LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17304-2019 proposto da:
K.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata l’11/4/2019, cron. 515/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE K.A., provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, impugnò davanti al tribunale di Campobasso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno – Sezione di Campobasso aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale e/o umanitaria.
Il Tribunale di Campobasso rigettò il suo ricorso, giudicandolo manifestamente infondato, e contestualmente revocò l’ammissione del medesimo ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
K.A. propose opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (Testo unico in materia di spese di giustizia, di seguito TUSG) al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il tribunale, con ordinanza depositata l’11 aprile 2019, ha rigettato l’opposizione Avverso detta pronuncia K.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede. Con il primo motivo, si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con la nullità del procedimento impugnato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendosi che sia del tutto illogico sostenere, come fatto dal Tribunale che, in assenza di motivazione da parte del giudice che rigetti la domanda di protezione internazionale, sia ex se legittima la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto in tal modo non sarebbe dato sindacato in sede di opposizione avverso tale ultimo provvedimento, sulle ragioni della revoca.
Il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 comma 2, artt. 17 e 74, del D.L. n. 13 del 2017, art. 6 comma 178.
Si denuncia l’errore in cui il tribunale sarebbe incorso giudicando manifestamente infondata la domanda del ricorrente, ancorché tale valutazione di infondatezza manifesta della sua richiesta di protezione internazionale e/o umanitaria non fosse stata operata dalla Commissione territoriale alla stregua del bis D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28.
Si denuncia altresì l’errore in cui il tribunale, quale giudice dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sarebbe incorso, omettendo di operare una propria autonoma valutazione in ordine alla “manifesta” infondatezza della domanda azionata dalla parte ammessa a tale patrocinio, sostenendosi l’erroneità anche della conclusione secondo cui ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, (recte: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6), in combinato disposto con l’artt’. 74 TUSG, comma 2, e art. 82 TUSG, al rigetto della domanda di protezione internazionale, in assenza di motivazione circa la non manifesta infondatezza, si accompagnerebbe la revoca dell’ammissione al detto beneficio.
L’impugnata ordinanza prende le mosse dal disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 17, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g), (convertito, con modificazioni, con la L. n. 46 del 2017); detto comma recita: “Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli artt. 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2”).
Da tale disposizione il tribunale trae la regula juris che “nella specifica materia l’integrale rigetto del ricorso implica (equivale alla manifesta infondatezza dello stesso, che, a sua volta, determina la revoca dell’ammissione al patrocinio”; cosicché “le ragioni del rigetto nel merito (insindacabili nel caso in cui il provvedimento sia definitivo) sono sufficienti a determinare, automaticamente, la revoca dell’ammissione” (pag. 4 dell’ordinanza).
Ha altresì evidenziato che, pur restando fedele all’insegnamento di questa Corte, secondo cui il giudice dell’opposizione non avrebbe un autonomo potere di rivalutazione del giudizio espresso dal giudice di merito quanto alla ricorrenza del presupposto della revoca, nel caso di specie correlato alla manifesta infondatezza della pretesa, lo stesso ricorrente non aveva contestato le ragioni che avevano indotto il Tribunale in precedenza a disporre la revoca, e cioè l’inattendibilità del suo racconto (non avendo saputo chiarire né fornire la benché minima delucidazione sui motivi degli scontri etnici nei quali a suo dire sarebbe stato coinvolto, né minimamente motivare sulle ragioni del timore di rientrare in Guinea, allegando genericamente la situazione politica generale del paese di provenienza).
Il Collegio osserva che l’impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare orientamento.
A norma del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.
Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).
Vanno pertanto ribaditi i seguenti principi di diritto.
Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda. Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale.
Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220). Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 – 2, 24/09/2020, n. 20002).
A parziale correzione della motivazione adottata dal Tribunale di Campobasso, per quanto comunque accertato nell’impugnato provvedimento, risulta ravvisabile la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio, non nel mero rigetto della pretesa, quanto nella lacunosità della esposizione della vicenda compiuta all’interno della richiesta avanzata dal ricorrente e nella non rispondenza alla situazione del paese di origine. L’ordinanza contiene, del resto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della pronuncia di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. Alcuna inerenza riveste, infine, ai fini delle ragioni su cui poggia l’impugnata ordinanza, la questione della irretroattività della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, e della sua conseguente inapplicabilità alla domanda di protezione avanzata dal ricorrente.
Il ricorso va perciò rigettato.
Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021