Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34542 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25144-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DISTEFANO MARINO;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GIORDANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DI LUCIANO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 828/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST.

di SIRACUSA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. con ricorso notificato il 20 dicembre 2010, il signor A.F. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 12.846,71 per omesso versamento di IRAP, IRPEF e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2006;

2. la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha accolto l’opposizione, annullando la cartella impugnata;

3. la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 828/16/15, depositata il 3 marzo 2015, ha rigettato l’appello dell’agente della riscossione e confermato la sentenza impugnata;

4. avverso la sentenza di secondo grado, la Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

5. il contribuente si è costituito mediante controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate, cui pure è stato notificato il ricorso, si è costituita al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e artt. 139 e 156 c.p.c., per avere la CTR erroneamente considerato inesistente la notifica della cartella originariamente impugnata, non avvenuta a mezzo posta, bensì ai sensi dell’art. 139 c.p.c.;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, per avere erroneamente rilevato la nullità dell’atto impugnato per omessa notifica, da parte del concessionario, della comunicazione preventiva o dell’avviso bonario;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b);

4. il primo motivo è fondato;

5. la sentenza della CTR, confermando in tal senso la decisione di primo grado, ha giudicato inesistente la notifica della cartella impugnata “per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 degli artt. 148 e 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1” (pag. 4 della sentenza);

6. da tale estremamente sintetica motivazione, si evince che il vizio ravvisato dal giudice di secondo grado, talmente grave da dar luogo a una notifica inesistente, atterrebbe al procedimento notificatorio a mezzo posta e alle modalità di compilazione della relata da parte dell’ufficiale giudiziario: lo si desume dal richiamo all’art. 149 c.p.c., che regola appunto la notificazione a mezzo del servizio postale, nonché alla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, in cui sono appunto disciplinate le modalità di compilazione della relazione di notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario in caso di notifica a mezzo posta;

7. secondo l’allegazione di parte ricorrente, la notificazione della cartella in esame non sarebbe neppure avvenuta a mezzo posta, ma sarebbe stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell’art. 139 c.p.c., con l’espletamento di tutte le formalità richieste, che sono state puntualmente elencate in ricorso, a pag. 4: dichiarazione di irreperibilità, affissione all’Albo Comunale ed invio della raccomandata in data 16/11/2010;

8. pertanto, sembrano mancare perfino i presupposti per rilevare un vizio del procedimento notificatorio a mezzo posta e dunque per l’applicazione delle norme poste dalla CTR a sostegno della sua decisione;

9. anche a volersi attenere alla motivazione sopra richiamata, peraltro, è possibile ricavare la falsa applicazione, da parte della CTR, delle norme sui vizi delle notificazioni, atteso che, secondo l’insegnamento della S.C., che il Collegio condivide, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass. SU 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01, Cass. 28/10/2016, n. 21865, Rv. 641550-01);

10. la CTR ha infatti mostrato, menzionando le norme violate e dunque gli adempimenti che a suo dire sarebbero stati omessi o eseguiti irregolarmente, di essersi comunque confrontata con una notificazione dotata di quei minimi caratteri idonei a renderla riconoscibile come atto giuridico e dunque a escluderne l’inesistenza;

11. se ne deve pertanto concludere che qualsiasi vizio affettasse la notificazione, esso è stato sanato per raggiungimento dello scopo dal fatto che il contribuente ha impugnato la cartella a lui notificata e ha contestato non solo i vizi di notificazione, ma anche il merito della pretesa tributaria, come si legge nella parte narrativa della sentenza impugnata e come espressamente riconosce il contribuente alle pag. 9 e 10 del controricorso, allorché si riserva di riproporre davanti al giudice del rinvio le doglianze non esaminate nei gradi di merito e riguardanti appunto l’esistenza della pretesa tributaria dell’Agenzia delle entrate;

12. anche il secondo motivo è fondato;

13. la sentenza impugnata ha ravvisato un’autonoma ragione di nullità della cartella nel fatto che la stessa sia stata emessa senza previa notifica, da parte del concessionario, della comunicazione preventiva (o dello avviso bonario) alla quale la cartella di pagamento faceva riferimento;

14. anche sotto questo profilo, la sentenza deve dirsi viziata, posto che la cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (per tali affermazioni v. da ultimo Cass. 17/12/2019, n. 33344, Rv. 656408-01, Cass. 21/11/2017, n. 27716, Rv. 646427-01);

15. il terzo motivo è invece infondato;

16. secondo il costante insegnamento di questa S.C., nell’ipotesi di cartella di pagamento impugnata tanto per vizi attinenti al procedimento di riscossione quanto per vizi di merito, non sussiste un litisconsorzio necessario che imponga al giudice – ove l’atto sia stato impugnato solo nei confronti dell’agente della riscossione – di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore (Cass. 24/04/2018, n. 10019, Rv. 647963-01);

17. nella specie, l’Agenzia delle entrate si è comunque costituita sia in grado d’appello, dove ha spiegato le proprie difese senza nulla eccepire in ordine alla mancata notifica dell’originario ricorso, sia nel giudizio di cassazione, senza depositare controricorso;

18. il ricorso va in conclusione accolto in relazione ai primi due motivi, infondato il terzo, e la causa rimessa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, infondato il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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