LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18416-2019 proposto da:
A.A., C.M., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Aprea, anche quale difensore di se stesso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATEM;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 2050/2019 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata l’8/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Presidente della Corte d’Appello di Bari, con ordinanza n. 3316/2017 accoglieva il ricorso presentato da C.M. avverso il decreto emesso in data 23/06/2017, con il quale era stata revocata l’ammissione a gratuito patrocinio dell’odierna ricorrente in relazione ad una controversia in materia di lavoro.
Il Presidente della Corte d’Appello rilevava che la statuizione in ordine alla revoca del beneficio ed il diniego della liquidazione erano stati adottati dal solo Presidente della sezione lavoro della locale Corte d’Appello e non anche dalla stessa Corte in composizione collegiale.
Ciò implicava la nullità del provvedimento, dovendosi tramettere gli atti alla Corte d’Appello sezione Lavoro competente a decidere nel merito.
Avverso tale ordinanza ricorsero con un motivo C.M. e l’avv. A.A..
Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate resistettero con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Questa Corte, con ordinanza n. 1684 del 12 gennaio 2019, accolse il ricorso, cassò la sentenza (rectius ordinanza) impugnata e rinviò alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
In motivazione così si espresse:
“Con l’unico mezzo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e all’art. 111 Cost., per non avere il Presidente della Corte d’Appello – in accoglimento dell’opposizione – statuito in merito alle spese di lite ed ai compensi spettanti all’avv. A..
Il motivo di ricorso fondato. Invero, la nullità del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, in quanto disposta dal Presidente del Collegio, invece che dall’organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, affermata nel provvedimento impugnato, integra un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., in quanto costituisce esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cass. n. 4362 del 2015); di conseguenza il giudice dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, quale giudice dell’impugnazione, rilevata anche d’ufficio la nullità della revoca, era tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c. (Cass. n. 19214 del 2015);
Il ricorso va dunque e accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.”
La Corte d’Appello di Bari, in persona del Presidente di Sezione delegato, quale giudice di rinvio, con ordinanza n. 2050 dell’8 maggio 2019, decidendo sull’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, confermò la revoca della C. dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con efficacia retroattiva, disattendendo anche la domanda di liquidazione dei compensi proposta dall’avv. A., compensando integralmente le spese dei vari gradi di giudizio.
Richiamati i caratteri salienti del giudizio di rinvio, l’ordinanza ha rilevato che l’annullamento della Corte di Cassazione si ricollegava all’omessa decisione della causa nel merito da parte del giudice dell’opposizione.
Ad avviso della Corte d’Appello ricorrevano i presupposti per la revoca del beneficio D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 2, in quanto, attesi gli esiti dei vari giudizi intentati dalla C. doveva reputarsi che la medesima avesse agito con mala fede o colpa grave.
A.A. e C.M. hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza sulla base di un articolato motivo.
Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese in questa fase.
Il primo motivo di ricorso, nella prima parte, denuncia la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’art. 111 Cost..
Si deduce che il giudice del rinvio si era pronunciato anche sulla sussistenza dei presupposti per la revoca del patrocinio a spese dello Stato, sebbene il suo compito, alla luce degli sviluppi processuali della vicenda, fosse esclusivamente quello di provvedere alla liquidazione delle spese in favore del difensore della ricorrente delle spese del giudizio di opposizione e di quelle del giudizio di legittimità.
La valutazione in merito alla legittimità della revoca era ormai stata definita a seguito del primo provvedimento emesso dalla Corte d’Appello in sede di opposizione che aveva rilevato la nullità della stessa, per essere stata adottata dal solo Presidente anziché dalla Corte in composizione collegiale e dinanzi alla Corte di Cassazione, in occasione del primo ricorso, era stata posta esclusivamente la questione relativa alla omessa liquidazione da parte del giudice dell’opposizione delle spese di lite.
Ne’ in sede di rinvio era stata reiterata la richiesta dell’Avv. A. di vedersi liquidati i compensi dovuti per l’attività svolta nei giudizi di merito in favore della C., sicché la decisione nell’ordinanza impugnata anche su tale richiesta esula dal novero delle domande ancora necessitanti di una decisione.
Nella seconda parte di deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’art. 111 Cost., in quanto la decisione del giudice di rinvio sarebbe corredata da una motivazione del tutto apparente e disancorata dalla concreta materia del contendere.
Le due deduzioni, che possono essere congiuntamente esaminate per la loro connessione, sono infondate.
Rileva il Collegio che, come si ricava in maniera evidente dalla motivazione della precedente decisione di questa Corte n. 1684 del 2019, sebbene il motivo di ricorso a suo tempo proposto dalla C. fosse volto solo a denunciare l’omessa decisione in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, il giudice di legittimità, traendo spunto da tale censura, ha ritenuto di dover cassare l’ordinanza impugnata anche in relazione alla decisione di rimettere la valutazione del merito nuovamente alla Corte d’Appello in composizione collegiale, individuata quale organo effettivamente competente a pronunciarsi sulla revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In tal senso l’omessa liquidazione delle spese di lite, pur doverosa in sede di opposizione a decreto di revoca, era conseguenza di tale erronea statuizione, posto che il giudice dell’opposizione, anche una volta rilevata l’erroneità ovvero l’illegittimità formale del provvedimento di revoca (nel caso di specie per erronea composizione dell’organo deputato a pronunciarsi), non poteva rimettere la decisione nel merito nuovamente al giudice che si era reputato essere competente, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell’opposizione.
Alla luce di tali considerazioni deve quindi reputarsi che il formale accoglimento del ricorso ed il conseguente rinvio della controversia alla Corte d’Appello in diversa composizione investiva il giudice del rinvio, non solo della statuizione in ordine alle spese di lite, quale pronuncia di carattere conseguenziale rispetto alla decisione sulla legittimità della revoca, ma anche del controllo circa la ricorrenza dei presupposti per la revoca, una volta ritenuta la nullità del provvedimento opposto, essendo stata considerata erronea la rimessione alla Corte d’Appello alla stregua di una non consentita applicazione in parte qua dell’art. 354 c.p.c..
Ne deriva che correttamente il giudice del rinvio, con motivazione adeguata e pienamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), si è pronunciato in primo luogo sulla ricorrenza dei presupposti per la revoca del beneficio inizialmente accordato alla ricorrente, per poi adottare le accessorie statuizioni in tema di spese di lite, ma alla luce di una valutazione complessiva che tenesse conto non solo dell’esito della prima opposizione, ma anche del successivo sviluppo in sede di legittimità e della statuizione finale in sede di rinvio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021