Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34589 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26916/2017 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

TEMI s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariottini Fabio e Signoriello Remo elettivamente domiciliata in Roma via Pinciana n. 25;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5752/28/2016, depositata il 9/11/2016.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 13 aprile 2021.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 5752/2016, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 novembre 2016.

La vicenda trae origine come riflesso della verifica fiscale della ditta individuale D.G.V., esercente attività di trasporto merci su strada, che risultava aver emesso fatture nei confronti della società TEMI s.p.a. L’accertamento sulla emittente induceva l’Ufficio a ritenere che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti. Pertanto, veniva notificato alla società TEMI per l’anno 2008 avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta e per l’irrogazione di sanzioni.

L’avviso veniva opposto dalla contribuente, con esito positivo per il contribuente in entrambi gradi di giudizio.

L’Agenzia ha dedotto un unico motivo di ricorso.

Ha resistito la società TEMI con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

In primo luogo, è da ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato presentato oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 325 c.p.c., trovando, nella specie, applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito con modifiche nella L. n. 96 del 2017. Infatti, la sentenza impugnata, depositata il 9/11/2017, rientra tra quelle il cui termine per l’impugnativa scadeva tra il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del del D.L. n. 50 del 2017) e il 30 settembre 2017. Termine che la norma sospendeva per sei mesi, tal che risulta essere tempestiva la notifica del ricorso avvenuta in data 8 novembre 2017. Tale data si evince dalla nota dell’Avvocatura erariale, allegata al ricorso per cassazione, da cui si desume l’accettazione del ricorso da parte dell’Ufficio notifiche (UNEP) presso la Corte d’Appello di Roma, nella citata data. Accettazione interruttiva, per il notificante, del decorso del termine per impugnare.

Venendo al merito del ricorso:

La CTR ha ritenuto sufficiente per escludere la conoscenza o la conoscibilità, da parte della società TEMI, dell’intento fraudolento della ditta D.G. nel fatturare operazioni da essa non poste in essere, i controlli svolti dai rappresentanti della società contribuente sulla mera regolarità formale della posizione della ditta individuale emittente, in contrasto con la giurisprudenza sul punto di questa Corte.

Infatti essa ha più volte affermato, e questo Collegio lo ribadisce, che “ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni ad operazioni soggettivamente inesistenti (..) ha l’onere di provare, anche in via indiziaria (..) sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta”. Assolto, l’A.F., tale onere “incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti.” (Sez. 5 -, 24/08/2018, n. 21104).

Ora, è da ritenere che l’Amministrazione avesse indicato nell’avviso di accertamento, così assolvendo il suo onere probatorio, le circostanze che l’avevano indotta a presumere che la fatturazione da parte della ditta individuale D.G., riguardasse operazione soggettivamente inesistenti. Circostanze quali: la mancata presentazione di dichiarazioni annuali da parte della ditta citata; l’essere la TEMI l’unica cliente; il mancato possesso di automezzi; il mancato possesso da parte della sir.ra D.G. di abilitazione alla guida; l’aver dichiarato, la sig.ra D.G., d’aver ricevuto da T.V. 500/600 Euro mensili per la firma di alcuni fogli; l’essere quest’ultimo parente della prima nonché esperto, nello specifico settore del trasporto su strada, per avere già esercitato la stessa attività, quale titolare di una ditta omologa poi cessate nel 2003.

Avendo l’Ufficio adempiuto al suo onere, si è determinata la traslazione sul contribuente della necessità di fornire prova contraria, non solo della sua estraneità ad eventuali intese fraudolente, ma anche della sua inconsapevolezza di intese siffatte. Nonché di provare l’impossibilità di acquisirne conoscenza “mediante l’impiego della specifica diligenza professionale richiesta all’operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali” (Cass., 30/5/2018, n. 13545) Il dovere di verifica da parte del cessionario/committente non può, dunque, limitarsi a verifiche formali perché la diligenza che il contribuente deve adottare è quella, di volta in volta esigibile, in rapporto alle circostanze del caso concreto, pur se nei limiti di ragionevolezza e di proporzionalità. Per cui, se si è in presenza di circostanze oggettivamente singolari, “avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali”, tali da porre dubbi sulla effettiva posizione del cedente/prestatore, ed indurre verifiche anche sostanziali per fugarli; un operatore accorto ed esperto deve provvedervi.

In altri termini, il dovere di verifica, al fine di escludere non solo la consapevolezza della finalità evasiva, ma anche la conoscibilità, si dimensiona in rapporto alla situazione specifica e al grado massimo di diligenza esigibile in rapporto all’esperienza maturata, sempre in termini di ragionevolezza e proporzionalità.

Del resto, per un imprenditore, da anni impegnato nello stesso settore (in ispecie quello dei servizi di “corriere celere”), avvalendosi di una rete di piccole ditte che prestano i propri automezzi per la distribuzione, si deve presumere sia fondamentale poter detrarre l’importo dell’IVA, indicata sulle fatture da quelle ditte emesse. Pertanto, è ragionevole ritenere che anche la società resistente, avesse ben presente la necessità di prevenire ogni ostacolo al riconoscimento della suddetta detraibilità, da parte dell’A.F..

