LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 6430/2014, proposto da:
M.E.R., rappresentata e difesa dall’avv.to Emilio Martucci e dall’avv.to Corrado Marrone, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Marrone, Via XXI Aprile n. 11, Roma.
– Ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– Intimata –
Avverso la sentenza n. 38/03/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il 21/03/2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.
RITENUTO
che:
M.E.R. impugnò gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, per gli anni di imposta 2002 e 2003, del D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 bis, conv. con mod. in L. n. 427 del 1993, con il quale veniva determinato un maggior reddito di impresa in base ai cd. studi settore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro con sentenza n. 63/1/10 accolse il ricorso presentato dalla contribuente.
L’Agenzia delle entrate impugnò tale decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria (di seguito, per brevità, CTR) che, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente ed in riforma della sentenza di primo grado, rideterminò i ricavi sulla base dello studio di settore evoluto ***** per entrambi gli anni in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza camerale del 27/09/2021, la difesa della ricorrente ha depositato memoria deducendo che:
“In ragione della statuizione di cui alla sentenza n. 38/03/2013 della Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia delle entrate provvedeva al ricalcolo delle somme dovute, procedendo al recupero delle stesse a mezzo iscrizione a ruolo e generando la cartella n. *****, notificata il 28.11.14, di importo pari a Euro 35.209,14; che tale cartella veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (giudizio in relazione al quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del perfezionamento della rottamazione ter per come di seguito precisato – R.G. n. 324 del 2015 – Sentenza n. 417/2021) 35.209,14;
– che tale cartella veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (giudizio in relazione al quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del perfezionamento della rottamazione ter per come di seguito precisato – R.G. n. 324 del 2015 – Sentenza n. 417/2021);
– che in data 30 aprile 2019 la sig.ra M.E.R. presentava domanda di definizione agevolata (“rottamazione ter”) in relazione alla cartella n. *****, prot. N. ***** – *****;
– che con missiva del 14 giugno 2019 – Documento rif. ***** l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicava che la somma da pagare entro il 31 luglio 2019 per la definizione agevolata fosse pari a Euro 23.782,70;
– che in data 18 luglio ***** la sig.ra M. eseguiva il pagamento integrale della somma comunicata dall’AGENZIA DELL’ENTRATE RISCOSSIONE e secondo le modalità richieste come comprovato dalla documentazione già depositata telematicamente”.
Ha dedotto, altresì, che la sig.ra M. “non ha interesse a proseguire il presente giudizio, essendo cessata la materia del contendere a seguito dell’adesione della sig.ra M. alla definizione agevolata e del comprovato consequenziale pagamento del credito”, allegando la documentazione comprovante il perfezionamento della procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione-ter).
CONSIDERATO
che:
L’esame del ricorso è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse.
Con l’istanza pervenuta presso la cancelleria di questa Corte a ridosso dell’udienza di trattazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 3, come conv., con mod., in L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando i documenti attestanti l’adesione alla definizione agevolata.
Ritiene il Collegio di far proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell’evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380 – bis l c.p.c..
L’inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile.
In conclusione, nella fattispecie in esame, l’adesione alla definizione agevolata della lite da parte del contribuente ed il pagamento di quanto dovuto, in base al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 3, conv. in L. n. 136 del 2018, non consente l’esame della controversia per venir meno dell’interesse al giudizio.
Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono, dell’adesione del contribuente e del successivo pagamento del dovuto.
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021