LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25413/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Antonio Cillo, con domicilio eletto in Roma, via Vito Giuseppe Galati, n. 100/C, presso lo studio dell’Avv. Enzo Giardiello;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2867/12/15 depositata il 25 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RILEVATO
che:
a seguito di un avviso di accertamento nei confronti di Ristorante Mimì s.r.l., l’Agenzia delle entrate – sulla base della presunzione che, data la ristretta base partecipativa di tale società, i maggiori redditi accertati in capo a essa erano stati distribuiti ai due soci al 50% S.R. e Sp.Ra. nel corso dell’esercizio 2005 accertò in capo a Sp.Ra., con un avviso di accertamento notificato il *****, redditi (di capitale) non dichiarati correlativi agli utili a lei presuntivamente distribuiti nel predetto anno, con le conseguenti maggiori IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF, oltre agli interessi, e con le relative sanzioni;
Sp.Ra. impugnò l’avviso di accertamento emesso nei propri confronti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Avellino (hinc anche: “CTP”), che accolse il ricorso della contribuente -in particolare, la censura, ritenuta “assorbente”, di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per il decorso del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1 – con la motivazione che, poiché “resta pacifico affermare che la Sig.ra S. non era obbligata alla presentazione della dichiarazione perché destinatario, quale dipendente, del solo mod. CUD, i termini perentori di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, trovano piena applicazione nel caso in esame”;
avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (hinc anche: “CTR”), deducendo che, poiché la percezione degli utili distribuiti da Ristorante Mimì s.r.l. comportava l’obbligo di presentare la dichiarazione e tale presentazione era stata omessa, alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine previsto, per il caso di omissione della presentazione della dichiarazione, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2 (“31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”) e non, come ritenuto dalla CTP, il termine previsto, per il caso in cui la dichiarazione sia stata, invece, presentata, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 (“31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”);
la CTR rigettò l’appello con la motivazione che “proprio la “presunta omessa dichiarazione di ricavi da parte della società, e, quindi, “la presunta percezione da parte dei soci”, imponeva all’Ufficio la notifica dell’accertamento ai soci nei termini decadenziali cui soggiace la rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Peraltro, considerato che l’accertamento in capo alla società fu notificato in data 21 dicembre 2010; e che, i soci di una società di capitali, seppure a ristretta base sociale, non hanno legittimazione processuale autonoma, quanto mai necessaria era la notifica contestuale degli accertamenti alla società e ai soci, che per quest’ultimi sarebbe stato anche nei termini. In definitiva, la motivazione della sentenza di I grado è bene motivata in fatto ed in diritto e va, pertanto, confermata”;
avverso tale decisione – depositata in segreteria il 25 marzo 2015 e non notificata – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 20 ottobre 2015, a tre motivi;
Sp.Ra. resiste con controricorso, notificato il 30 novembre 2015.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, per avere la CTR ritenuto la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento “applicando la medesima scadenza prevista per la società, nonostante la pacifica e incontestata omessa presentazione della dichiarazione del socio che legittimava, l’Ufficio, alla notifica nel termine più lungo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2”, e considerato, altresì, che “nessuna norma prevede l’obbligo, per l’Agenzia, di notificare, contestualmente, l’atto accertativo alla società e al socio come ritenuto dal Collegio”;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cit. codice, per non avere la CTR disposto la sospensione del processo in attesa della definizione della controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento dei redditi della società (Ristorante Mimì s.r.l.) (controversia di cui la CTR era a conoscenza in quanto “circostanza dedotta da entrambe le parti in causa e richiamata nella decisione della CTP e poiché oggetto di pronuncia da parte della medesima Commissione e Sezione”);
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto “(e)sisteva già, alla data dell’udienza di discussione (9/2/2015), sentenza n. 9493/12/14 del 4/11/2014 con cui la medesima Commissione e Sezione – aveva rigettato sia l’appello principale della “ristorante Mimì” che quello incidentale dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, cui, pertanto, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto, comunque, conformarsi, rimodulando l’accertamento dei soci sulla base di quanto deciso nei confronti della società”;
preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente nel controricorso per le ragioni che: a) “controparte non precisa – nei suoi contenuti concreti – la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia del Giudice a quo” e, “(i)noltre, il (…) ricorso (…) contiene mere enunciazioni di violazioni di legge e di vizi di motivazione che nella fattispecie non sono idonee a consentire – nemmeno attraverso la lettura globale dell’atto – l’individuazione del collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata”; b) “(s)ussiste (un) contrasto con l’art. 366 bis c.p.c., n. 1 (recte: 360-bis c.p.c., n. 1)), poiché il provvedimento impugnato ha chiaramente deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte”; c) “i motivi (…) non hanno i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione” impugnata, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), in base al quale è “inammissibile (…) il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (…) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito”; d) “(m)anca, nella fattispecie, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)”, in base al quale “incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto (dell7atto (sul quale lo stesso ricorso si fonda), trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto”; e) “non è soddisfatta la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; f) “il ricorso (…) è inammissibile in riferimento alla pretesa violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, poiché il ricorrente omette di indicare analiticamente quali precise affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, siano in contrasto con il diritto positivo”;
