LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 15725/2014 proposto da:
La Nuova MG s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Vittro Balzani elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Alberico II, n. 33;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 310/67/13 depositata il 16/12/2013.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 9/03/2021.
RILEVATO
Che:
La società “La Nuova MG s.p.a. in liquidazione “, esercente attività di montaggio e manutenzione straordinaria di impianti produttivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, n. 310/67/13, depositata il 16/12/2013.
La vicenda discende dalla notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2008, con cui l’Amministrazione chiedeva il versamento di maggiori imposte per IRES, IRAP e IVA, avendo rideterminato il reddito complessivo della società a seguito della contabilizzazione di fatture emesse dalle società “Grandi Costruzioni di F.T. s.a.s ” e “Importanti lavori s.a.s di F.T.”, per operazioni inesistenti, riconoscendo la deducibilità dei costi di cui ralrecupero n. 1, ai soli ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale, confermando quel recupero ai fini IVA.
Opposto l’atto impositivo, la CTP di Brescia respingeva il ricorso della contribuente. La CTR accoglieva solo in parte l’appello proposto dalla stessa, che perciò impugnava la decisione deducendo quattro motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato che la CTR avesse adottato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 una motivazione contraddittoria.
In particolare, premette la ricorrente, d’aver sollevato in primo grado, l’eccezione che l’avviso di accertamento, pur contestando che le operazioni fatturate fossero oggettivamente inesistenti, avesse anche affermato, nello stesso atto, che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti. Muovendo così alla contribuente un addebito confuso e non ben intellegibile non consentendole di approntare una difesa strettamente aderente ad una contestazione ben definita nei suoi contorni.
Lamenta che la CTR avesse ciò nondimeno rigettato l’appello, malgrado le contraddizioni dell’avviso.
Ora, tale apparente contraddittorietà dell’avviso costituisce un dato puramente nominalistico, che non incide sui termini sostanziali dell’addebito mosso dall’Amministrazione.
Infatti, l’avviso di accertamento contesta che la ricorrente avesse, ai fini IRPEF e IRAP e IVA, contabilizzato fatture emesse dalle società “Grandi costruzioni di F.T. s.a.s ” e “Importanti Lavori di F.T. s.a.s ” per cessioni e prestazioni che in realtà dette società non avevano posto in essere. Tal che le fatture attribuivano alle società emittenti operazioni da esse mai effettuate e quindi, in tal senso, oggettivamente inesistenti. Operazioni Qualificabili, per altro verso, anche soggettivamente inesistenti, considerato che le prestazioni erano state realmente rese, ma da soggetti diversi da quelli che le avevano fattu rate.
La ricorrente ha poi sostenuto che quanto oggetto delle fatture riflettesse operazioni realmente rese e ha lamentato che anche la CTR avesse motivato l’accoglimento dell’appello affermando, in un “passaggio”, “l’inesistenza oggettiva delle operazioni in discussione” mentre, in altro, aveva dato atto della “effettività dei costi per acquisto di merci e prestazioni di servizi…”. Pertanto, ritiene la società, contraddittoria la motivazione avendo la CTR accolto, da un lato, la contestazione dell’Ufficio (di operazioni oggettivamente inesistenti), pur affermando che le stesse erano state effettive.
Ora, la doglianza, come anticipato, è infondata dal momento che l’addebito dell’Ufficio (riportato in stralcio a pag. 6 del ricorso) consisteva nell’avere (la società) “comunque” esposto “una falsa rappresentazione dei fatti aziendali (che induce) a ritenere che le annotazioni contabili….nei conti acquisto di merci, spese per prestazioni di servizio, lavorazioni di terzi e noleggi… relativamente ai rapporti intercorsi prima con la società Grandi Costruzioni … e successivamente con la società Importanti Lavori e i relativi pagamenti non siano corrispondenti alla realtà, mancando sia i requisiti soggettivi che quello oggettivi necessari affinché un’operazione possa dirsi reale ed effettivamente avvenuta…”.
Rispetto a tale contestazione (di falsa rappresentazione dei fatti aziendali quanto alle inesistenti prestazioni delle due società e dei relativi pagamenti da parte della ricorrente) il profilo nominalistico, se qualificare, in senso soggettivo o oggettivo, le operazioni asseritamente rese dalle richiamate società, è irrilevante. Ed infatti ciò che caratterizza l’addebito dell’Ufficio è la consapevole utilizzazione, da parte della ricorrente, di fatture relative a prestazioni, mai rese da quelle società e quindi la falsa dichiarazione di pagamenti alle stesse per quelle stesse inesistenti attività. Nessuna incertezza poteva, dunque, derivare alla ricorrente, ai fini defensionali, essendo palese la sostanziale contestazione da respingere. In altri termini, la distinzione tra operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (pur rilevanti ad altro fine, come si dirà nell’esaminare il terzo motivo) non rendono incerto l’addebito e rendono infondata la doglianza.
Il secondo motivo, attiene alla censura di mancata dimostrazione della natura di “cartiera” rivestitita dalle società, nel senso che la ricorrente si duole che la CTR ritenuto assolto l’onere dell’Ufficio di provare tale aspetto, rimasto, invece, irrisolto.
Sostiene, in particolare, che l’Ufficio aveva basato la sua presunzione su tale aspetto, alla luce della situazione riscontrata in occasione di una verifica del 2011, riguardante una società ormai cessata dal 2009, il cui socio accomandatario e amministratore unico era deceduto. Pertanto – deduce la parte – al momento della verifica in loco (2011), la mancanza di una sede, di beni e strutture, nonché la mancanza di indicazioni alla società sul citofono e di una cassetta postale ad essa riferita, erano elementi inattuali, privi di ogni sintomaticità sull’esistenza ed operatività di una società cessata già da anni.
