LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – M. –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti al n. 3920/2013 e al n. 3922/2013 R.G.
proposti da:
V.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Paolo Pincelli e con domicilio eletto in Roma in via Cosseria n. 2 presso il Dott. Giuseppe Placidi;
– ricorrente nel giudizio n. r.g. 3920/13 –
E da:
V.S., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Pincelli e con domicilio eletto in Roma in via Cosseria n. 2 presso il Dott. Giuseppe Placidi;
– ricorrente nel giudizio n. r.g. 3922/13 –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente in entrambi i giudizi riuniti –
EQUITALIA NOMOS s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
– intimata in entrambi i giudizi riuniti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 32/18/12 depositata il 18/05/2012, non notificata (nel giudizio n. r.g. 3920/13);
e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 31/18/12 depositata il 18/05/2012, non notificata (nel giudizio n. r.g. 3922/13);
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con le sentenze qui impugnate nei giudizi riuniti, la CTR accoglieva l’appello dei contribuenti e in riforma delle sentenze di primo grado dichiarava legittimi gli atti impugnati, cartelle di pagamento per IVA, addizionali IRPEF ed IRAP, ritenute d’acconto IRPEF riferiti agli anni 1990-2000-2001 dovute dalla società Vic-Plast di V.F. & c. s.a.s. e notificate ai ricorrenti V.M. e V.S.;
– ricorrono questa Corte i contribuenti con distinti atti affidati a due motivi e articolati, nel concreto come si dirà, per ciascun motivo in sub-motivi contenenti la riproposizione delle questioni introdotte dai contribuenti e ritenute da questi non esaminate dalla CTR; l’Amministrazione Finanziaria ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; il riscossore è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente riunito nel giudizio n. r.g. 3920/2013 quello autonomo di cui al n. r.g. 3922/2013; è evidente la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva che li avvince, ex art. 274 c.p.c., trattandosi pure in quel procedimento di impugnazione contro cartelle recanti le medesime pretese, dirette verso i soci della medesima società Vic-Plast di V.F. & c. s.a.s. sig.ri V.M. (nel proc. n. r.g. 3920/2013) e V.S. (nel proc. n. r.g. 3922/2013);
– le stesse, quanto alle pretese per IVA, vedono i soci rispondere quali coobbligati solidali delle pretese dell’Erario: quanto all’IRPEF rendono necessario il simultaneus processus unicamente nel caso in cui si proceda a rettifica dei redditi, il che in questo caso non è derivando le cartella dal mero controllo della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;
– come questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9527 del 11/05/2016) in materia di contenzioso tributario, nella controversia avente ad oggetto la liquidazione, in base alla procedura di controllo automatico, d’IVA, IRAP e ritenute alla fonte, dovute da una società di persone e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, i soci non sono litisconsorti necessari, atteso che l’atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c.;
– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per non avere il collegio di secondo grado esaminato le eccezioni e obiezioni mosse all’atto di appello erariale e al suo contenuto; le stesse, se prese in esame, avrebbero portato a una declaratoria di rigetto dell’impugnazione;
– contestualmente va anche esaminata (e disattesa) l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici (di cui a pag. 22 dei ricorsi); la stessa è da rigettarsi in quanto risulta smentita dal contenuto stesso dei ricorsi (alle precedenti pag. 11) in cui si legge che l’appello in parola era “incentrato su 2 motivi di gravame, in quanto per il resto rimanda alla difesa di primo grado”;
– tal seconda affermazione, in netto contrasto con la premessa della censura in esame, la contraddice radicalmente e ne disvela l’infondatezza, dimostrando come in concreto parte appellata abbia ben compreso il contenuto dell’atto avversario;
– il motivo è infondato;
– in primo luogo, quanto alle eccezioni relative al difetto nell’atto di appello erariale degli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 dell’intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado ex art. 329 c.p.c., le stesse denunciano un’omessa pronuncia riferita a violazioni processuali;
– sotto questo profilo, le stesse sono inammissibili, non potendo neppure porsi il profilo di omessa pronuncia su una questione processuale. Invero, questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016) il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte;
– invero, anche a ritenere pretermesse le censure in parola, riportate in ricorso, le stesse non risultano decisive e non avrebbero quindi portato la CTR a diversa conclusione;
– nel dettaglio, il difetto dell’indicazione dell’appellante non costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26313 del 07/11/2017) in tema di appello nel processo tributario, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate o erroneamente indicate nell’epigrafe del ricorso o nell’esposizione dei motivi di impugnazione, siano con certezza ed in modo chiaro e inequivoco identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti. E tal incertezza non risulta esser presente nel caso che ci occupa;
