Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34541 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Mavi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Andrea Parlato e Franco Paparella, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, al corso d’Italia n. 19 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 170, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14.10.2013, e pubblicata il 20.1.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

1. l’Agenzia delle Entrate, a seguito di Processo Verbale di Costatazione elevato dalla Guardia di Finanza il 27.6.2007, e regolarmente portato a conoscenza della società, notificava il 29.8.2008 alla MAVI Spa (già MAVI Srl), esercente l’attività di commercio di veicoli industriali nuovi ed usati, l’avviso di accertamento n. *****, mediante il quale contestava, ai fini Irpeg ed Irap, la deduzione di costi “non inerenti” per l’importo di Euro 100.000,00 (sent. CTR, p. 2), nell’anno 2003. I rilievi riguardavano, in particolare, le spese relative ad una consulenza che la società aveva dichiarato essere stata svolta da M.M., successivamente divenuto anche l’amministratore unico della società, sulla base di un incarico conferito verbalmente. In relazione a tale consulenza, in sede di accesso i Militari non avevano rinvenuto, né ricevuto in consegna dalla parte, alcuna documentazione.

2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure formali e di merito, e producendo documentazione. La CTP reputava fondata nel merito l’opposizione proposta dalla società, ritenendo che l’incarico di consulenza fosse stato effettivamente svolto e risultasse pure inerente. In conseguenza annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia deducendo, innanzitutto, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 norme dettate in materia di utilizzabilità di documenti nel corso dell’accertamento tributario. L’Ente impositore ribadiva, a tal fine, che l’incarico di svolgere la consulenza, secondo la contribuente, sarebbe stato conferito al M., poi anche amministratore unico della società, dal precedente amministratore mediante incarico verbale, e comunque la società “non ha esibito nessuna documentazione in merito alle prestazioni di servizio in esame” (sent. CTR, p. 9) in sede di verifica, conseguendone, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’inutilizzabilità di quanto prodotto dalla contribuente solo in fase contenziosa. La società replicava di non aver mai opposto un “rifiuto” avverso una specifica richiesta dell’Ente impositore di fornire documentazione giustificativa dell’incarico professionale, ed in conseguenza la produzione documentale cui aveva provveduto in sede di primo grado del giudizio doveva ritenersi legittima e tempestiva (sent. CTR, p. 10). La CTR reputava fondate le ragioni addotte dall’Agenzia, osservando pure che la produzione offerta dalla contribuente, solo in sede contenziosa, si risolveva in una “documentazione… costituita peraltro di fotocopie di slides e grafici privi di data certa (e quindi in ordine ai quali non sono stati offerti elementi circa la sicura riferibilità alle prestazioni in esame)” (sent. CTR, p. 9). In conseguenza il giudice dell’appello riformava la decisione di primo grado, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’accertamento tributario in contestazione.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione la MAVI Spa, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere l’impugnata CTR erroneamente ritenuto tardiva ed inutilizzabile la produzione documentale offerta, in sede di giudizio, a dimostrazione dell’effettivo espletamento dell’incarico di consulenza svolto da M.M..

2. Mediante il suo motivo di ricorso, la società contesta che “il giudice di secondo grado, nella sentenza di cui si chiede la riforma, ha ritenuto di dover ribaltare la decisione di primo grado non già sulla base dell’esame della documentazione prodotta, ma ritenendola semplicemente inutilizzabile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5” (ric., p. 23), errando nell’interpretazione delle norme richiamate.

2.1. La CTR ha effettivamente concentrato la propria attenzione, in primo luogo, sul dato, risultante dallo stesso Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, da cui emerge che il consulente M.M., poi divenuto nel 2004 anche amministratore unico della società, aveva ricevuto l’incarico verbale di fornire una consulenza da parte del precedente amministratore, nel diverso anno d’imposta in esame, il 2003, ed i verbalizzanti davano atto che “la parte non ha esibito alcuna documentazione in merito alle prestazioni in esame”.

