Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34580 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17248-2019 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell’avvocato DE MARCHIS BARBARA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LI VIGNI GIORGIO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 26 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato D.S.G. con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha chiesto la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al pagamento della somma di C 5.122,78, a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta in favore della convenuta nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica rigettava la domanda, atteso che, pur essendo provato lo svolgimento dell’attività professionale, in mancanza di una prova circa la misura del compenso pattuita in via convenzionale, emergeva che la redazione del controricorso e della memoria dinanzi al giudice di legittimità erano opera dell’altro difensore della convenuta, sicché, tenuto conto dell’assunzione di responsabilità che comunque implicava la sottoscrizione degli atti difensivi, il compenso dovuto andava determinato nella somma di Euro 2.000,00, non essendo dovute le spese generali stante la mancata previsione come obbligatoria nelle previsioni di cui al D.M. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis, somma che corrispondeva a quanto già versato in precedenza dalla cliente.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso D.S.G. sulla base di quattro motivi.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza (rectius ordinanza) per la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 per essere stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica anziché in composizione collegiale, come invece imposto dalla citata norma.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, con omessa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, posto che il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare la disciplina previgente ritenendo esaurita l’attività professionale del ricorrente alla data del deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. (17/2/2014), senza considerare che la sentenza della Suprema Corte nel giudizio a quo era stata pubblicata in data 13/6/2014, in epoca successiva quindi all’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014 (3/4/2014), posto che nell’ambito delle attività contemplate per la fase decisionale rientra anche quella dell’esame, del provvedimento conclusivo del procedimento.

Ne consegue che il compenso del ricorrente doveva quindi essere liquidato sulla base delle tariffe sopravvenute.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione delle previsioni di cui al D.M. n. 140 del 2012, atteso che la liquidazione dei compensi nella somma di Euro 2.000,00 è stata effettuata senza alcun riferimento alle ragioni ed ai parametri utilizzati, omettendo di considerare che la causa era di valore indeterminato, sicché facendo applicazione dei valori medi doveva essere liquidata una somma ben maggiore.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in quanto risulta del tutto carente la motivazione circa i criteri seguiti dal Tribunale per determinare la somma spettante al ricorrente.

Il ricorso, in conformità di quanto eccepito in controricorso, deve essere dichiarato inammissibile.

Sebbene risulti erronea la deduzione della controricorrente secondo cui, ove pure fosse ammissibile il ricorso diretto in cassazione, la decorrenza del termine andrebbe fatta in ogni caso risalire alla data della comunicazione del provvedimento impugnato, e peraltro facendo applicazione del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. (in senso contrario a tale assunto si veda Cass. n. 7154/2018, a mente della quale, in assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa ex art. 702-quater c.p.c., non rileva che la comunicazione dell’ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, come modificato con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b) del, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.), ritiene il Collegio che il provvedimento emesso dal Tribunale non era suscettibile di immediato ricorso per cassazione, ma andava invece appellato ex art. 702-quater c.p.c..

Rileva a tal fine la circostanza che il ricorrente aveva proposto dinanzi al Tribunale di Palermo un ordinario ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e che la sua trattazione è avvenuta alla stregua di un procedimento sommario di cognizione quale disciplinato dagli artt. 702-bis c.p.c. e ss., con la decisione adottata in composizione monocratica anziché collegiale, come invece sarebbe stato imposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Il riferimento nell’atto introduttivo alla sola previsione di cui all’art. 702-bis c.p.c., senza alcuna specificazione riferita in ordinanza anche alla previsione di cui al citato art. 14, la mancata adozione di un provvedimento di mutamento del rito e la decisione ad opera del Tribunale in composizione monocratica, inducono quindi a ritenere che la trattazione e la decisione del procedimento siano avvenute in base alle previsioni del processo sommario di cognizione codicistico, e non anche in base al sommario speciale di cui all’art. 14.

Ciò comporta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 210/2019), anche in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702-bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l’appello, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione “per saltum” se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.

In senso analogo si è affermato che (Cass. n. 24515/2018) anche il provvedimento con cui è decisa l’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato, che sia stata introdotta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, deve essere impugnato con l’appello, secondo il regime previsto dall’art. 702-quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza (in senso conforme Cass. n. 4904/2018, secondo cui anche in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata dalla parte, così che nella fattispecie la Corte, ritenendo che il Tribunale avesse consapevolmente pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss., ha dichiarato inammissibile il ricorso; si veda altresì Cass. n. 30850/2019, secondo cui anche in presenza di un errato “nomen juris” di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta, o rigettata, una domanda proposta ai sensi degli art. 702-bis c.p.c. e ss., all’esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario, non si applica il termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., restando comunque l’appello soggetto al regime suo proprio di cui all’art. 702-quater c.p.c.).

Sempre per tale soluzione, ma per l’ipotesi opposta a quella ora in esame, si veda infine Cass. n. 26347/2019, che ha affermato che anche in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio, così che questa Corte ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l’ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702- bis c.p.c. e ss. e senza disporre alcun mutamento del rito.

Alla luce di tali precedenti, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, deve trarsi la conseguenza che l’ordinanza gravata doveva essere oggetto di appello, sicché il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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