– in ordine al difetto di specificità dei motivi di appello, la censura si rivela contraddittoria in quanto a pag. 11 del ricorso per cassazione parte ricorrente descrive proprio il contenuto dell’atto di appello avversario che taccia infondatamente di genericità;
– inoltre, con riguardo al difetto di autorizzazione all’appello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 questa Corte ormai da tempo (Cass. n. 10736/2014, in piena sintonia con Cass. S.U. n. 604/2005 e, successivamente, con Cass. n. 8196/2015) ritiene che tal disposizione di cui non è più applicabile una volta divenuta operativa – in forza del D.M. 28 dicembre 2000 del Ministero dell’economia – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali;
– è dedotta poi, sempre con riguardo all’atto di appello erariale, la sua infondatezza nel merito; ritiene parte ricorrente che la questione relativa alla prova dell’aver preventivamente escusso il patrimonio societario sarebbe stata sollevata solo in sede di appello dall’Ufficio e come tale risulterebbe inammissibile in quanto andava necessariamente dedotta dall’Amministrazione con la memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 a fronte dell’eccezione del mancato esperimento del beneficium excussionis proposta in ricorso di fronte alla CTP;
– sotto questo profilo il motivo è infondato;
– questa Corte ritiene da tempo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15646 del 12/08/2004; Sez. 5, Sentenza n. 18519 del 20/09/2005; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6391 del 13/03/2013) nel processo tributario, la preclusione della possibilità di sollevare eccezioni nuove in appello, posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 non comporta l’improponibilità dell’illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge, né della nuova prospettazione di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ ufficio da parte del giudice, dell’inesistenza di fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, della cui prova è onerata l’altra parte;
– nel concreto, trattandosi in questo caso di mere difese, non si è verificata alcuna preclusione;
– con riferimento all’asserita acquiescenza come causa di improponibilità dell’appello e connessa violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 va ribadito (e in questo senso il motivo specifico sul punto è in concreto assorbito nelle considerazioni che precedono) che l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (configurata solo anteriormente alla proposizione del gravame in quanto successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della sentenza;
– tal accettazione si qualifica come manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte dell’Amministrazione, anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a quest’ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 329 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 in assenza di espressa rinuncia e di atti precisi ed univoci. Non può quindi ritenersi abdicativo il comportamento dell’Ufficio che meramente ha disposto lo sgravio di quanto iscritto a ruolo nel caso in cui, come qui avviene, era intervenuta decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso avversario (Cass. n. 11769/2012);
– il secondo motivo dei ricorsi censura la gravata sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR errato nel ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia dato la prova di aver preventivamente escusso il patrimonio della società Vic-Plast di V.F. & c. s.a.s., omettendo ogni plausibile motivazione sul punto;
– il motivo è inammissibile;
– esso infatti, per di più in maniera generica tende a sollecitare la Corte a un riesame del merito, qui non consentito nella sede di Legittimità e nondimeno precluso dall’avere la CTR, con accertamento appunto di merito come le è riservato, rilevato che “nel caso de quo è stata posta in essere l’escussione del patrimonio sociale, seppure inutilmente, così come previsto dall’art. 2304 c.c., pertanto il socio dovrà rispondere delle obbligazioni anche in capo alla società” (pag. 4 delle sentenze impugnate, righe da 4 a 6); inoltre, anche nei ricorsi (pag. 30) si riconosce che un’escussione ha avuto luogo;
– ancora, si censura pure, a pag. 27 dei ricorsi, la pretesa novità della contestazione dell’Agenzia in ordine all’affermazione dei contribuenti in ordine al difetto di prova della preventiva escussione del patrimonio sociale: alla luce di quanto appena rilevato non può parlarsi certo di novità;
– la presente ragione di inammissibilità, comunque, ferma restando la decisione sopra illustrata in ordine al primo motivo di ricorso, trova applicazione anche alla censura proposta in sede di quel motivo alle pagg. 26 e seguenti di entrambi i ricorsi per cassazione;
– il secondo motivo di ricorso, poi, contiene ulteriori censure relative all’omessa pronuncia, nella quale la CTR sarebbe incorsa, riguardo ai motivi di appello incidentale formulati dal contribuente;
– sotto questi ulteriori profili, il motivo è in primo luogo inammissibile, non risultando né prodotto né trascritto in ricorso l’atto di appello incidentale che li conteneva;
– comunque, le questioni poste in tali motivi di appello non risultano decisive in quanto prive di fondamento;
