LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5868/2015 R.G. proposto da:
C.B., rappresentata e difesa dall’avv. Simona Cartoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Monte Santo n. 2;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 31, n. 16/31/14, pronunciata il 4/12/2013, depositata il 9/01/2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2021 dal Consigliere RICCARDO GUIDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vitiello Mauro, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
Udito l’avv. Simona Carloni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Beatrice C. impugnò, innanzi alla CTP di Pisa, l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2004, maggiori ricavi non dichiarati dalla Immomare Sas (trasformata in Immomare Srl dal 5/07/2004), derivanti dalla vendita di alcuni immobili, notificato alla ricorrente, quale socia accomandataria.
2. Nelle more del giudizio, l’Agenzia notificò alla contribuente un avviso di accertamento per il maggiore reddito di partecipazione, conseguente al recupero fiscale verso la società, e C. impugnò, innanzi alla CTP di Pisa, anche questo secondo atto impositivo.
3. La Commissione tributaria pisana, con due distinte sentenze (nn. 63/2010, 83/2010), emesse nella stessa udienza (11/12/2009), per un verso dichiarò inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso avverso l’atto impositivo diretto alla società; per altro verso accolse l’opposizione contro l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione della socia, ritenendolo non sufficientemente motivato.
4. La contribuente e l’Amministrazione finanziaria appellarono la sentenza di rispettiva soccombenza e la CTR della Toscana, riuniti i processi, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la nullità dei giudizi primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio, e ha rimesso gli atti alla CTP di Pisa.
5. La contribuente ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione di questa sentenza della CTR; l’Agenzia ha resistito con atto di costituzione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
6. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente, dato atto che, pendente il giudizio di cassazione, ha presentato domanda di definizione agevolata relativa ad entrambi gli avvisi, ha chiesto che sia dichiarata, ai sensi del D.L. n. 118 del 20218, art. 6, comma 13, l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
7. In effetti, questa Corte, alla pubblica udienza del 14/05/2019, su istanza della ricorrente, aveva sospeso il giudizio ed aveva rinviato la causa a nuovo ruolo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
8. Vista la documentazione depositata dalla contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8, 9 e 10, la Corte rileva che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), e che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Anzi, l’Avvocatura generale dello Stato, con istanza datata 31/03/2020 -corredata della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di Pisa del 31/01/2020, di regolarità della domanda di definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 -, ha chiesto la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell’avvenuto integrale e tempestivo pagamento dell’importo previsto per il detto “condono”.
9. Pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Infine, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021