Ora, è emerso che il rapporto commerciale in esame, durato parecchi anni, era intercorso (tra altre) con la ditta individuale D.G.V., ma solo e sempre per il tramite di T.V., cioè tramite una persona diversa da quella che risultava titolare della ditta fatturante, D.G.V., della quale il T. era parente. Alla predetta non viene però mai attribuito, negli atti di causa, alcun ruolo operativo. E, tranne che per la periodica firma delle fatture, è pressoché assente nel dispiegarsi dell’attività aziendale, affidata in toto alla gestione del predetto familiare, come detto, in passato titolare di una ditta operante nello stesso campo e già in rapporti con la TEMI.

La stessa persona, dopo la cessazione della sua ditta, aveva poi continuato la medesima attività, quale dipendente (come tale viene indicato) della ditta individuale D.G.V.. Peraltro, la contribuente, nel controricorso, non ha documentato i termini dell’incarico che, con modalità imprecisate, sarebbe stato delegato al T. dalla sig.ra D.G..

Ora, in una situazione, come quella esaminata dalla CTR, in cui un soggetto ha, in via esclusiva, la gestione di una ditta nei rapporti con la committente, mentre la titolare appare in posizione marginale, comparendo solo per la (necessariamente sua) firma delle fatture, senza mai interloquire su aspetti operativi, costituisce oggettivamente una condizione singolare. Ed è ragionevole ritenere che un operatore diligente (se) in buona fede, non potrebbe non cogliere la particolarità della situazione e ritenere necessario approfondirla. Singolarità ancor più evidente in caso di una ditta individuale, che, proprio perché tale, farebbe ritenere “normale” un diretto coinvolgimento della titolare.

Ragion per cui, al fine di fugare dubbi e prevenire incertezze sulla ineccepibilità delle fatture, sotto il profilo sostanziale della legittimità dell’emittente, è da ritenere che, in una situazione di tal genere, un operatore prudente si sarebbe accertato, a sua tutela, che l’apparenza corrispondesse alla realtà. Avrebbe, cioè, verificato che la persona risultante titolare della ditta “fatturante” non fosse, in realtà, interposta da un soggetto (ancor più se legato alla prima da rapporti di parentela, forse condizionanti), il quale compare come interfaccia unico dell’azienda nei rapporti con la ditta committente. In atri termini, stante la prolungata e immotivata assenza della titolare e la dominante figura del suo emissario, sarebbe stato naturale che la società approfondisse la posizione della sig.ra D.G., il reale ruolo del T. e gli effettivi rapporti tra i due in seno alla ditta. Ciò al fine di evitare il sospetto di un retrostante accordo fraudolento, ovvero della consapevolezza da parte della contribuente di un patto di tal genere o anche solo della sua tolleranza, pur non traendone vantaggio.

Tanto premesso, la società contribuente ha affermato nel suo controricorso (pag. 11) che “le prove offerte dall’Ufficio sono idonee a far presumere l’intento frodatorio del cedente/prestatore, ma non la connivenza della Temi che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha comprovato la propria buona fede sulla base di prove esaustive e ragionevoli”.

La stessa resistente ha, quindi, ammesso che il quadro rilevato dall’Ufficio, per le sue modalità di svolgimento, facesse effettivamente presumere un accordo frodatorio, dal quale però la TEMI era estranea e del quale i suoi rappresentanti erano ignari. Ed ha ritenuto che le verifiche effettuate dalla contribuente deponessero in tal senso e suffragassero la buona fede della stessa.

La tesi va però respinta alla luce delle considerazioni che precedono, nel senso che la contribuente, nel verificare la posizione della ditta fatturante, non ha commisurato la diligenza, da porre nella verifica della linearità del rapporto commerciale, alle circostanze del caso concreto ed in particolare, alla descritta singolarità del contesto in cui la società ha accettato di operare; alla possibilità inutilizzata di esigere ed acquisire chiarimenti circa la formale posizione del T.; alla possibilità di approfondire l’inesplorato ruolo della D.G.. A tal ultimo fine, verificando la titolarità dei vizi, di cui la TEMI si avvaleva, che si presentavano come riferibili a quella ditta, dei quali la società redigeva le relative schede, annotando targa e nominativo degli autisti, ma (stranamente) mai la proprietà. Se vi avesse provveduto, la società ricorrente avrebbe potuto trarre significativi indici sulla disponibilità di basilari e necessarie (per una ditta di trasporto) risorse strumentali e quindi sulla reale operatività ed esistenza della ditta, della quale accettava i servigi.

A tale dovere di adeguata e doverosa (in rapporto alle particolari modalità del rapporto) verifica, anche sostanziale, sulla ditta emittente, la società è venuta meno. La CTR, a sua volta, non si è conformata alla richiamata interpretazione giurisprudenziale di questa Corte in tema di detraibilità dell’IVA in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, ritenendo, la Commissione regionale, che il contribuente avesse assolto al suo onere probatorio benché, considerate le particolarità modalità di svolgimento del rapporto commerciale, avesse omesso doverose verifiche sostanziali sulla disponibilità delle risorse strumentale e personali della ditta emittente e sulla reale posizione dell’unica persona in cui di fatto si identificava la ditta committente, Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza va cassata con rinvio del giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame della causa alla luce dei principi richiamati e per la definizione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame della causa oltre che per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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