Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34579 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17248-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato SICA SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.T., A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO, rappresentate e difese dagli avvocati VIVIANO FRANCESCA e CAPUANO GABRIELE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1770/2018 della CORTE di APPELLO di SALERNO, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Lette le memorie depositate dai controricorrenti;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2000, M.M. (attuale ricorrente) – premesso di essere divenuto proprietario, in virtù di atti di compravendita del 20 ottobre 1989 e del 24 luglio 1991, dell’appezzamento di terreno sito in Roccapiemonte fraz. Casali, in catasto al foglio 2, mapp. *****, e di contiguo terreno (foglio 11, mapp. *****), “confinante, tra l’altro, con la strada comune con la particella n. 411, precedentemente acquistata” – sosteneva di avere chiuso legittimamente il tratto terminale della strada con un cancello, mentre i confinanti G.A. e A.M. ne pretendevano la rimozione, assumendo la comproprietà della strada che l’attore affermava di avere acquistato. Il M. conveniva dunque in giudizio il G. e l’Alfieri, per sentir dichiarare che sul tratto di strada chiuso con cancello costoro non avevano né comunione né servitù.

Si costituivano i convenuti, resistendo.

L’adito Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 175/04 del 10/02/2004, dichiarava estinta la servitù relativamente alle porzioni di terreno in proprietà M. per avvenuta confusione e per il venir meno della utilitas.

Proponevano appello i coniugi G. – Alfieri, i quali precisavano che l’originaria proprietaria dell’intero terreno aveva donato a figli e nipoti i vari appezzamenti, con riserva di usufrutto, e con la condizione che venisse costruita una strada di accesso comune che, dipartendosi dalla strada comunale, raggiungesse il confine con la proprietà Bove ed insistesse per tutta la lunghezza sulle zone donate, con la conseguenza che, a seguito della costituzione della communio incidens, il godimento della strada comune era dato iure proprietatis e non iure servitutis.

Resisteva al gravame il M..

Con sentenza n. 376/2009, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 1 aprile 2009, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il gravame del G. e della A..

La Corte territoriale ha rilevato: che la proprietà dei beni sui quali si è esercitata la servitù di passaggio era, originariamente, di P.M., la quale aveva con atto del 2 maggio 1963 donato i vari appezzamenti di terreno a figli e nipoti, con riserva di usufrutto ed onere per i donatari di costruzione di una strada comune di passaggio; che a seguito, dei vari atti di trasferimento nel corso degli anni sono: mutati gli assetti proprietari, ed in particolare, allo stato attuale, a sud si trova la proprietà G. e, a nord, a confine con la particella ***** degli eredi B., la proprietà M.; che lo stradone comune, creato dai donatari in ossequio alle indicazioni dell’originaria proprietaria, raggiunge il confine con la proprietà degli eredi B. posta a quota inferiore; che a circa 45 ml. dall’ingresso è posto un cancello elettrico che trova a sinistra e a destra terreni di proprietà M. e raggiunge il terreno in proprietà degli eredi B., posto a quota inferiore.

La Corte d’appello ne ha tratto le seguenti conclusioni:

– tutta l’area settentrionale della originaria proprietà P., in origine attraversata da sud a nord per circa 77 ml. dallo stradone comune sul quale tutti avevano diritto di passaggio, appartiene in proprietà al M., il quale, in tale veste ed avendone legittimo potere, ha delimitato la sua proprietà con l’apposizione del cancello;

– era corretta la decisione del Tribunale che aveva rilevato la mancanza di giustificazione alla permanenza della servitù di passaggio sia sotto il profilo della evidente cessazione della distinzione, per la parte che riguarda il presente giudizio, tra fondo servente e fondo dominante, entrambi ormai, per il tratto finale della strada già comune a tutti i frontisti, in proprietà M., e sia sotto il profilo della utilitas, risultando evidente che il transito sulla parte finale della strada, oggi delimitato dal cancello, non conduce ad alcuna porzione di terreno servita, dall’accesso ed in proprietà di partecipanti alla comunione della strada;

– era superato il rilievo degli appellanti circa la natura di communio incidens della strada che cessa là dove vengano meno la comunione e l’utilità, tanto più che gli stessi appellanti hanno dedotto che si erano sempre serviti della strada per raggiungere la proprietà degli altri donatari, oggi appartenenti al M., con ciò evidenziando che il passaggio attualmente conduce alla sola proprietà dell’appellato.

