LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19247/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
A.C. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Aniello Beneduce, con domicilio eletto in Roma, p.zza SS. Apostoli n. 66, presso l’avv. prof. Maurizio Leo;
– controricorrente –
e nei confronti di:
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 205/33/13 depositata il 04/06/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società contribuente e in riforma della sentenza di prime cure quindi annullato gli atti impugnati, cartelle di pagamento emessa per il recupero di IRES, IVA ed IRAP per gli anni 2001, 2002 e 2003;
– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società A.C. s.r.l.; entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
– vanno preliminarmente esaminate e disattese le eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso;
– quanto all’asserita violazione dell’art. 360-bis c.p.c., imputata al secondo motivo di ricorso, come si vedrà in motivazione funditus nel prosieguo la CTR non si è in realtà adeguata ai principi enunciati da questa Corte, le cui indicazioni sono puntualmente riportate e illustrate nel motivo;
– riguardo l’eccepita violazione dell’art. 366 c.p.c., il motivo primo del ricorso per cassazione risulta invero del tutto rispettoso del principio di c.d. “autosufficienza”; dalla, sua formulazione, infatti, che si rivela adeguatamente precisa e puntuale, oltre che completa, la Corte è del tutto in grado di percepire e decidere la questione posta;
– in ultimo, neppure l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondata: i motivi di impugnazione non attengono affatto al meritus causae, ma denunciano vizi del provvedimento gravato ben suscettibili di esame da parte di questa Corte di Legittimità;
– venendo quindi all’esame dei singoli mezzi di impugnazione, osserva il Collegio che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR, con motivazione solo apparente, affermato apoditticamente la illegittimità del procedimento di notifica degli atti impositivi;
– il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, vigente ratione temporis con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio di cui al primo motivo;
– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante la connessione tra gli stessi; essi sono fondati con le precisazioni che seguono;
– in via generale, questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016) che nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n. 636 del 1972, abrogato art. 16, comma 3, e del vigente D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3;
sul punto, osserva la Corte che l’impugnativa ha avuto in questo caso per oggetto proprio l’invalidità della notifica degli avvisi di accertamento quali atti presupposti e prodromici all’emissione delle cartelle di pagamento; le censure di cui ai motivi criticano però la sentenza impugnata in quanto la CTR, nell’eseguire l’accertamento in fatto relativo alla notifica di tali atti, non avrebbe reso motivazione adeguata quanto al rispetto del c.d. “minimo costituzionale”;
ed effettivamente, la CTR ha laconica mente qui affermato, come si evince dalla lettura del provvedimento gravato, che “non risulta documentato il rispetto della procedura prevista per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale” (pag. 8 terzo capoverso della sentenza impugnata) e quindi “la notifica dei predetti avvisi di accertamento, non avendo rispettato la previsione normativa suddetta, è affetta da nullità” (pag. 8 penultimo periodo);
il giudice dell’appello, in ordine ai contestati profili dedotti dall’Ufficio quanto alla regolarità della notifica (relativi alla ritenuta effettiva spedizione e ricezione delle raccomandate c.d. “informative” non essendo state le prime notifiche ricevute personalmente dalla società contribuente), si è pertanto limitato ad affermarne in modo del tutto assertivo, al contrario, la irregolarità; detta motivazione appare in effetti completamente apodittica;
non è possibile in forze della stessa in alcun modo desumere se effettivamente i giudici di merito abbiano o meno valutato, al fine dell’accertamento sulla regolarità delle notifiche in questione, l’effettivo compimento delle formalità prescritte per la validità di tali notifiche, come secondo l’Ufficio poteva ritenersi dall’esame della documentazione relativa ai procedimenti notificatori debitamente trascritta in ricorso ai fini del rispetto del canone dell’autosufficienza dei motivi di impugnazione di fronte a questa Corte;
– neppure sono esposte in motivazione, poi, le premesse logico giuridiche poste all’inizio dell’esame dei fatti e le successive conclusioni da esse tratte, secondo un ragionamento di sussunzione del fatto nella disposizione di legge, che non è minimamente esplicato dalla sentenza impugnata;
conseguentemente, in accoglimento del ricorso nei termini sopra precisati, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021