Secondo la CTR, “la mancata esibizione deve essere equiparata al “rifiuto” (sent. CTR, p. 10), con la conseguenza che, non avendo la società esibito la documentazione in sede di accesso della Guardia di Finanza, dovrebbe ritenersi che la contribuente si sia rifiutata di esibire la documentazione nella fase amministrativa, ed è quindi decaduta dalla possibilità di avvalersene in sede contenziosa.

Questa tesi risulta in contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui: “in tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte, del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica”, Cass. sez. V, 21.3.2018, n. 7011. Invero, è stato pure espresso un diverso orientamento, secondo cui “in tema di accertamento dell’I.V.A., il divieto, previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5 di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui si è rifiutata l’esibizione, opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa”, Cass. sez. V, sent. 26.3.2009, n. 7269. Nel caso di specie, però, non risulta neppure che la documentazione giustificativa della consulenza espletata dal M. sia stata richiesta dai verbalizzanti in sede di verifica, e comunque non emerge che la società contribuente abbia dichiarato di non possederla.

3. Tanto chiarito, deve però ancora rilevarsi come la CTR, dopo aver ricordato che “l’Ufficio ha inteso stigmatizzare in via preliminare il difetto della tempestiva prova dello svolgimento dell’incarico e delle relative prestazioni, quale fatto pregiudiziale per la verifica dell’inerenza e congruità delle prestazioni rese nel 2003 alla MAVI Spa”, (sent, CTR, p. 9), non ha poi mancato di rilevare pure che “il contribuente ha prodotto la documentazione asseritamente probante delle prestazioni in argomento… costituita peraltro di slides e grafici privi di data certa (e quindi in ordine ai quali, non sono stati offerti elementi circa la sicura riferibilità alle prestazioni in esame)” (ibidem). Non trova quindi riscontro l’affermazione della ricorrente secondo cui “il giudice di secondo grado, nella sentenza di cui si chiede la riforma, ha ritenuto di dover ribaltare la decisione di primo grado non già sulla base dell’esame della documentazione prodotta, ma ritenendola semplicemente inutilizzabile” (ric., p. 23), perché in realtà la CTR esprime, sia pure in sintesi, una specifica valutazione sulla documentazione prodotta e, trattandosi di slides e grafici privi di data certa, l’ha ritenuta inidonea ad assicurare prova della stessa esistenza della prestazione, in mancanza di “elementi circa la sicura riferibilità alle prestazioni in esame” (sent. CTR, p. 9). L’argomento è stato sottolineato dalla controricorrente, osservando che “in realtà è evidente l’inconsistenza delle prove documentali depositate in atti, giustamente evidenziata dai Giudici di II grado i quali precisano che detta documentazione non è idonea a provare, né l’effettività della prestazione né l’inerenza del costo… si ritiene pertanto che rimanga incontrastata, anche in presenza di c.d. documentazione probatoria, l’assoluta mancanza di alcuna giustificazione a supporto delle c.d. “prestazioni di marketing” lautamente pagate…. Nel caso che ci occupa, non appare superata la prova dell’esistenza e dell’inerenza delle spese sostenute, non essendo presenti elementi certi e precisi a supporto delle stesse… per cui la sentenza emessa dalla CTR di Palermo appare meritevole di conferma” (controric., p. VII s.).

3.1. La CTR, pertanto, ha proposto due distinti argomenti a fondamento della propria decisione. Mediante il primo ha affermato che la produzione documentale proposta dalla parte doveva giudicarsi inammissibile perché tardiva, e questa affermazione è stata fondatamente censurata dalla ricorrente. Il giudice dell’appello, però, ha pure affermato che la documentazione prodotta risultava comunque inidonea a dimostrare anche la stessa esistenza della prestazione di consulenza, e questa ragione fondante della decisione non è stata sottoposta a critica dalla ricorrente, come giustamente evidenziato dalla controricorrente. La MAVI Spa non ha infatti criticato questa ratio decidendi, indicando come avesse provato: esistenza, inerenza e congruità, della prestazione professionale in parola. Il ricorso per cassazione in esame, in conseguenza, che non sottopone a critica una specifica ratio decidendi proposta dalla CTR, deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Risulta dovuto anche il pagamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte:

PQM

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla MAVI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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