LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17777-2019 proposto da:
PROVINCIA DI BERGAMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/a, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che, unitamente all’avvocato VAVASSORI GIORGIO e NAVA KATIA, la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C. ALLESTIMENTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELE BELE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato TREVISAN MARCO, e rappresentata e difesa dall’avvocato GAGGIOTTI MONICA giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 29/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata l’8/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con verbale del 7 ottobre 2017 la Provincia di Bergamo contestava alla C. Allestimenti S.r.l. la violazione dell’art. 23 comma 7 e 13 bis C.d.S., in quanto la società aveva installato sopra una struttura metallica un cartello pubblicitario, meglio descritto in verbale, in vista della strada extraurbana principale s.p. ed ex s.s. n. 671 all’altezza del km. 5,650 nel Comune di Bergamo, applicando per l’effetto la sanzione di Euro 4.740,60.
Nello stesso verbale era preannunciato l’invio di una diffida per la rimozione dell’impianto pubblicitario.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la società ed il Giudice di Pace di Bergamo, preso atto della mancata comparizione dell’opponente, convalidava il provvedimento opposto.
L’opponente proponeva appello ed il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 29 dell’8 gennaio 2019 ha accolto il gravame, annullando il verbale di contravvenzione.
Disattesi i primi due motivi, con i quali si contestava la mancata comunicazione del rinvio dell’udienza inizialmente fissata dinanzi al giudice di pace e la possibilità di disporre la convalida ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 comma 5, il Tribunale riteneva che anche in caso di mancata comparizione dell’opponente, il giudice prima di convalidare avrebbe dovuto valutare le ragioni addotte dall’opponente, fornendo una sia pur succinta giustificazione circa il proprio convincimento.
Ciò era mancato nel caso di specie, in quanto la motivazione adottata dal giudice di pace era del tutto apparente.
Passando, quindi, al merito dell’opposizione, la sentenza osservava che la violazione contestata era quella di cui all’art. 23 C.d.S., commi 7 e 13-bis.
Ora mentre il comma 7 dispone che è vietata ogni forma di pubblicità lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principale e relativi accessi, art. 23 C.d.S., comma 13-bis prevede che, in caso di collocazione abusiva di cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari, l’ente proprietario della strada possa diffidare l’autore della violazione ed il proprietario o il possessore del suolo privato ove è apposto il manufatto, a rimuovere lo stesso entro 10 giorni dalla diffida, aggiungendo poi che chi viola le prescrizioni di cui allo stesso comma e dell’art. 23 C.d.S., comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa nella specie irrogata.
Nella vicenda però non risultava essere stata emessa la previa diffida, posto che il comma 13-bis presuppone sia la violazione del divieto di apporre manufatti pubblicitari, sia l’inosservanza della diffida, come confermato dall’uso della congiunzione “e” tra i due commi richiamati.
Nel momento in cui la violazione si esaurisca nella sola collocazione dei cartelli pubblicitari, la sanzione è quella di cui al comma 11 della medesima norma.
Ne derivava quindi che l’opposizione si palesava fondata e doveva quindi essere annullato il verbale di contravvenzione, non potendo il Tribunale derubricare l’illecito contestato in quello diversamente applicabile in ragione dei fatti emersi.
La Provincia di Bergamo propone ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.
La C. Allestimenti S.r.l. ha resistito nel presente giudizio con controricorso.
Con l’unico motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, commi 7, 11 e 13-bis.
Si deduce l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto, sulla scorta della lettura delle norme in esame, deve ritenersi che la sanzione contemplata dall’art. 23 C.d.S., comma 13-bis prescinda dalla previa adozione della diffida.
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che debba darsi continuità a quanto affermato da Cass. n. 167/2016, richiamata anche dal Tribunale, che ha affermato che la sanzione prevista dall’art. 23 C.d.S., comma 13-bis, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada, è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al citato art. 23 C.d.S., comma 11, relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva.
In motivazione si è chiarito che l’art. 23 C.d.S., comma 13-bis, non dispone una sanzione accessoria, ma è un’espressione del potere di autotutela riconosciuto all’ente proprietario onde assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso art. 23 C.d.S., che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico: ciò in considerazione del tenore delle disposizioni stesse che attribuiscono direttamente ed immediatamente all’amministrazione proprietaria della strada (senza necessità di una pronuncia giudiziale che accerti la commissione dell’illecito) il potere di imporre la rimozione dell’impianto pubblicitario abusivo o irregolare.
Il precedente citato (i cui principi risultano poi confermati da Cass. n. 2712/2016) si è peritato anche di verificare la compatibilità delle sue affermazioni con la precedente pronuncia n. 21606/2011, che a detta della difesa della ricorrente deporrebbe a favore della sua tesi, rilevando sul punto che la decisione del 2011, affermando che “in tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23 C.d.S., coma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario, (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (citato art. 23 C.d.S., commi 7 e 13-bis), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi”, ha comunque riconosciuto l’autonomia sanzionatoria della fattispecie prevista dall’art. 23 C.d.S., comma 13-bis.
Se quindi la sanzione conseguente alla omessa rimozione dei cartelli dopo la diffida può essere irrogata senza necessità di contestare preventivamente la violazione relativa all’apposizione abusiva di cartelli pubblicitari, è invece l’art. 23 C.d.S., comma 11, a stabilire la sanzione applicabile a chi pone in essere la condotta di abusiva collocazione di insegne pubblicitarie, mentre l’art. 23 C.d.S., comma 13-bis concerne l’inosservanza di un autonomo obbligo di rimozione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della preventiva diffida.
Essendo pacifico che nella fattispecie non sia stata emessa la prescritta diffida, solo preannunziata nel verbale opposto, la sentenza impugnata ha applicato la norma conformemente all’interpretazione che ne è stata offerta da questa Corte, ed il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021