LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 915/2015 proposto da:
P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell’avvocato CARLO QUATTRINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5980/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2014 R.G.N. 915/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta P.A.M., dirigente di seconda fascia della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in quiescenza dall’1 agosto 2004, per il riconoscimento degli importi della retribuzione di posizione quantificati con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio del 6 agosto 2007.
2. Il giudice dell’appello osservava che dagli artt. 54, 55 e 58 CCNL 2002/2005 per i dirigenti dell’area VIII nonché dall’art. 2 e art. 6, comma 4, CCNI per il biennio 2004/2005 risultava la necessità di un atto della amministrazione per la determinazione dell’importo della retribuzione di posizione, sulla base delle risorse disponibili anno per anno; detta determinazione era avvenuta soltanto con decreto del Segretario Generale del 6 agosto 2007 ed a decorrere dall’1 gennaio 2006.
3. Doveva quindi escludersi che alla P., cessata dal servizio nell’anno 2004, potessero riconoscersi le predette retribuzioni, attribuite, sulla base delle risorse disponibili, soltanto da una data successiva al suo pensionamento.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.A.M., affidato a due motivi di censura ed illustrato con memoria, cui la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 5, 53, 54, 55 CCNL per il personale dirigente dell’Area VIII 2002/2005.
2. Si deduce che il suddetto CCNL si era rinnovato automaticamente dopo la scadenza, come previsto dall’art. 2, comma 4, sicché il Decreto del segretario Generale del 6 agosto 2007 – con il quale erano stati rideterminati i valori economici della retribuzione di posizione dei dirigenti a decorrere dal gennaio 2006 – era stato emesso nella sua vigenza.
3. Secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 3, del medesimo CCNL, i benefici economici risultanti dalla applicazione del contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti di seconda fascia cessati dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, vigenza che si era protratta fino alla sottoscrizione del successivo contratto collettivo (il 4 agosto 2010).
4. Con il secondo mezzo si lamenta violazione e/o falsa interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, assumendo la contrarietà della statuizione impugnata alle disposizioni del T.U. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire ai dipendenti trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva e dell’art. 40, comma 3, dello stesso T.U., che stabilisce la coincidenza dell’arco temporale di vigenza dei due livelli di contrattazione.
5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è infondato.
6. Il CCNL per il personale dirigente dell’aera VIII (dirigenza della presidenza del Consiglio dei Ministri) per il quadriennio 2002/2005, nel titolo IV – trattamento economico, contiene al capo III le previsioni relative ai referendari ed ai dirigenti di seconda fascia.
7. L’art. 52, disciplina il trattamento economico fisso, stabilendo che esso si compone dello stipendio tabellare, della retribuzione di posizione-parte fissa e della retribuzione individuale di anzianità. La retribuzione di posizione-parte fissa è determinata dal medesimo articolo in un importo annuo lordo di Euro 9.143,77 dal gennaio 2002 e di Euro 10.339,77 dal gennaio 2003, comprensivo della tredicesima mensilità.
8. L’art. 53, prevede, poi, che le retribuzioni così determinate hanno effetto, tra l’altro, sul trattamento di quiescenza; la disposizione si applica alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile “in godimento”.
9. L’art. 54, provvede alla determinazione dell’importo complessivo della retribuzione di posizione, stabilendo che esso venga fissato dalla amministrazione previa “graduazione” delle funzioni dei dirigenti, alla quale è correlato il trattamento economico di posizione. Il comma 4 dello stesso articolo fissa i criteri generali della graduazione delle funzioni, poi definiti attraverso informazione e concertazione sindacale. All’esito della graduazione, l’amministrazione attribuisce ad ogni posizione dirigenziale un valore economico, tenendo comunque conto delle fasce e dei parametri di cui al successivo art. 55.
10. Da ultimo, l’art. 55, dispone che i valori economici della retribuzione di posizione sono di norma articolati in tre fasce (riducibili a due) e che la individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata dall’amministrazione sulla base delle risorse disponibili, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive e dei valori minimi e massimi fissati dalla stessa norma.
11. Il suddetto CCNL 2002/2005 per i dirigenti dell’Area VIII – area scorporata con il CCNQ 23 settembre 2004 dalla precedente area I- ha confermato il regime previsto, nella precedente tornata contrattuale, dal CCNL 1998/2001 per i dirigenti dell’Area I, che parimenti distingueva una parte fissa ed una parte variabile della retribuzione di posizione, la prima determinata dalla contrattazione collettiva come valore minimo di un incarico, la seconda individuata con atto unilaterale della amministrazione, all’esito della graduazione delle funzioni.
12. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale (Cass. 28 settembre 2020, n. 20480; Cass. 7 agosto 2019 n. 21166; Cass. 1 febbraio 2018 n. 2495; Cass. 10 novembre 2016, n. 22934; Cass. 25 settembre 2015, n. 19040; Cass. n. 14279/2014; Cass. n. 6956/2014).
13. In mancanza della graduazione della specifica funzione, il diritto a percepire la retribuzione di posizione deve essere limitato alla parte fissa della stessa, predeterminata nel suo ammontare dalle stesse parti collettive, correlata alla funzione dirigenziale in quanto tale e sganciata da ogni valutazione connessa alla specificità del singolo incarico (Cassazione civile sez. lav., 28 settembre 2020, n. 20480).
14. Nella fattispecie di causa, l’oggetto della pretesa riguarda unicamente la parte variabile della retribuzione di posizione, derivante dalla graduazione delle retribuzioni di posizione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 6 agosto 2007. E’ pacifico che i valori economici della retribuzione di posizione venivano determinati a decorrere soltanto dall’1 gennaio 2006, momento in cui la P. era già cessata dal servizio.
15. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la dirigente non potesse vantare alcun diritto a percepire la retribuzione di posizione nella misura determinata dal suddetto decreto, stante il già rilevato carattere costitutivo dell’atto di graduazione delle funzioni dirigenziali e dell’atto di graduazione delle retribuzioni di posizione e la decorrenza dall’anno 2006 da quest’ultimo fissata.
16. Non si ravvisa, del resto, alcuna ragione di illegittimità nella fissazione della predetta decorrenza temporale, poiché le determinazioni della amministrazione sono condizionate dalla disponibilità annuale delle risorse nel relativo fondo, come disposto dagli artt. 54 e 55 CCNL.
17. Non giova, invece, alla ricorrente la vigenza del CCNL 2002-2005 alla data del decreto segretariale, posto che sulla base del contratto collettivo il dirigente matura il diritto alla sola parte fissa della retribuzione di posizione, nella specie incontestatamente corrisposta.
18. Ne’ la ricorrente può utilmente invocare le disposizioni dell’art. 53 CCNL – nella parte in cui prevede il computo della retribuzione di posizione, nella componente fissa e variabile, nel trattamento di quiescenza – poiché la norma si riferisce alla sola retribuzione di posizione “in godimento”.
19. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
20. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccomebenza.
21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.000 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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