudice di appello, dopo aver affrontato alcune questioni preliminari, ha, nel merito, confermato la decisione della Commissione provinciale di annullamento dell’atto impugnato in ragione della mancata dimostrazione della preventiva escussione del cedente, del mancato rispetto del limite di responsabilità rappresentato dal valore dell’azienda ceduta e di una frode fiscale, nonché della mancata notifica alla società contribuente del prodromico avviso di accertamento e della carenza di motivazione dell’atto impugnato;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– né la Di Marzio Energy s.r.l., né la Equitalia Sud s.p.a. spiegano alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

– occorre premettere che la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi, autonome tra loro e indicate in precedenza, che sono aggredite dall’Agenzia ricorrente con distinti motivi di impugnazione;

– ciò posto, può esaminarsi, in applicazione del criterio della ragione più liquida, il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 24, 25,45 e 50, e dell’art. 2495 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la mancata preventiva escussìone del cedente costituisse uno dei motivi ostativi della responsabilità debitoria della contribuente per i debiti della cedente medesima;

– sostiene, sul punto, che l’obbligo della preventiva escussione del cedente trova applicazione solo in sede esecutiva ed evidenzia che la cedente era estinta, per cui non poteva procedersi alla sua escussione;

– il motivo è infondato;

– come recentemente affermato da questa Corte, con la sentenza n. 28709 resa a Sezioni Unite in data 16 dicembre 2020, è assistita dal beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’invocato art. 14, la responsabilità del cessionario, sia pure entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore;

– tale pronuncia, ha, altresì affermato che, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società ovvero dalla società cedente l’azienda o il ramo di azienda, il socio illimitatamente responsabile o il cessionario può impugnare la cartella notificatagli eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale;

– in tal caso, se il debitore principale è una società semplice (o irregolare) incombe sul socio o cessionario l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale, mentre se, invece, il debitore principale è una società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale;

– con riferimento a tale seconda fattispecie, l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito può ritenersi anche dal fatto che la società debitrice principale sia stata cancellata;

– orbene, in applicazione dei richiamati principi deve affermarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il beneficio della preventiva escussione può essere fatto valere anche nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento;

– quanto, poi, alla dedotta estinzione della società cedente, tale circostanza fattuale non risulta essere stata oggetto di accertamento nella sentenza di appello, né può ritenersi, come affermato dalla ricorrente, “pacifica”, avuto riguardo alla mancata riproduzione di atti del giudizio da cui poter desumere l’allegazione del fatto storico e la mancata contestazione dello stesso da parte della contribuente;

– pertanto, la decisione della Commissione regionale, nella parte in cui afferma che la contribuente gode del beneficium excussionis e che la mancata escussione del debitore principale determina l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata, si sottrae alla censura formulata, in assenza di un accertamento in ordine all’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale o, comunque, all’introduzione nel giudizio di merito della questione della estinzione della società;

– la resistenza della ratio decidendi aggredita con il motivo di ricorso esaminato rende del tutto irrilevante l’esame degli ulteriori motivi con cui si contesta la validità delle altre rationes decidendi, asseritamente erronee, in quanto in nessun caso la fondatezza di tali motivi potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese in assenza di valida attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472