LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 36047/2019 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
E21 Energie Speciali Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio 103, presso lo studio dell’avvocato Pomarici Romano, rappresentata e difesa dagli avvocati Ardolino Domenico, Bove Laura e Porzio Mario, giusta procura in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3639/2019 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal consigliere Dott. DE MASI ORONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore’ Generale Dott. Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avvocato Marrole Pio che ha chiesto l’accoglimento o remissione alle Sezioni Unite;
uditi per il controricorrente gli avvocati Ardolino Domenico e Bove Laura che hanno chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
E2i Energie Speciali s.r.l., proprietaria di un parco eolico sito nel ***** costituito da impianti – torre/navicella/rotore complessivamente definiti “pale eoliche”, destinati alla produzione di energia elettrica, proponeva nei primi mesi del 2016, tramite procedura Docfa, con riferimento alla u.i.u. indentificata in Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio *****, Particella *****, una nuova rendita catastale, non computando la struttura dell’aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.
L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava una diversa e maggiore rendita che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e segnatamente del palo di sostegno che compone l’aereogeneratore.
La società contribuente impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso ritenendo che “la torre non costituisce “impianto”, integrando piuttosto, per la sua natura di struttura di sostegno, per le sue notevoli dimensioni e per la sua infissione al suolo, una vera e propria “costruzione””.
Su impugnazione della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania riformava la prima decisione osservando che “La torre di sostegno costituisce una componente primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica: tale funzione è nettamente prevalente rispetto alla utilità statica di sostegno, essendo proporzionale alla potenza dell’impianto per resistere ad ogni sollecitazione che interviene nello svolgimento dell’attività produttiva, atteso che dalla dimensione della torre e dalla sua forma dipende anche la produttività dell’impianto”, per cui “le strutture in esame non costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non incidono in alcun modo sulla determinazione del reddito catastale”.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo illustrato con memoria.
La contribuente si è costituita depositando controricorso e memoria.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso e deciso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre dell’impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto componente impiantistica, non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.
La censura è infondata e non merita accoglimento.
Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile “centrale elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.
Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr. tra le tante Cass. n. 4028 del 2012, Cass. n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019).
E’ stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.
Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), art. 1, comma 244, che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT – ud. 10-07-2020 – 7 – Circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””.
Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), secondo il quale “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente, esclude “gli imbullonati” dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile.
Non v’e’ dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola – opposta – stabilita soltanto l’anno precedente con la L. n. 190 del 2014, e comporta l’abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non vanno più considerate agli effetti fiscali.
Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. 24924 del 2016, Cass. n. 34249 del 2019, Cass. n. 20726 del 2020, Cass. n. 21288 del 2020).
La particolarità della lite, sottolineata anche dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021