LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26971/2015 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAETANO ARMAO, GIULIANO CORSINI;
– ricorrente –
contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LIVORNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA CRISTINA BERTI, STEFANO MAGNI;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 460/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/08/2015 R.G.N. 986/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 31 agosto 2015 n. 460 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva respinto le domande proposte da M.R., segretario generale della CAMERA DI COMMERCIO di Livorno (in prosieguo: CAMERA DI COMMERCIO) dal dicembre 2004 al dicembre 2008:
– per il ricalcolo della indennità di anzianità maturata alla cessazione del rapporto di lavoro con la CAMERA DI COMMERCIO sulla base della intera anzianità, comprensiva del servizio svolto come dirigente ministeriale dal febbraio 1965 al novembre 2004;
– per la condanna della CAMERA DI COMMERCIO al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la locazione di un immobile sostitutivo di quello assegnatogli, di fatto non utilizzabile.
2. La Corte territoriale dava atto che la CAMERA DI COMMERCIO aveva chiamato in causa il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO per sentirlo condannare, in caso di accoglimento della domanda di ricalcolo dell’indennità di anzianità, al rimborso del trattamento relativo al periodo di servizio presso il Ministero.
3. Nel merito, osservava che la nomina del Segretario della Camera di Commercio poteva cadere, ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20, anche su soggetti non legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; pertanto, il servizio prestato come Segretario Generale non si poneva in continuità con quello di dipendente dello Stato. In senso contrario non rilevava dello stesso art. 20, comma 7, che prevedeva la facoltà del Segretario generale di rientrare nei ruoli dell’amministrazione pubblica di provenienza; si trattava di una mera facoltà, il cui mancato esercizio escludeva la ricostituzione del rapporto di pubblico impiego.
4. Non vi era, pertanto, una cessione del contratto di lavoro tra la amministrazione di provenienza e la Camera di Commercio né sussisteva differenza tra il Segretario Generale e gli altri dipendenti della Camera di Commercio; la L. n. 580 del 1993, art. 20, aveva incluso il Segretario generale tra i dipendenti dell’ente camerale.
5. Non trovava, infine, applicazione nella fattispecie di causa l’art. 27, comma 7, CCNL area dirigenza comparto Regioni – enti locali, a tenore del quale in caso di nomina del Segretario generale “in sede diversa”, ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20, per la determinazione dell’indennità di fine rapporto si considerava anche l’anzianità maturata nell’amministrazione di provenienza; non si era, infatti, verificata la nomina del Segretario generale “in sede diversa” ma la nomina di un soggetto dipendente da altra amministrazione.
6. Era parimenti infondata la domanda di rimborso dei maggiori costi di locazione dell’immobile; la Delib. Giunta della CAMERA DI COMMERCIO n. 68 del 2006, non configurava proposta di assegnazione di un alloggio ma costituiva una manifestazione di intenti priva di efficacia obbligatoria.
7. Da ultimo, andava respinto il motivo di appello con il quale il M. contestava la propria condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, chiamato in causa dalla CAMERA DI COMMERCIO. Le spese andavano a carico dell’attore soccombente in base al principio di causalità, poiché non si verteva in ipotesi di chiamata “palesemente arbitraria”.
8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.R., articolato in quattro motivi di censura; hanno resistito con controricorso il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e la CAMERA DI COMMERCIO. Il ricorrente e la CAMERA DI COMMERCIO hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 580 del 1993, art. 20 e sue modifiche ed integrazioni, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la mancanza di continuità del rapporto di lavoro del Segretario generale rispetto al precedente rapporto di impiego pubblico dirigenziale.
2. Si sostiene la diversità della posizione di chi accede all’incarico provenendo dalla pubblica amministrazione – ipotesi contemplata nella L. n. 580 del 1993, art. 20, comma 3, lett. a) – rispetto a quella del Segretario generale non proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione, prevista alla lett. b) del medesimo comma. Nella prospettazione di parte ricorrente la diversità troverebbe conferma dell’art. 20, successivo comma 5, che prevede il rientro in ruolo del personale di cui alla lett. a), a conferma della sostanziale continuità giuridica del rapporto di lavoro.
3. Con la seconda critica si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del CCNL Area dirigenza comparto Regioni ed enti locali nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
4. Si censura la interpretazione dell’art. 27, comma 7, del CCNL Area dirigenza comparto Regioni ed enti locali del 23.12.1999 accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale la norma contrattuale non riconoscerebbe la anzianità di servizio maturata nell’amministrazione di provenienza ai fini della liquidazione della indennità di anzianità ai dirigenti di una amministrazione diversa.
