LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23934/2014 proposto da:
Tiglio 1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via XXIV Maggio 43 presso lo studio dell’avvocato Puri Paolo che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mula Alberto, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1007/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine il rigetto;
udito per il controricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che si e’ riportato.
FATTI DELLA CAUSA 1. La società Tiglio 1 srl ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e sanzioni, emesso dall’Agenzia in relazione al contratto registrato il 27 maggio 2008, con cui essa ricorrente aveva locato al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (un’Agenzia dell’ONU), un immobile da adibirsi a sede del Fondo.
2. La CTR ha disatteso la tesi della ricorrente, avallata dalla CTP, secondo cui, ai sensi della L. n. 946 del 1966, art. 1, il contratto sarebbe stato esente da imposta ed ha fatto applicazione della L. n. 289 del 1980, art. 9, sezione 16.
3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulati dall’Agenzia e secondo la ricorrente “nuovi”.
2. Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta, per l’ipotesi in cui fosse invece da ritenersi che la CTR abbia implicitamente rigettato tale eccezione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
3. All’esame dei due motivi di ricorso occorre premettere quanto segue.
In primo grado l’Agenzia aveva richiamato, a supporto dell’avviso, le disposizioni della L. n. 298 del 2000 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo di sede provvisoria fra l’Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978) che prevedono l’esenzione dall’imposta solo per il Fondo e non anche per la controparte evidenziandone il richiamo anche nello stesso contratto di locazione (art. 15: “la registrazione obbligatoria per legge in misura proporzionale al canone rimarrà interamente a carico della società locatrice ai sensi del combinato disposto dell’accordo di sede tra il Conduttore il Governo della Repubblica Italiana ratificato con L. 23 maggio 1980, n. 289, art. 9, sez. 16, punto a), e del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 55, comma 6”). I motivi di appello, asseritamente nuovi, sono consistiti nella denuncia della erroneità della decisione della CTP nella parte in cui vi era stata affermata l’applicabilità della L. n. 946 del 1996, art. 1, laddove invece la CTP avrebbe dovuto affermare il contrario in quanto l’esenzione è riferita ai “contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazioni del personale delle rappresentanze stesse”.
4. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.
Il primo perché la CTR, nell’escludere l’applicabilità della L. n. 946 del 1996, art. 1, ha implicitamente disatteso l’eccezione della contribuente.
Il secondo perché il riferimento, in appello, al contenuto letterale della L. n. 946 del 1996, art. 1, era teso a censurarne l’applicazione da parte del giudice di primo grado in aderenza alla tesi della contribuente. Il divieto di nova in appello (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57) è finalizzato a precludere l’ampliamento del thema decidendum definito in primo grado. Il divieto riguarda nuove domande e nuove eccezioni e non anche nuove “argomentazioni”, le quali, come mere difese, non determinano alcun ampliamento del thema decidendum.
5. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione della L. n. 946 del 1966, artt. 1 e 2, e della L. n. 289 del 1980, art. 9, sez. 16, lett. a).
6. Il motivo è infondato.
La CTR ha richiamato la L. n. 946 del 1966, lettera art. 1, ed ha poi asserito che “nel caso di specie vi è stata violazione della L. n. 289 del 1990, art. 9, sez. 16, lett. a), in quanto la norma estende al Fondo il trattamento tributario riservato alle amministrazioni statali italiane dal diritto nazionale che per quanto riguarda l’imposta di registro per le locazioni prevede, al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 7, che “Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 8, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.””.
La disciplina della fattispecie in esame è specificamente dettata dalla L. n. 289 del 1990, art. 9, sez. 16, lett. a), recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo di sede provvisoria fra l’Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio”.
La CTR ha applicato tale articolo alla lettera e la decisione è pertanto inattaccabile.
La L. n. 289 del 1966, art. 1, resta fuori campo per il principio di specialità (soggettiva); l’articolo prevede che “I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall’imposta di registro purché esista reciprocità di trattamento”; riguarda genericamente tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari estere; per di più, come evidenziato dalla CTR, non riguarda i contratti (come quello di cui si discute) di locazione di immobili adibiti a sede di organismo internazionale.
7. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni. Tale domanda era basata sulla L. n. 212 del 2000, art. 10, e sul riferimento da una prassi ministeriale desumibile da alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze (indicate a pagina 4 della sentenza impugnata) che secondo la ricorrente avrebbero esteso l’applicazione della L. n. 946 del 1966, art. 1, alle locazioni di immobili destinati ad uffici di determinati organismi internazionali.
8. Il motivo è infondato: la CTR ha dichiarato che “le diverse risoluzioni ministeriali citate dalla società a sostegno della spettanza del beneficio, non possono essere applicate alla fattispecie in esame”; la denunciata omissione non sussiste.
9. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
10. Il motivo è infondato: la L. n. 212 del 2000, art. 10, prevede, per quanto interessa, che “3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”; il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, dispone che “La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”; l’errore incolpevole deve cadere sulla disposizione rilevante; come già rilevato con riguardo al terzo motivo di ricorso, la disposizione rilavante è quella dettata dalla L. n. 289 del 1980, art. 9, sezione 16, lett. a); la ricorrente sostiene che la CTR avrebbe errato nel non fare applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in riferimento ad un errore, asseritamente incolpevole, sulla L. n. 946 del 1966, art. 1.
11. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
12. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta il 9 settembre 2021 e, a seguito di riconvocazione, con modalità da remoto, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021