Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3455 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTI Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23387/2015 R.G., proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Christian Giangrande, con studio in Bologna, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Paolo Dalla Grana, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 3 marzo 2015 n. 1281/38/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 novembre 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

G.A. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 3 marzo 2015 n. 1281/38/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso in suo favore e divenuto definitivo – soltanto per parte della somma ingiunta – nei confronti di un solo condebitore, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 10 gennaio 2013 n. 4/27/2013, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’imposta di registro dovesse applicarsi in misura proporzionale con l’aliquota del 3% sul maggiore importo di Euro 60.125,00, il cui pagamento era stato ingiunto nei confronti della debitrice principale (proponente opposizione), anzichè sul minore importo di Euro 14.715,00, il cui pagamento era stato ingiunto nei confronti del debitore “delegato” (non proponente opposizione). L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, il ricorrente denuncia “violazione di legge e omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio anche per inversione dell’onere della prova”, in relazione (verosimilmente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver erroneamente ritenuto che l’imposta di registro dovesse essere liquidata sul maggior importo di Euro 60.125,00, il cui pagamento era stato ingiunto nei confronti della debitrice principale, anzichè sul minore importo di Euro 14.715,00, il cui pagamento era stato ingiunto nei confronti del debitore “delegato”, nonostante il provvedimento monitorio fosse divenuto definitivo e, quindi, esecutivo nei soli confronti del debitore “delegato”, ma non anche nei confronti della debitrice principale, la quale aveva proposto opposizione. RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, al di là della testuale formulazione del mezzo (così come rubricato ed argomentato in ricorso), la censura si sostanzia nella dedotta violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, in materia di registrazione degli atti giudiziari, a tenore del quale “(…) i decreti ingiuntivi esecutivi (…) sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”, non evincendosi alcuna doglianza in ordine all’omesso esame di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma dandosi atto, anzi, della corretta ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito.

2. Per il resto, il motivo è fondato.

2.1 Invero, la soggezione del decreto ingiuntivo ad imposta proporzionale di registro – con l’aliquota prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b, della tariffa – parte I allegata – è connessa e commisurata alla relativa esecutività, non rilevando che quest’ultima consegua alla concessione provvisoria del giudice in fase sommaria o contenziosa (artt. 642 e 648 c.p.c.) ovvero derivi dalla mancata opposizione dell’intimato o dall’inattività dell’opponente (art. 647 c.p.c.).

Per cui, nel caso in cui l’esecutività (concessa iussu iudicis o derivata ope legis) non corrisponda all’intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente od oggettivamente limitata, essendo relativa ad uno dei condebitori e/o ad una frazione del credito, l’imposta di registro deve essere liquidata e riscossa entro tali limiti, salva l’eventualità di un conguaglio o un rimborso in relazione all’esito variabile della sentenza resa nel successivo giudizio di opposizione.

Per cui, a prescindere dal vincolo di solidarietà passiva, la diversità di estensione ed efficacia dell’ingiunzione di pagamento in relazione ai diversi coobbligati, che pure è consentita dall’art. 1293 c.c., condiziona la liquidazione dell’imposta di registro, nel senso che l’acquisizione dell’esecutività nei confronti di un solo condebitore solidale nei ridotti limiti dell’importo per cui questi sia tenuto nei confronti del creditore comporta la tassazione del decreto ingiuntivo per l’ammontare corrispondente (anche se inferiore a quello della somma ingiunta per intero).

Ne deriva che la base imponibile è rappresentata dall’importo coperto da esecutività ex art. 647 c.p.c., anche se non corrispondente (per difetto) all’importo cautelato dall’ingiunzione di pagamento.

2.2 La Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, valutando che l’imposta di registro doveva liquidarsi sull’intero ammontare del credito ingiunto, anche se l’ingiunzione di pagamento era diventata esecutiva per mancata opposizione – nei soli confronti del coobbligato tenuto per un importo minore rispetto all’intero ammontare del credito ingiunto.

3. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario del contribuente.

4. L’andamento della causa nelle fasi di merito e l’insussistenza di specifici precedenti sulla questione controversa giustificano la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, che liquida nella misura complessiva di Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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