5. Si deduce, in particolare, che la espressione letterale “nomina in sede diversa” sarebbe stata utilizzata dalle parti collettive in senso lato, per indicare il Segretario generale proveniente da altra pubblica amministrazione, come reso evidente dal riconoscimento della anzianità di servizio maturata “nell’amministrazione di provenienza”.
6. Sotto il profilo del vizio di motivazione si lamenta l’omesso esame:
– del D.M. dello Sviluppo economico 11 giugno 2007, che aveva disposto la sua cancellazione dal ruolo dirigenziale del Ministero ed il “trasferimento” alla CAMERA DI COMMERCIO, sancendo la continuità del rapporto di lavoro;
– dell’art. 10 del contratto individuale sottoscritto con la CAMERA DI COMMERCIO, a tenore del quale la indennità di anzianità sarebbe stata commisurata agli anni di servizio complessivamente maturati e liquidata dalla CAMERA DI COMMERCIO, con rivalsa sulle amministrazioni presso le quali egli aveva prestato servizio in epoca precedente.
7. Si sostiene che nel passaggio tra pubbliche amministrazioni sarebbero garantiti gli effetti economici della anzianità maturata, tanto che nella specie la CAMERA DI COMMERCIO gli aveva correttamente attribuito la RIA.
8. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
9. Per l’inquadramento della questione all’esame di questa Corte, sulla quale non constano precedenti specifici – (le pronunce di Cass. 24 marzo 2010 n. 7057 e Cass. 14 maggio 2014 n. 10421 si riferiscono a fattispecie sottratte ratione temporis alla disciplina della L. n. 580 del 1993, art. 20)- giova ricordare che la L. n. 125 del 1968, art. 2, istituì il ruolo statale degli Ispettori generali e dei Segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (tabella A allegata alla stessa legge).
10. Tale ruolo si trovava sotto l’amministrazione ed il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed era disciplinato dalle norme del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; ad esso si accedeva attraverso un concorso per titoli, riservato ai funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali e degli uffici provinciali dell’industria, commercio ed artigianato.
11. Il segretario generale della Camera di Commercio era dunque nel disegno originario un dipendente di ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (poi Ministero dello Sviluppo economico).
12. La L. n. 557 del 1971, stabilì poi, all’art. 1, che alla liquidazione del trattamento economico, compreso quello previdenziale, avrebbero provveduto direttamente le Camere di Commercio e, con l’art. 2, che detto personale, comunque in servizio all’entrata in vigore della L. 23 febbraio 1968, n. 125, avrebbe fruito del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per il personale dei ruoli delle Camere di Commercio (di cui alla tabella B della L. n. 125 del 1968).
13. Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, istitutivo della dirigenza delle Amministrazioni dello Stato, attribuì al Segretario generale delle Camere di Commercio la qualifica di “dirigente superiore” (allegato II, tabella XIV, quadro L del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato). Da ultimo, il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 2, escluse per il personale dei ruoli statali delle Camere di Commercio – e dunque per il segretario generale – la fruizione della indennità di buonuscita e delle altre prestazioni previdenziali previste in favore dei dipendenti dello Stato.
14. Sulla base di tale quadro regolativo, questa Corte, nelle pronunce citate, ha affermato che con l’inquadramento nel ruolo dei Segretari generali cessa il rapporto di pubblico impiego in precedenza intercorso con la Camera di Commercio e si fa ingresso nel ruolo statale di cui alla L. n. 125 del 1968, art. 2, con qualifica di dirigente superiore. Pertanto, la liquidazione della indennità di anzianità non deve tenere conto dell’intero servizio prestato, dovendosi distinguere i due periodi di servizio, rispettivamente presso la Camera di Commercio e presso lo Stato.
15. Il quadro normativo è stato innovato dalla legge di riordino delle Camere di Commercio, L. 29 dicembre 1993, n. 580, che, all’art. 20, disciplina la figura del Segretario Generale. Nella fattispecie di causa trova applicazione il testo della norma anteriore alle modifiche e sostituzioni operate dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
16. Nella nuova disciplina il Segretario Generale ha cessato di essere un dirigente di ruolo del Ministero dell’Industria (salva la posizione giuridica e funzionale dei segretari generali in servizio all’entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, u.p.); la funzione di Segretario generale è conferita, come incarico dirigenziale – con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, su designazione della Giunta della Camera di Commercio interessata – ai soggetti inseriti in apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Industria, al quale possono iscriversi, a domanda:
a) i dirigenti delle Camere di Commercio, delle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal regolamento previsto nel successivo comma quattro; b) i soggetti in possesso di diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e dei requisiti previsti dal medesimo atto regolamentare, provenienti da imprese pubbliche o private, con esperienza acquista per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
17. Al momento della cessazione dalla carica di segretario generale ai dirigenti provenienti dalla pubblica amministrazione (lett. a) è consentito il rientro nei ruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero.