– riguardo la notifica delle cartelle, avvenuta in unica busta, è principio consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui “in tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell’art. 137 c.p.c. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari” (Cass. 3195/2015 e 1734/2007; Cass. n. 14635/2019);
– quanto alla nullità delle cartelle per errata indicazione e/o mancata identificazione del soggetto passivo delle pretese tributarie, l’avvenuta impugnazione da parte dei contribuenti, che non hanno negato la qualifica di soci e hanno svolto articolate difese nel merito, è ragione di sanatoria dei vizi dedotti;
– in diritto, poi, va fatta applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3 nella interpretazione adottata da questa Corte (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31037 del 28/12/2017): ove la cancellazione da registro imprese riguardi le società di persone, essa – pur avendo natura dichiarativa – consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Tanto non impedisce, tuttavia, di procedere all’iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori “ex lege” della società medesima;
– riguardo alla nullità delle cartelle quanto alla posizione di V.M., socio accomandante della società, basterà rilevare come sia pacifico in atti che i crediti azionati con gli atti impositivi sono riferiti agli anni 1990-2000-2001, quanto la società stessa era una s.n.c. (tale rimanendo essa sino al 28 luglio 2003); pertanto per tali somme egli risponde personalmente e illimitatamente in quanto riferite a debiti sorti manente societate nella forma della stessa quale s.n.c.;
– quanto alla nullità delle cartelle derivante dalla indeterminatezza della somma richiesta e dalla mancata precedente notifica degli avvisi di accertamento (dedotto limitatamente (Ndr: testo originale non comprensibile) delle cartelle nn. *****), il motivo è infondato;
– è consolidata la constatazione che nella specie i contribuenti sono stati aggrediti in considerazione della responsabilità illimitata che compete in quanto soci della società debitrice (fondata sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c. nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese anche quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie) in quanto il debito della società è un debito dei soci (21763/15; 20704/14; 11228/07) che rispetto ad essa sono coobbligati solidali;
– la responsabilità di costoro per i debiti sociali, solidale tra essi, ancorché sussidiaria per l’operatività ex parte o ex lege del beneficio della preventiva escussione, e’, perciò, diretta, sicché, riguardo ai debiti fiscali, “l’amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio – così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci – e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46 l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (come nella specie), potendo il contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa” (28361/13; 29625/08 e in ultimo la recentissima SS.UU. n. 28709/2020);
– in questo caso, poi, trattandosi di cartelle emesse D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis anche per ritenute e addizionali IRPEF e IRAP, sotto questo profilo va rilevato che per tali tributi l’Erario procede alla “liquidazione delle imposte”, con ciò intendendosi la mera attività di computo relativa alla verifica della quantificazione del dovuto, al controllo dell’effettivo mancato versamento e alla conseguente iscrizione a ruolo dell’importo; successivamente si stabilisce che nel diverso caso in cui emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione; tutto ciò senza che sia necessario il ricorso all’emissione di avviso di accertamento;
– riguardo infine alla cartella n. ***** riferita al 1998, il profilo corrispondente del motivo di ricorso è inammissibile;
– sul punto la CTR si è pronunciata, accertando in fatto come “l’addetto alla riscossione aveva dato atto dell’avvenuto pagamento, seppur parziale, di alcune somme originariamente iscritte a ruolo, provvedendo in tal circostanza a ridurre l’importo dovuto”; la cartella è stata “esattamente corretta ed ha altresì consentito al contribuente di comprendere il preciso importo dovuto”;
– infine, quanto al profilo relativo alla intervenuta decadenza D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 il motivo risulta inammissibile, sia in quanto articolato in modo del tutto generico e meramente assertivo sia in quanto articolato con riguardo ad una previsione normativa qui non applicabile;
– al più, la disposizione qui applicabile potrebbe essere il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 che disciplina i termini di decadenza dell’azione di riscossione a mezzo ruolo con la notifica della cartella di pagamento;
– il rimando all’art. 43 sopra citato è quindi del tutto inconferente e privo di rilevanza e non può, dato il tenore del motivo e l’impostazione del ricorso, fondata sull’asserita erronea applicazione per il recupero dei tributi dell’avviso di accertamento e non della cartella di pagamento, ritenersi formulato quale violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;
– conclusivamente, i ricorsi riuniti sono ambedue rigettati;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate;
– va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.
PQM
rigetta entrambi i ricorsi riuniti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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