Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34573 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19395-2019 proposto da:

B.S., B.L., rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO BALLARINI e avv. LUCA BALLARINI anche quali difensori di se stessi;

– ricorrenti –

contro

LO. RE. SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato B.L., in proprio e quale procuratore e domiciliatario dell’avvocato B.S., con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, depositato innanzi al Tribunale di Verona, chiedeva la condanna della Lo.Re. S.r.l. al pagamento della complessiva somma di Euro 6.689,97 a saldo dei compensi maturati per le prestazioni svolte in favore della convenuta.

Il legale rappresentante di quest’ultima all’udienza del 18 aprile 2019 offriva il pagamento della somma di Euro 5.782,69 mediante assegno circolare, ed i ricorrenti rideterminavano il loro credito nella somma di Euro 5.652,04.

Tuttavia, a seguito dell’abbandono dell’udienza da parte del ricorrente, il Tribunale di Verona con ordinanza del 30 maggio 2019 accoglieva la domanda, con la condanna della società al pagamento della somma di Euro 5.652,04, oltre interessi ex art. 1284 c.c., comma 4, nonché al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 145,50 per spese vive ed in Euro 500,00 per compensi, determinati in misura contenuta, anche in considerazione della condotta temuta dall’avvocato Ballerini nel corso dell’udienza del 18 aprile 2019 (avendo abbandonato l’aula senza autorizzazione del giudice e senza salutare).

Avverso tale ordinanza propongono ricorso B.L. e B.S. sulla base di un unico motivo.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui l’ordinanza gravata ha liquidato le spese di lite a carico della convenuta soccombente senza una distinzione delle varie fasi e nella complessiva misura di Euro 500,00 oltre anticipazione e spese generali, in violazione della regola minima inderogabile dettata dal citato art. 4, e con motivazione riferibile solo alla fase della decisione.

Il motivo è fondato.

Il provvedimento impugnato ha effettivamente liquidato le spese di lite a carico della convenuta soccombente per il procedimento di liquidazione degli onorari professionali dei ricorrenti, ammontanti ad Euro 5.652,04, nell’importo complessivo di Euro 500,00 oltre spese vive (pari ad Euro 145,50) ed accessori di legge, assumendo in motivazione che tale liquidazione avveniva in maniera contenuta, anche in relazione alla condotta tenuta dall’avv. B.L. nel corso dell’udienza del 18/4/2019.

Questa Corte ha affermato che (cfr. Cass. n. 19482 del 2018) in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle, cassando quindi la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite.

Ma a prescindere da tale profilo, occorre altresì evidenziare che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, nel testo quindi applicabile ratione temporis, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.

Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo “fino al 50 per cento” oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.

Ne deriva che alla luce di tale modifica normativa non può ritenersi confortato dal testo normativo quanto sostenuto in passato da Cass. n. 2386 del 2017, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, essendo oggi invece esclusa la possibilità di scendere al di sotto della riduzione del 50% dei valori medi (per la riaffermazione della necessità che la liquidazione giudiziale debba avvenire nel rispetto dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, si veda ex multis Cass. n. 1018 del 2018).

Deve quindi ritenersi che, anche a voler superare la mancata distinzione delle varie fasi ai fini della liquidazione, e pur a voler ritenere che la condotta dell’avv. Ballerini tenuta nel corso dell’udienza del 18/4/2019, in quanto non ritenuta conforme alle regole deontologiche, potesse legittimare una riduzione dei compensi, tale riduzione non potrebbe spingersi oltre il detto limite.

Avuto riguardo al valore della controversia, pari come detto ad Euro 5.652,04, e considerato il parametro corrispondente a tale importo di cui al D.M. n. 55 del 2014, la somma liquidata in favore dei ricorrenti risulta abbondantemente inferiore ai minimi tariffari (Euro 218,50 per la fase di studio, Euro 185,00 per la fase introduttiva, Euro 240,00 per la fase istruttoria ed Euro 405,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di Euro 1048,50), e ciò anche a voler reputare applicabile la riduzione per tutte le fasi.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Verona in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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