LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11598-2018 proposto da:
P.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO IONADI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2615/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 e successivamente del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che:
P.D.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2005.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio, pur a fronte di una rinunzia solo parziale, perché relativa alla definizione agevolata solo di parte delle pendenze tributarie;
che, mediante il secondo, il P. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR, dichiarando l’estinzione integrale del giudizio, avrebbe commesso vizio di extrapetizione, violando il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato; che l’intimata si è costituita con controricorso; che – dopo l’adunanza fissata per la decisione – in data 16 aprile 2021 il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione;
che il Collegio ha dunque dovuto procedere ad una riconvocazione per il giorno 28 aprile 2021;
che, pertanto, il procedimento va rinviato a nuovo ruolo, in attesa di conoscere le determinazioni in proposito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria affinché richieda notizie all’Agenzia delle Entrate in ordine all’esito della procedura.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021