18. In sostanza, la funzione di segretario generale non si inquadra nell’ambito di uno specifico ruolo dirigenziale dello Stato ma è oggetto di un incarico dirigenziale, che comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a termine con la Camera di Commercio interessata. La natura a termine del rapporto di lavoro si desume dal principio generale di temporaneità degli incarichi dirigenziali fissato dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e trova conferma dell’art. 20, comma 5, che, come si è detto, prevede la facoltà del Segretario generale di rientrare nei ruoli dell’amministrazione o dell’ente di provenienza “al momento della cessazione dalla carica”. La temporaneità della funzione di Segretario generale ed il suo conferimento quale incarico dirigenziale è stata meglio chiarita nel testo vigente dell’art. 20, dei commi 2 e 3 (come sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, art. 1, comma 1).
19. Ai fini di causa occorre stabilire se il rapporto di lavoro subordinato del Segretario generale sia o meno in continuazione, nel caso di cui alla L. n. 580 del 1993, art. 20, comma 3, lett. a), con il precedente rapporto di pubblico impiego dirigenziale.
20. Detta continuità non è ravvisabile, non essendo configurabile un trasferimento del rapporto di lavoro.
21. Rispetto all’ipotesi generale di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, come prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33), emerge la mancata considerazione delle esigenze della amministrazione di provenienza, che non partecipa alla nomina del suo dirigente come Segretario generale di una Camera di Commercio; l’unica disposizione ad essa riferibile è l’obbligo di consentire il rientro in ruolo del dirigente, anche in soprannumero, alla cessazione dell’incarico.
22. La mancanza di consenso dell’amministrazione pubblica da cui il Segretario generale proviene non consente di qualificare la vicenda in termini di cessione del contratto di lavoro.
23. Del resto, l’ipotizzata continuità del precedente rapporto di pubblico impiego dirigenziale trova ostacolo nella natura a termine del rapporto di lavoro del Segretario generale della Camera di Commercio; ove si trattasse di cessione del contratto di lavoro sì conserverebbe, infatti, anche la natura “a tempo indeterminato di ruolo” del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la amministrazione di provenienza.
24. Deve dunque affermarsi la novità del rapporto di lavoro che si costituisce con la Camera di Commercio per effetto della nomina a Segretario generale rispetto al rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione; quest’ultimo costituisce soltanto un presupposto per la iscrizione nell’elenco e, dunque, per il conferimento dell’incarico.
25. Tale conclusione non muta per il Segretario generale proveniente dal ruolo dirigenziale di una Camera di Commercio; la sua posizione è infatti equiparata dall’art. 20, comma 3, lett. a) e comma 5 – a quella degli altri dirigenti della pubblica amministrazione e l’incarico comporta la creazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine.
26. E’ conclusivamente infondato il primo motivo di ricorso.
27. Dalla esclusione della continuità giuridica del rapporto di lavoro del Segretario generale rispetto al preesistente rapporto di pubblico impiego deriva che il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nell’ambito di tale rapporto può avvenire nei limiti in cui lo prevedano specifiche disposizioni.
28. A tale riguardo rileva l’art. 27, comma 7, del CCNL per l’area della dirigenza del comparto Regioni ed autonomie locali per il quadriennio 1998/2001, stipulato il 23.12.1999, a tenore del quale:
“Ai Segretari Generali, anche di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano gli istituti economici di cui agli artt. 26 e 27. Nel caso di nomina in sede diversa ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20, per la determinazione dell’indennità di fine rapporto si considera l’anzianità maturata anche nell’amministrazione di provenienza, fermo restando il concorso di quest’ultima per il solo ammontare maturato a tale titolo presso di essa”.
29. Il riferimento della norma è alla figura del Segretario generale, come dall’incipit della disposizione. Il primo periodo disciplina il trattamento economico del segretario generale, anche per i segretari generali provenienti dal precedente ruolo ministeriale; nel secondo periodo viene regolamentato il riconoscimento della anzianità di servizio per il segretario generale nominato ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20, per il quale, come si è detto, la nomina non avviene nell’ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, come accadeva per i precedenti Segretari generali di provenienza ministeriale, ma di uno specifico rapporto di lavoro a termine con un ente camerale determinato.