Per contro, tali deduzioni della parte urtano con le altre rilevazioni dei verificatori poste a base dell’accertamento e che la CTR aveva valutato e fatte proprie, ripercorrendole e indicandole partitamente nell’iter motivazionale (pag.3). La valutazione dell’Ufficio non era, cioè, basato solo sulla situazione riscontrata nel 2011, ma anche su aspetti relativi agli anni precedenti alla cessazione, che, se rilevati, sarebbero stati rivelatori dell’effettiva attività delle società nel loro specifico settore di mercato. Aspetti che la CTR ha invece, escluso per il fatto che quelle società “sono risultate completamente sconosciute al fisco, poiché non avevano mai versato imposte, ritenute o contributi previdenziali e assistenziali, non hanno mai istituito o conservato le scritture contabili e la documentazione prescritta, non sono risultate intestatarie di alcun autoveicolo per il trasporto di persone o merci indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’imprese …”.
Ne discende che la censura di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulle ragioni del convincimento del giudice regionale circa la natura di “cartiera” delle società emittenti, è smentita dalla argomentazione sul punto. Pertanto, la doglianza si risolve nel tentativo di introdurre una non consentita rivalutazione di circostanze di fatto già vagliate dal giudice di merito.
Ne’ è ammissibile quanto pure prospettato in seno allo stesso motivo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La doglianza non attiene all’omesso esame di un fatto inteso in senso storico/naturalistico, come richiesto dal testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), ma lamenta, in sostanza, insufficiente motivazione, circa l’inesistenza operativa delle due società, per non aver tenuto conto, la CTR, delle argomentazioni dedotte a dimostrazione della loro effettiva capacità di operare nel 2008, anno dell’emissione delle fatture in esame.
A tale ultimo riguardo, va, per contro evidenziato, come questa Corte abbia più volte affermato che “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020) Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta omessa motivazione circa la dedotta sussistenza della sua buona fede, sulla falsità delle fatture emesse dalle società ai fini della detraibilità dell’IVA.. Era onere dell’Amministrazione – sostiene – dimostrare che la società sapeva o avrebbe potuto sapere del comportamento illecito del proprio fornitore. Onere che non era stato, invece, assolto.
Il motivo è infondato in quanto la CTR ha indicato gli elementi che l’avevano indotta a ritenere che le due società non avessero realmente reso alla ricorrente, le prestazioni fatturate. Elementi tra i quali “la totale genericità dei contratti di appalto, mancanza della documentazione che le società appaltatrici…avrebbero dovuto rilasciare alla committente Nuova M.G., irregolarità dei documenti di trasporto del materiale ferroso e attrezzature oggetto di nolo…e importo delle fatture emesse, modalità di pagamento effettuati frequentemente in contanti e presso la sede della società o con modalità singolari quale la compensazione con il credito vantato da Nuova M.G. nei confronti di una società estera sita in Arabia saudita…”. Circostanze e comportamenti della ricorrente dalle quali il giudice regionale ha, non solo, desunto, esplicitandolo, che le operazioni dichiarate dalla parte come eseguite dalle società Grandi Costruzioni e Importanti Lavori, fossero soggettivamente inesistenti, ma anche (deve ritenersi, come logica seppur implicita conseguenza) che la ricorrente avesse consapevolezza non fossero state, le prestazioni fatturate, rese dalle società emittenti.
In altri termini, le motivazioni esplicitate dalla CTR, in merito al secondo motivo, si riverberano sul terzo nel senso di implicare necessariamente, nella valutazione del giudice regionale, l’implicita esclusione della buona fede della ricorrente circa la soggettiva corrispondenza al vero delle fatture utilizzate.
Non può, pertanto, ravvisarsi l’omessa pronuncia in merito alla buona fede della contribuente, la cui esclusione e’, invece, desumibile dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta che la CTR non avesse esaminata la domanda relativa alla deducibilità dei costi di cui al recupero n. 3 per IRES e IRAP perché non documentati.
Al riguardo deve rilevarsi che la CTR, nella parte narrativa della sua pronuncia ha riassunto i motivi dell’appello della società La Nuova G.M. avverso la sentenza della CTP di Brescia n. 65/5/12. I motivi dell’appello, nella parte narrativa della sentenza, vengono individuati: a) nella nullità dell’avviso di accertamento per contraddittorietà della motivazione; b) nel mancato assolvimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’assolvimento dell’onere di dimostrare la natura di “cartiera” delle società emittenti le fatture. Null’altro. Ed anzi chiarisce, il giudicante, che “gli ulteriori recuperi dal n. 2 a 6 IRES e IRAP (e quindi anche il recupero n. 3) non sono stati oggetto di contestazione”. Nel ricorso per cassazione, in merito a tale delimitazione del gravame, non vi è alcuna censura al fine di contestare l’erronea esclusione da parte del giudice regionale di censure invece mosse con l’appello. Pertanto, in base alla sentenza impugnata, non emerge alcuna omissione circa il motivo d’appello relativo al recupero n. 3), dal momento che il giudicante ha, anzi, esplicitamente affermato, con ciò motivando, che quell’aspetto non era stato oggetto di contestazione, non era cioè parte del thema decidendum assegnato, con il gravame, alla sua cognizione.
La doglianza della contribuente e’, dunque, incoerente rispetto alla decisione della CTR sul punto e, nei termini in cui il motivo è formulato, è infondato.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Segue la condanna alle spese. Ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese che liquida in Euro 10.000.00 oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello fissato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021