Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34592 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24850-2012 proposto da:

IMMOBILIARE E.L. DI B.M. & C SAS, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VEZZOLI MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 263/2011 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la Immobiliare E.L. di B.M. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 263/67/11, depositata in data 11 ottobre 2011, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2004;

2. il ricorso è affidato a undici motivi;

3. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

4. parte ricorrente ha successivamente depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con contestuale richiesta di compensazione delle spese, per avere aderito alla definizione agevolata D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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