Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34584 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18039-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 22, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., quale difensore di se stesso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 19 marzo 2019, R.G. n. 453/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie del controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato M.P., quale difensore di una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Urbino aveva liquidato i suoi compensi in misura inferiore a quanto invece era stato liquidato dal giudice in favore della stessa curatela e con attribuzione a favore dello Stato.

Il Tribunale con ordinanza del 18 marzo 2019, nella contumacia del Ministero, accoglieva l’opposizione dichiarando di aderire all’orientamento espresso da alcune sentenze di legittimità, in base alle quali le somme liquidate a favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non possono essere inferiori a quelle liquidate in favore dello stesso Stato nella causa per la quale è stata prestata assistenza difensiva.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo.

L’avvocato M.P. resiste con controricorso.

Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 13 e 133, sostenendosi che la soluzione del Tribunale sarebbe erronea e non terrebbe conto della più recente giurisprudenza di legittimità che, nel superare l’orientamento invece fatto proprio dal Tribunale, ha ritenuto che il sistema del patrocinio a spese dello Stato in ambito civile sia retto da regole diverse da quelle invece dettate per il processo penale, e che nulla osta a che la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio possa essere diversa ed anche inferiore rispetto all’importo delle spese liquidate a carico del soccombente ed a favore dello Stato.

Il motivo è fondato.

Questa Corte nel comporre il contrasto inizialmente manifestatosi nella propria giurisprudenza ha fatto propria la tesi sostenuta in ricorso.

Infatti, un primo orientamento di questa Corte, partendo dalle affermazioni contenute in Cass. pen. 9 novembre 2011 n. 46537, era pervenuto alla conclusione secondo cui, qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi del medesimo decreto, artt. 82 e 103, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (Cass. sez. VI, 16/09/2016, n. 18167).

Ritiene però il Collegio di dover dare continuità alla più recente giurisprudenza di questa Corte che, rivedendo la propria iniziale posizione, ha invece escluso che possa costituire vizio del decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, l’eventuale differenza tra gli importi di tale liquidazione e di quella adottata carico del soccombente nel giudizio di merito. In tal senso Cass. n. 22017/2018 ha affermato che il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi del medesimo D.P.R., artt. 82 e 130, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (in senso conforme Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 8387/2019).

Infine, la questione è stata oggetto della sentenza n. 7560/2019, non massimata, resa all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa da precedente udienza camerale, proprio al fine della risoluzione della questione avente rilevanza nomofilattica, la quale ha ribadito che nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla normativa di materia. Pertanto, pur voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente, resta fermo però che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 (conf. Cass. n. 19/2020).

Ritiene il Collegio che debba assicurarsi continuità a tale principio.

In tal senso, va ricordato che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 2, l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Infine, l’art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la suddetta disciplina non lede il principio di parità di trattamento a causa del particolare criterio di remunerazione delle attività prestata in favore dei non abbienti, poiché il sistema è caratterizzato da peculiari connotazioni pubblicistiche e la riduzione dei compensi ai sensi dell’art. 130 T.U.S.G. non impone al professionista un sacrificio tale da “risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una – parzialmente diversa – modalità di determinazione del compenso giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario” (cfr., testualmente, Corte Cost. 122/2016; Corte Cost. 270/2012).

Quanto alla potenziale lesione del diritto di difesa per effetto “della più ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile le parti non abbienti (data la minore rimuneratività di tale attività)”, può al più prospettarsi, non un vizio di costituzionalità, ma “un mero inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione” (Corte Cost. 270/2012).

Una volta ribadita la legittimità del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 130, nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla suddetta normativa, il che comporta che anche a voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente (come appunto ritenuto da Cass. 18167/2016 e da Cass. pen. 46537/2011, ed in motivazione da Corte Cost. 270/2012), tuttavia il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82.

Nel caso in cui detto decreto abbia riconosciuto somme inferiori a quelle liquidate in sentenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., legittimata a dolersi è esclusivamente la parte soccombente in giudizio, poiché “presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto alcuna finalità “punitiva” del tipo di quella ora prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., (cfr. Cass. pen. 46537/2011; Cass. 22017/2018).

L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Urbino in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Urbino, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 01 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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