tali eccezioni non sono possono essere accolte atteso che: quanto alla prima, esposta sub a), la ricorrente non si è limitata a “mere enunciazioni” delle violazioni e/o false applicazioni di legge denunciate ma, dopo avere indicato le norme sostanziali o processuali che assume violate o falsamente applicate, ha precisato il contenuto concreto delle violazioni o false applicazioni in cui ritiene sia incorsa la sentenza impugnata, consistenti, come si è visto, nell’avere ritenuto l’applicabilità alla fattispecie del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del comma 1, anziché del comma 2, nonostante la contribuente avesse omesso di presentare la dichiarazione (primo motivo), nel non avere disposto la sospensione del processo in attesa della definizione della controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento dei redditi della società (secondo motivo) e nel non avere “rimodula(to) l’accertamento dei soci sulla base di quanto deciso nei confronti della società” (terzo motivo); quanto alla seconda eccezione, esposta sub b), la controricorrente ha omesso di indicare quale sia la giurisprudenza di questa Corte alla quale la sentenza impugnata si sarebbe asseritamente conformata; quanto alla terza eccezione, esposta sub c), come si è visto nell’esaminare la prima eccezione, la ricorrente ha precisato il modo in cui la sentenza impugnata avrebbe violato o falsamente applicato le norme invocate, chiarendo le ragioni del ritenuto contrasto con le stesse; quanto alla quarta eccezione, esposta sub d), la controricorrente ha omesso di dire quali siano gli atti, sui quali il ricorso si fonda, la cui specifica indicazione avrebbe dovuto, secondo il suo avviso, essere contenuta nel ricorso; quanto alla quinta eccezione, esposta sub e), il ricorso contiene, alle pagine 1 e 2, sotto il titolo “Fatto”, una sintetica esposizione del fatto sostanziale e processuale pienamente idonea a soddifare il requisito dell'”esposizione sommaria dei fatti della causa” prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3); quanto alla sesta eccezione, esposta sub f), la ricorrente ha indicato le affermazioni, o le omissioni, contenute nella sentenza impugnata, ritenute in contrasto con le norme di legge invocate, segnatamente, l’affermazione dell’applicabilità alla fattispecie del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del comma 1, anziché del comma 2 (primo motivo), e l’omissione, da un lato, della sospensione del processo in attesa della definizione della controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento dei redditi della società (secondo motivo) e, dall’altro lato, della “rimodula(zione) (del l’accertamento dei soci sulla base di quanto deciso nei confronti della società” (terzo motivo);
sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dalla controricorrente nel controricorso sull’assunto che “il ricorrente deve riportare specificamente le circostanze erroneamente interpretate dal Giudice, provvedendo alla relativa trascrizione”;
l’eccezione non è fondata, atteso che, ai fini dell’ammissibilità del motivo con il quale sia denunciata la violazione di norme di diritto, non è necessario che il ricorrente trascriva le parti della sentenza impugnata che conterrebbero l’interpretazione asseritamente erronea ma è sufficiente che venga esposto quale sia tale interpretazione e quali siano le ragioni della sua erroneità;
ciò è avvenuto nel caso del motivo in esame, con il quale la ricorrente ha denunciato l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, per averne la CTR ritenuto l’inapplicabilità al caso di specie nonostante il contribuente avesse illegittimamente omesso di presentare la dichiarazione e per avere la stessa CTR ritenuto che l’avviso di accertamento con il quale siano accertati maggiori redditi di una società di capitali e l’avviso di accertamento con il quale sia accertata la percezione di detti utili da parte dei soci debbano essere notificati contestualmente;
il motivo è fondato;
e’ senza dubbio nei poteri dell’Ufficio verificare se il contribuente, che non abbia presentato la dichiarazione dei redditi ritenendo di essere esonerato dal relativo obbligo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 4, fosse effettivamente esentato da tale obbligo;
nel caso di esito negativo di tale verifica, per avere l’Ufficio accertato l’insussistenza delle ipotesi per le quali il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 4, prevede l’esonero dall’obbligo della dichiarazione, quest’ultima si deve ritenere, ab origine, illegittimamente omessa;
da ciò consegue pianamente che, in tale evenienza, il termine per l’accertamento è quello previsto, per i “casi di omessa presentazione della dichiarazione” (oltre che di presentazione di dichiarazione nulla), dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, (nel testo applicabile ratione temporis, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata);
risulta pertanto evidente l’error in iudicando commesso dalla CTR col ritenere che, nonostante l’Ufficio avesse accertato l’insussistenza delle ipotesi per le quali il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 4, prevede l’esonero dall’obbligo della dichiarazione – in particolare, in quanto la contribuente aveva posseduto anche redditi di capitale correlativi agli utili a lei distribuiti da Ristorante Mimì s.r.l. – e, quindi, l’illegittima omissione della presentazione della stessa, alla fattispecie di causa non fosse applicabile il termine del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, ma quello dello stesso art., comma 1 (il quale riguarda la diversa fattispecie in cui la dichiarazione sia stata presentata);
nessuna norma di diritto prevede che l’avviso di accertamento con il quale siano accertati maggiori redditi di una società di capitali e l’avviso di accertamento con il quale sia accertata la percezione di detti utili da parte dei soci siano notificati contestualmente;
risulta pertanto evidente anche l’ulteriore error in iudicando commesso dalla CTR col ritenere che l’avviso di accertamento nei confronti della socia Sp.Ra. dovesse esserle notificato contestualmente alla notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società Ristorante Mimì s.r.l. da lei partecipata;
le questioni poste con il secondo e con il terzo motivo, evidentemente (implicitamente) assorbite dalla CTR in conseguenza della ritenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, sono assorbite dall’accoglimento del primo motivo, concernente detto aspetto della decadenza, e potranno essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio;
pertanto, il primo motivo deve essere accolto, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021