30. Il riconoscimento della anzianità maturata nella amministrazione di provenienza è previsto nel solo caso di nomina “in sede diversa”; con tale espressione si intende, secondo il significato letterale, il passaggio del Segretario generale dalla nomina ricevuta ad altro incarico conferito ai sensi della L. n. 580 del 1983, art. 20, presso una Camera di Commercio diversa. Solo in tale eventualità si verifica, infatti, un “passaggio di sede” del Segretario generale.
31. Il significato letterale trova riscontro nel fatto che la disposizione non si riferisce ai soli Segretari generali provenienti dalla dirigenza pubblica – di cui dell’art. 20, comma 3, lett. a) – né, nell’ambito di questi ultimi, ai soli Segretari generali provenienti dalla dirigenza delle Camere di Commercio ma all’intera categoria dei Segretari Generali nominati ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 20, provenienti o meno dalla dirigenza pubblica.
32. In sostanza, in relazione alla indennità di anzianità vi è una unificazione del rapporto di lavoro svolto come Segretario generale presso Camere di Commercio diverse, come se esso non fosse riconducibile alla singola Camera di Commercio ma all’intero sistema camerale.
33. Tale interpretazione non trova ostacolo nel fatto che la norma contrattuale si correla alla anzianità maturata nella “amministrazione di provenienza” invece che nella amministrazione “camerale” di provenienza; il suddetto riferimento è implicito nel testo dell’art. 27, comma 7, poiché esso laddove contempla il caso di “nomina in sede diversa” continua a riferirsi ai “Segretari generali” delle Camere di Commercio, di cui all’incipit della disposizione.
34. Neppure rilevano, sotto il profilo del vizio di motivazione, gli atti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio richiamati dal ricorrente, stante il divieto, posto alle pubbliche amministrazioni dal D.Lgs n. 165 del 2001, art. 45, di attribuire ai propri dipendenti trattamenti economici di miglior favore rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
35. La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente escluso che la indennità di anzianità liquidata al M. all’atto della cessazione della carica di Segretario generale potesse essere ricalcolata sulla base della anzianità da questi maturata in epoca precedente come dirigente dello Stato.
36. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della domanda di rimborso delle maggiori spese sostenute per la locazione dell’alloggio.
37. Il ricorrente ha dedotto l’omesso esame della Delib. n. 68 del 2006, qualificata dal giudice dell’appello come mera manifestazione di intenti, assumendo che tanto dalle premesse che dal dispositivo della stessa Delib. risultava la volontà della Camera di Commercio di assegnare al Segretario generale l’alloggio di servizio.
38. Il motivo è inammissibile.
39. Ed invero la deduzione del vizio di motivazione è preclusa, a tenore dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, dalla pronuncia di conferma della decisione resa nel primo grado, non avendo la parte ricorrente specificamente allegato che la sentenza d’appello impugnata è fondata su ragioni diverse, inerenti alle questioni di fatto, rispetto alla sentenza del Tribunale (ex aliis: Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, n. 9483; Cassazione civile sez. I, 22/12/2016, n. 26774).
40. In ogni caso, la censura difetta di specificità, non essendo stato trascritto il testo della Delib. e della lettera di risposta inviata dal M. né individuato un preciso fatto storico che non sarebbe stato esaminato dal giudice dell’appello; il ricorrente, piuttosto, contrappone alla interpretazione della Delib. camerale accolta nella sentenza impugnata una interpretazione conforme alle proprie aspettative, sollecitando un inammissibile riesame del merito.
41. Con la quarta censura viene denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla statuizione di rigetto del motivo di appello proposto avverso la propria condanna nel primo grado alla refusione delle spese sostenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, chiamato in causa dalla CAMERA DI COMMERCIO, nei cui confronti egli non aveva avanzato alcuna pretesa. Si assume la palese arbitrarietà della chiamata in causa.
42. Il motivo è infondato.
43. Costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. VI 14 gennaio 2021 n. 511) quello secondo cui in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003).
44. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, giacché non si ravvisa una palese infondatezza della domanda di manleva proposta dalla CAMERA DI COMMERCIO nei confronti del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO per l’ipotesi subordinata di accoglimento della domanda proposta dal M. per il ricalcolo della anzianità di servizio.
45. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
46. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
47. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LIVORNO in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed in favore del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021