Avverso la suddetta sentenza ricorrevano per cassazione il G. e la A., sulla base di due motivi, lamentando che la strada vicinale privata, creata per volontà della donante, attraverso il conferimento di varie zone appartenenti separatamente ai proprietari frontisti, costituendo oggetto di communio incidens, avrebbe dato luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione, sul quale ciascuno dei frontisti poteva esercitare il diritto come comproprietario, e non a titolo di servitù. Trattandosi di comproprietà, non poteva ritenersi estinta per il venir meno dell’utilità della strada per uno dei frontisti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25364 del 2014 del 28/11/2014, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

La Suprema Corte rilevava una contraddizione irrisolta sul piano motivazionale della sentenza di appello, atteso che, da una parte, faceva riferimento a una “strada comune di passaggio”, costituita da tutti i frontisti donatari di P.M. in ossequio alle indicazioni dell’originaria proprietaria, inducendo a ritenere che si trattasse di una strada in comunione tra i frontisti, e dall’altra, confermava la decisione di primo grado nella parte in cui negava la permanenza della servitù di passaggio, con applicazione dei modi di estinzione dell’istituto della servitù, ex art. 1072 c.c.. La prevista disciplina di estinzione per confusione o per venire meno dell’utilitas, al contrario, non sarebbe stata applicabile all’istituto della comunione, in quanto anche il non uso del bene rientra nelle facoltà di godimento del diritto di proprietà, imprescrittibile (salvi gli effetti dell’usucapione).

La Corte, quindi, imponeva il rinnovato esame da parte del giudice del merito, secondo i seguenti principi di diritto: (a) in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, è il solo fatto che una strada sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti ed in consecuzione, perché possa soddisfare le esigenze di utilizzazione degli stessi fondi, che istituisce una communio incidens tra tutti i titolari del diritto di proprietà via via succedentisi di quei fondi al cui servizio la strada è stata costituita con il fatto dell’originario conferimento; (b) è conseguente alla costituzione della communio incidens il conferimento a tutti i comunisti della titolarità del diritto di proprietà pro indiviso dell’intero percorso della strada e la facoltà per ognuno di essi di utilizzarla per tutto il suo percorso ed in tutte le sue direzioni, specie quando la strada originariamente costituita abbia a sua volta imbocco da strade vicinali o pubbliche.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1770/2018 del 15/11/2018, in accoglimento dell’appello, dichiarava che la strada per cui è causa era in comunione e condannava il M. a eliminare il cancello posto a chiusura del tratto finale di detta strada, nonché al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

La Corte, valorizzando la disposizione dell’atto di donazione del 12/05/1963 da parte di P.M. in favore di figli e nipoti, in base alla quale i donatari erano onerati di costituire uno stradone di accesso dalla strada comunale al confine con B.R., per tutta la lunghezza delle zone donate, con spese comuni, riteneva che la strada fosse in comproprietà dei proprietari dei fondi, in condizione di uso comune per tutta la sua estensione, senza che potesse desumersi da alcun elemento la costituzione di una servitù di passaggio, mancando qualunque indicazione di un fondo servente e di un fondo dominante. Escludeva, quindi, l’applicabilità della relativa disciplina estintiva per confusione.

M.M. propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sulla base di due motivi.

