Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34585 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8280-2020 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato BONARRIGO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAZZARA ANTONINO;

– ricorrente-

contro

VALASTRO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato POMPEI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALANO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 20878/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Messina, nel definire una complessa vicenda giudiziaria iniziata negli anni 70, “facendo seguito alla sentenza non definitiva”, condannava V.B. al risarcimento del danno in favore di F.C. per illegittima occupazione di terreno. La Corte distrettuale quantificava il complessivo importo dovuto dal Valastro nella somma di Euro 25.975,00 (22.912,00 + 3.063,00); tuttavia il terreno occupato non era di proprietà della sola F.C., ma era oggetto di comproprietà con le due sorelle, titolari della quota di 1/3 ciascuno; conseguentemente, la condanna doveva essere contenuta nei limiti della quota di 1/3, essendo paggata in giudicato, nei confronti delle sorelle, la sentenza sfavorevole emessa in primo grado, in quanto non impugnata. Per la cessazione della sentenza la Falanga proponeva ricorso per cassazione. Con il secondo motivo di tale ricorso si doleva della riduzione del quantum nei limiti di un terzo. In particolare, deduceva che la Corte d’appello non aveva tenuto conto di una pluralità di documenti che comprovavano la sopravvenuta divisione del fondo fra le sorelle Falanga. In base alla divisione la ricorrente era divenuta proprietaria esclusiva delle porzioni cui ineriva il credito risarcitorio.

La Corte di cassazione dichiarava inammissibile il secondo motivo di ricorso. IL Collegio rilevava che la “ricorrente, infatti, non riporta né trascrive dove aveva formulato la domanda di riconoscimento del risarcimento del danno per intero (e non per 1/3), sul presupposto che ella era divenuta in precedenza – per effetto dello scioglimento di comunioni con le sorelle – proprietaria esclusiva delle particelle interessate dalle opere illegittime del Valastro. In particolare, è la stessa Corte di appello che non dà atto – nella sentenza non definitiva – che tra i motivi di appello la F.C. avesse richiesto il danno in tale entità né ella trascrive in ricorso – in violazione del rispetto del necessario requisito di specificità – la relativa censura ove effettivamente formulata con l’atto di appello. Ed e’, poi, la stessa Corte di appello di Messina che – nella sentenza definitiva – dà per scontato che tale motivo non fosse stato formulato procedendo, in concreto, alla ripartizione dei 3/3 della misura del danno e riconoscendo all’appellante solo 1/3 dello stesso. Ne’ può aver alcun rilievo la circostanza che nel ricorso la Falanga abbia riportato il contenuto dei documenti dai quali si evinceva che ella era divenuta proprietaria esclusiva – all’esito di pregresso giudizio – delle particelle in questione, perché non emerge né che tale vicenda né che la correlata assunzione di detta qualità fossero state dedotte in appello né ha alcun valore – al riguardo – il richiamo operato in ricorso ai documenti già prodotti in primo grado (v. pag. 23 del ricorso), il cui contenuto, però, non risulta trasfuso ed addotto a sostegno di uno specifico motivo di gravame in secondo grado”.

Contro l’ordinanza la Falanga propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., affidato a due motivi.

V.B. resiste con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si denuncia che la Suprema Corte è incorsa in errore di fatto, nella parte in cui ha supposto l’inesistenza e il mancato deposito dei documenti comprovanti che la ricorrente era divenuta proprietaria esclusiva delle porzioni interessate; si sottolinea che i documenti erano stati richiamati nella comparsa conclusionale del giudizio d’appello, dove si evidenziava che la particella 435 rientrava fra i beni oggetto della divisione giudiziale.

Il primo motivo è inammissibile. La Suprema Corte non ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, supponendo la mancata produzione, nel giudizio di merito, di documenti idonei a dimostrare la proprietà esclusiva. Anzi, come si opina nella proposta, emerge “dalla decisione impugnata la consapevolezza del giudice di legittimità circa la esistenza di documenti che, secondo l’assunto dell’attuale ricorrente, comprovavano il fatto della titolarità esclusiva”. Invero, ciò che ha indotto la Corte di cassazione a ritenere inammissibile il motivo di censura fu la considerazione che la ricorrente “non aveva trascritto dove aveva formulato la domanda di riconoscimento del danno per intero”.

A tale considerazione la ricorrente oppone una serie di riflessioni critiche, fondate sul complesso delle deduzioni a suo tempo operate con il ricorso, intese a dimostrare che le indicazioni, di cui la cassazione aveva rilevato la carenza, erano chiaramente desumibili. Gli argomenti sono ripresi con la memoria e da essi si comprende che ciò che si chiede con l’istanza di revocazione non è il rilievo di un errore risultante dalla sentenza impugnata “con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive” (Cass. n. 16439/2021; n. 3190/2006); si chiede piuttosto di compiere una corretta valutazione del motivo a suo tempo proposto, reputandosi errata quella compiuta con l’ordinanza oggetto di istanza revocazione. Ciò non è consentito, perché “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso” (Cass. n. 3760/2018; n. 10466/2011).

In quanto al rilievo, ampiamente ripreso dalla ricorrente con la memoria, che in appello fu data la prova oggettiva della proprietà esclusiva, è chiaro che esso avrebbe potuto giustificare al limite l’istanza di revocazione della sentenza d’appello, non la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione. Costituisce principio acquisito che “l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest’ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex art. 394 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 398, c.p.c. contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo” (Cass. n. 3820/2014; conf. n. 17745/2005; n. 26643/2018).

Con il secondo motivo si denuncia l’errore di fatto “risultante da atti e documenti di causa”, nella parte in cui la Corte di cassazione “suppone che non emerge che la piena titolarità della proprietà in capo alla Falanga”, sia stata dedotta in appello”.

Anche tale motivo è inammissibile. Si trascura ancora una volta che la Corte di cassazione non ha negato l’esistenza della deduzione della proprietà esclusiva nella sua oggettività, ma ha affermato che la ricorrente non aveva dedotto, con la specificità richiesta in sede di legittimità, di aver formulato in appello la domanda di risarcimento del danno per intero. E’ stato già chiarito che la valutazione del motivo da parte della Corte di cassazione non può dar luogo a errore revocatorio.

Al rilievo del difetto di specificità del secondo motivo di ricorso, ha aggiunto che la proposizione della domanda di condanna per l’intero non emergeva neanche dalla sentenza impugnata. La ricorrente obietta che la situazione processuale non richiedeva alcuna precisazione, perché la domanda, come proposta e reiterata in appello, doveva intendersi univocamente estesa alla misura dovuta. Ancora una volta si denuncia un errore in ipotesi commesso dalla Corte d’appello, non dalla Corte di cassazione, la quale, sul punto, si è limitata a porre una conclusione desunta dalla valutazione della sentenza impugnata. Tale valutazione, seppure errata, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. (Cass. n. 10184/2018).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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