Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3454 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTI Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12351/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.A., nella qualità di cessata socia della “Miletto S.n.c. di S.A.”, con sede in Boiano (CB), cancellata dal registro delle imprese (con decorrenza dal 23 novembre 2012), rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Sansone, con studio in Campobasso, elettivamente domiciliata presso la “Placidi S.r.l.”, con sede in Roma, p.e.c.:

sansone.michele.avvocaticampobasso.legalmail.it, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e la “Miletto S.r.l.”, con sede in Guardiaregia (CB), in persona dell’amministratore unico pro tempore, nella qualità di cessionaria dell’azienda appartenente alla “Miletto S.n.c. di S.A.”, con sede in Boiano (CB), cancellata dal registro delle imprese (con decorrenza dal 23 novembre 2012) per deliberazione di scioglimento anticipato senza liquidazione;

– intimata –

e S.G., nella qualità di cessato socio della “Miletto S.n.c. di S.A.”, con sede in Boiano (CB), cancellata dal registro delle imprese (con decorrenza dal 23 novembre 2012);

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso il 22 marzo 2013 n. 13/02/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 novembre 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso il 22 marzo 2013 n. 13/02/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione del diniego della definizione agevolata dei carichi di ruolo, ha accolto l’appello proposto dalla “Miletto S.n.c. di S.A.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso il 21 novembre 2007 n. 122/02/2007. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’errore nel calcolo delle somme dovute all’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto determinare soltanto l’iscrizione a ruolo per la differenza dovuta dalla contribuente, ma non la nullità della domanda di condono. La “Miletto S.r.l.”, in qualità di cessionaria dell’azienda appartenente alla “Miletto S.n.c. di S.A.”, ormai cancellata dal registro delle imprese, è rimasta intimata. Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei cessati soci della “Miletto S.n.c. di S.A.”, S.A. si è costituita con controricorso, mentre S.G. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 1, 2 e art. 15, e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 3-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’errore imputabile alla contribuente rientrasse tra quelli scusabili, non essendo stato indotto da obiettiva incertezza sulla corretta determinazione degli importi dovuti, nè consistendo in un mero errore di calcolo.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente ritenuto la “congruità” dei ricavi dichiarati dalla contribuente rispetto a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, per aver addotto una motivazione meramente apparente a giustificazione della decisione.

Ritenuto che:

1. Anzitutto, si rileva che il ricorso per cassazione è stato notificato dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società cessionaria dell’azienda appartenuta alla società contribuente – ormai estinta (dopo lo scioglimento senza liquidazione) dal 23 novembre 2012 per effetto della cancellazione dal registro delle imprese (ex art. 2312 c.c., trattandosi di società in nome collettivo) – ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 1 (norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c., comma 2), a tenore del quale “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

Invero, la cessione di azienda è stata stipulata nell’anno 2004 ed la domanda di definizione agevolata è stata presentata dalla società cedente nell’anno 2002.

1.1 Tuttavia, posto che la cessione di azienda in corso di causa integra una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la società cessionaria può intervenire o essere chiamata – come terzo – nel processo pendente (anche in fase di legittimità: Cass., Sez. 1", 7 giugno 2016, n. 11638; Cass., Sez. 3", 10 ottobre 2019, n. 25423), ma non è legittimata – come parte – alla prosecuzione del processo in luogo della società cedente.

1.2 Per cui, essendo stata cancellata la “Mi/etto S.n.c. di S.A.” dal registro delle imprese, si è ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei cessati soci S.A. e S.G. ex art. 2312 c.c., comma 2.

Questa Corte ha sottolineato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e s.s. c.p.c. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2014, n. 23574; Cass., Sez. Lav., 25 maggio 2017, n. 13183; Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2017, n. 19580).

2. Ciò posto, si deve preliminarmente esaminare l’ammissibilità del presente ricorso come proposto.

2.1 E’ ormai pacifico che, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2010, n. 4060; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24955). Ne discende che i soci, in qualità di successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente, la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (in termini: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070).

2.2 Nella vicenda in disamina, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in origine soltanto alla società cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, che, dopo la cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta.

2.3 Ora, il processo, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prosegue tra le parti originarie, salvo che nel caso di espressa estromissione della parte originaria, che nel caso di specie non è avvenuta.

Tanto comporta che la società cessionaria di azienda acquista e conserva la posizione processuale di terzo chiamato in causa in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), sicchè il processo doveva proseguire tra le parti originarie o i loro successori a titolo universale. Che il ricorso sia stato notificato unicamente al terzo chiamato in causa comporta che sia stata, in realtà, ignorata la controparte originaria, e cioè i soci della società cedente (poi cancellata dal registro delle imprese).

Nè può assumere efficacia sanante di tale carenza la postuma integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, che è stata disposta ex officio al solo fine di preservare la formale continuità del rapporto processuale.

2.4 Ne consegue, in definitiva, che l’omessa notifica (nel termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2) del presente ricorso alla parte originaria comporta l’inammissibilità del ricorso stesso, atteso che non è sufficiente a instaurare legittimamente il giudizio di cassazione un ricorso non notificato alla controparte, ma a soggetti chiamati in causa, che tale qualità non rivestono (per tale principio, in fattispecie similare: Cass., Sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6471).

3. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Viceversa, nei rapporti tra ricorrente ed intimati, nulla deve essere disposto per le spese giudiziali, essendo risultate vittoriose le parti non costituite.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali in favore di S.A., liquidandole nella misura complessiva di Euro 2.050,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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