Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34553 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7613-2013 proposto da:

D.M.S. (C.F. *****), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. PIETRO TRAINI, e domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 232 presso lo studio dell’avv. RICCARDO PARBONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/11/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

OSSERVATO che:

l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla ripresa, nei confronti di D.M.S., di imposte dirette ed I.V.A. a fronte del maggior reddito imponibile, derivante da compensi non dichiarati per l’anno di imposta 2006 e conseguenti all’attività d’intermediazione svolta relativamente alla conclusione di operazioni inesistenti;

che il contribuente impugnò gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza 121/43/12, rigettò il ricorso;

che tale decisione fu appellata dal D.M. innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 109/11/2012, depositata l’1.10.2012, rigettò il gravame;

che avverso tale sentenza D.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. E’ rimasta intimata l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Rilevato, in via del tutto preliminare, che la notifica del ricorso nei confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE è stata erroneamente eseguita non già presso la sede (cfr. Cass., Sez. 5, 7.12.2020, n. 27976, Rv. 659819-01), quanto presso l’Avvocatura Generale dello Stato: nonostante tale nullità, tuttavia, l’esito del ricorso rende superflua la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-3, 15.5.2020, n. 8980, Rv. 657883-01).

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dell’omesso esame, da parte della C.T.R., di un fatto decisivo per il giudizio e, precisamente, “della censura mossa alla sentenza di prime cure relativa all’omessa allegazione (al p.v.c. sotteso agli avvisi di accertamento impugnati) di documenti essenziali ai fini del decidere” quali “le presunte dichiarazioni rese dal sig. D.M. e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati, concessa dal giudice penale” (cfr. ricorso, p. 4), essendosi i giudici di appello limitati “ad affermare che “le critiche alla sentenza impugnata non appaiono affatto condivisibili”, violando in tal modo la difesa del contribuente che, ancora una volta, non è messo in grado di comprendere le ragioni del rigetto delle sue censure” (cfr. ivi, p. 48);

che con il terzo motivo la difesa del D.M. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per non avere l’Ufficio considerato, ai fini della quantificazione delle riprese da operare, le scritture contabili di esso contribuente;

che con il quarto motivo il ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41-bis, per non avere l’Ufficio tenuto conto delle scritture contabili di esso ricorrente, nonostante non sia stato il D.M. a porre in essere operazioni inesistenti quanto, al contrario, un altro e diverso soggetto, per il quale egli avrebbe solo svolto l’attività di intermediario;

che con il quinto ed ultimo motivo la difesa del D.M. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere l’Ufficio fondato le riprese sulla base di una “presunta dichiarazione del contribuente (in cui lo stesso) avrebbe ammesso di aver percepito compensi in nero” senza procedere “ad alcun controllo (delle stesse) né raffronto con documenti di qualsiasi natura (contabili bancarie, contabilità fiscale, etc.” (cfr. ricorso, p. 54, primo e terzo cpv.), sebbene almeno in un caso le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Cremona non siano state confermate in sede dibattimentale, come risulta dalla sentenza penale trascritta in ricorso;

che i motivi – i quali, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili;

che gli stessi, a ben vedere, veicolano censure alla sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento (in specie il primo motivo, quale effetto dell’omessa allegazione, al sottostante p.v.c. del 13.7.2009, dell’autorizzazione giudiziaria all’acquisizione dei dati nonché delle dichiarazioni “confessorie” rese dal D.M. in sede di s.i.t. ex art. 351 c.p.p., elementi che, nella prospettiva di parte ricorrente, fonderebbero entrambi “tutto l’impianto dell’accertamento” – cfr. p. 4 del ricorso, terzultimo cpv.) ovvero all’operato dell’Ufficio (i motivi terzo, quarto e quinto) e non alla decisione di secondo grado: sicché non può che trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza resa dalla C.T.R. in grado di appello, poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla pronunzia impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, 13.3.2009, n. 6134, Rv. 607319-01; Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004-01). Peraltro, con riferimento ai motivi primo e quinto, anche a volere diversamente opinare, si evidenzia che: a) in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui a propria volta si riferisce il processo verbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 28.9.2020, n. 20428, Rv. 659046-01); b) il D.M. si duole dell’omessa allegazione di dichiarazioni che egli stesso ebbe a rendere (né, invero, risulta che lo stesso abbia contestato di essere stato sentito a s.i.t. o di avere percepito compensi “in nero”) e che, dunque, già erano nella sua conoscenza (sì da non esserne comunque necessaria l’allegazione. Arg. da Cass., Sez. 5, 10.7.2020, n. 14723, Rv. 658394-01 e da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01); c) del tutto irrilevante sarebbe, inoltre, la mancata allegazione dell’autorizzazione del giudice penale all’utilizzo, in sede tributaria, dei dati acquisiti in detto diverso contesto (arg. da Cass., Sez. 5, 16.3.2001, n. 3852, Rv. 544848-01); d) non ultimo, il p.v.c. assume in ogni caso, nel suo complesso, un autonomo valore probatorio (cfr. anche Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24461, Rv. 651211-01) che non risulta “intaccato”, nella specie, da alcuna delle difese di parte ricorrente;

che con il secondo motivo la difesa del D.M. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame, ad opera della C.T.R., di una sentenza di patteggiamento intervenuta nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, dalla quale risulterebbero “importi inferiori di oltre la metà rispetto a quelli contestati, in sede amministrativa, al sig. D.M….Nelle motivazioni tuttavia, senza alcuna spiegazione, (i giudici) affermano: “le critiche alla sentenza impugnata non appaiono affatto condivisibili” omettendo qualsiasi motivazione in ordine alla macroscopica difformità segnalata” (cfr. ricorso, pp. 48, prime due righe e 49 quinto cpv.);

che il motivo e’, sotto molteplici profili, inammissibile; che ribadito come, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sia consentito dolersi, sotto il profilo del vizio motivazionale, della mancata considerazione, ad opera del giudice di merito, di elementi istruttori (arg. da Cass., Sez. 6-L, 8.11.2019, n. 28887, Rv. 655596-01), osserva il Collegio come la censura presenti un ulteriore profilo di inammissibilità, in termini di difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo la difesa del contribuente comunque trascritto il contenuto della sentenza di patteggiamento in questione, sì da precluderne, a tutto volere, ogni valutazione in termini di decisività (arg. da Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato e che nulla debba essere disposto con riferimento alle spese presente giudizio di legittimità, per essere rimasta l’AGENZIA intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di D.M.S. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 Novembre 2021

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