G.T. e A.M. resistono nel presente giudizio con controricorso ed hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Con il primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 389 e 394 c.p.c., nonché degli artt. 832,1100,1027 e 1072 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato acriticamente che si trattasse di una communio incidens, senza analizzare le risultanze istruttorie al fine di verificare la sussistenza dei presupposti indispensabili ai fini della configurabilità della comproprietà (titoli che dispongono circa i rapporti tra le parti rispetto al bene, ovvero la costituzione della strada tramite il conferimento di sedime dai fondi latistanti), travisando così il portato dei principi espressi dalla Suprema Corte.

Il titolo che dispone dei rapporti tra le parti rispetto al bene, costituito dalla donazione del 12/05/1963 ad opera di P.M., al contrario sarebbe del tutto incompatibile con la costituzione di una comproprietà, facendo espresso riferimento a una servitù di passaggio.

Del tutto ignorato sarebbe stato il secondo requisito, della costituzione della strada tramite il conferimento di sedime dei fondi latistanti. La Corte avrebbe dovuto valorizzare gli atti notarili e le risultanze della CTU, dalle quali emergeva che la strada non era caduta in comunione ma era rimasta nella proprietà esclusiva dei diversi titolari, senza esecuzione di alcun frazionamento o autonoma indicazione catastale, essendo il passaggio un mero peso reciproco imposto dalla donante ai fondi latistanti.

Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in specie l’esistenza di titoli che dispongono circa i rapporti tra le parti rispetto al bene e la costituzione della strada tramite il conferimento di sedime dei fondi latistanti.

La Corte avrebbe omesso di analizzare l’atto di donazione del 1963, nonché di chiarire perché dovesse essere interpretato quale atto costitutivo di communio incidens e non di servitù reciproca. Parimenti omessa sarebbe stata la verifica dell’effettiva costituzione della strada tramite il conferimento di sedime dei fondi latistanti.

I due motivi, che per l’identità delle questioni poste possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi infondati.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello è stata cassata per un vizio di motivazione con riflessi sulla corretta applicazione di norme di legge e qualificazione giuridica dei fatti materiali. In questo caso, la forza preclusiva della sentenza di cassazione si dispiega nel senso che la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Il giudice del rinvio ha il potere-dovere di riesaminare i fatti oggetto di discussione nei precedenti gradi del processo al fine di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi formulati dalla Suprema Corte, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri del giudice di rinvio all’esame dei soli punti trattati nella pronuncia di annullamento, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 27337 del 24/10/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22989 del 26/09/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005).

Nel caso in esame, emerge che la Corte d’Appello nella motivazione si è soffermata sull’atto di donazione del 1963, costituente il titolo, cui il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione faceva riferimento.

A parere della Corte, dal suo tenore letterale, emergerebbe che l’atto è fonte di un diritto di comproprietà e non di un diritto di servitù, proprio perché dalla disposizione risultava la costituzione futura di una strada comune ai proprietari dei fondi, costituita con concorso di spesa di ciascuno di essi e con porzioni di ciascun fondo, in una condizione di uso comune. La Corte ha escluso che potesse trattarsi della costituzione di una servitù di passaggio, mancando peraltro la indicazione di un fondo servente e di un fondo dominante (cfr. sentenza impugnata a p. 6).

Va in proposito osservato come costituisca principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss., e sulla incoerenza e illogicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l’indagine ermeneutica, e’, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

Quanto alla censura relativa al mancato esame del secondo requisito, della costituzione della strada tramite il conferimento di sedime dei fondi latistanti, preme osservarsi che in due passaggi la Corte ha affermato che la strada è stata costituita da parti di ciascuna delle proprietà private, così che il ricorrente, pertanto, sembra non cogliere la ratio decidendi della sentenza.

In ogni caso, le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014).

In sintesi, il ricorrente, lungi dall’evidenziare deficienze intrinseche delle argomentazioni che sorreggono la decisione, rispetto al principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione, tende, in realtà, ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura a lui favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. I due motivi dunque sono entrambi infondati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati V.F. e C.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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