Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34594 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2901/2016 R.G. proposto da:

O.V., con gli avv.i Pedrazzini Viviana e Castellani Filippo e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

e contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore in carica;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Genova, n. 951/04/2015, pronunciata il 02 luglio 2015 e depositata il 18 settembre 2015, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

1. Il contribuente, titolare di una impresa edile, veniva attinto da due avvisi di accertamento in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, assunti dall’Ufficio sulla scorta di due processi verbali di contestazioni della G.d.F.. Segnatamente l’Amministrazione finanziaria contestava plurimi rilievi quali l’omessa fatturazione di bonifici e acquisiti di materiale, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nonché operazioni bancarie di prelevamento e versamento non giustificate, con conseguente ripresa a tassazione ai fini della determinazione del reddito e del volume d’affari.

2. Il contribuente adiva così il giudice di prossimità con due distinti ricorsi i quali venivano accolti parzialmente, previo annullamento dell’ultimo rilievo e conferma, per il resto, della legittimità dell’accertamento.

3. Il contribuente, a seguito della definizione dei gradi di merito, veniva altresì assolto per insussistenza del fatto dal delitto di fatturazioni per operazioni inesistenti nel procedimento penale in cui era imputato.

4. Il contribuente promuoveva pertanto separati appelli chiedendo la riforma delle impugnate sentenze stante l’intervenuta assoluzione. La Commissione tributaria regionale, previa riunione dei due giudizi, respingeva il gravame.

5. Insorge con ricorso avanti a questa Corte il contribuente, il quale svolge due censure. Resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso, mentre la parte contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO

1. In via preliminare si deve dichiarare inammissibile il ricorso promosso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale soggetto carente di legittimazione sostanziale e processuale. Invero, con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 01/01/2001, essa è succeduta a titolo particolare, al Ministero, nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per cui le spetta, in via esclusiva, la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (Cass. sez. un. 3116 e n. 3118 del 2006); da ciò discende l’inammissibilità del ricorso contro il MEF, soggetto ormai privo di legittimazione passiva e processuale, il quale nemmeno ha il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di merito (Cfr. Cass., V, n. 7378/2020).

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente critica la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per carenza assoluta di motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – operazioni inesistenti e insistenza della pretesa fiscale per l’effetto vincolante/probatorio del giudicato penale.

2.1 A latere la formulazione in rubrica di due diversi vizi, nella sostanza il ricorrente censura la sentenza per aver la CTR obliato la sua assoluzione per insussistenza del fatto, pronunciata nel corso del giudizio penale, e che non era presa in considerazione dal giudice d’appello nemmeno implicitamente. Pur dando atto dell’autonomo potere di accertamento in capo al giudice tributario, che pertanto non poteva dirsi vincolato al decisum del giudice penale, il contribuente afferma che la CTR avrebbe errato omettendo completamente l’esame del predetto fatto storico (assoluzione).

Il motivo è fondato.

3. E’ ius receptum che “nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio” (Cass. n. 19786 del 27/09/2011; si veda, altresì, Cass. n. 2938 del 13/02/2015, per la quale la sentenza penale irrevocabile rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva).” (Cfr. Cass., V, n. 17619/2018).

3.1 Nel caso in commento è pacifico che il fatto storico dell’assoluzione, ancorché non vincolante, sia stato completamente ignorato dalla CTR, che lo ha escluso dal suo prudente apprezzamento al pari degli altri elementi di prova valutati per giungere alla decisione di rigetto dell’appello. Era infatti onere del giudice di merito valutare anche il fatto storico dell’assoluzione, in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti.

Il motivo è quindi fondato e va accolto.

4. Con il secondo motivo la parte ricorrente censura la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, omessa fatturazione, operazioni insistenti, indagine finanziaria, operazione di versamento e di prelevamento non giustificate in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Circoscrivendo la censura al rilievo inerente le operazioni non giustificate (essendo quelle inerenti le operazioni di prelevamenti per giroconto già state accolte dalla CTP con statuizione non impugnata dall’Ufficio), il contribuente afferma che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’erroneità dei dati numerici indicanti i prelevamenti non giustificati. Afferma infatti che detti dati, riportati anche nella sentenza della CTP, sarebbero stati acriticamente recepiti dalla CTR senza illustrarne i motivi. In altri termini il giudice d’appello si sarebbe limitato a ritenere condivisibili gli assunti di primo grado senza rappresentare le ragioni della sua decisione, ridottasi ad una mera adesione e conferma alla pronuncia di primo grado, giacché la CTR avrebbe emesso una sentenza motivata per relationem, senza dare conto del ragionamento logico giuridico seguito per giungere alla sentenza di mera conferma. Soggiunge infine che la nullità della decisione travolgerebbe anche le contestazioni svolte in ordine all’omessa autofatturazione.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

5. E’ stato invero affermato che “Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)” (cfr. Cass., V., n. 20414/2018).

5.1 Orbene, in tale vizio incorre la sentenza impugnata che, al di là di formule di stile, non specifica le ragioni effettive sottese alla decisione di rigetto dell’appello ed il cui accertamento di fatto, essendo rimesso in via esclusiva al giudice di merito, è precluso all’esame di questa Corte. La CTR si è invero arrestata a quanto stabilito dalla sentenza n. 520 della CTP e alle contestazioni opposte dal contribuente, ivi definite come generiche senza specificazione ulteriore. Trattasi, all’evidenza, di affermazioni inidonee a rendere palese la ratio decidendi, avendo la CTR omesso qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza – o meno – probatoria della documentazione esaminata, oltre ad ogni esternazione delle ragioni di non condivisibilità delle argomentazioni prospettate dalla società appellante.

5.2 In altri termini, la doglianza mossa in ricorso è strettamente ancorata al percorso motivazionale della sentenza impugnata, di cui viene lamentata l’illogicità delle conclusioni raggiunte in relazione agli elementi considerati o non considerati per giustificare le stesse, sicché non si risolve in una nuova richiesta di accertamento dei fatti.

6. Conclusivamente, dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero delle Finanze, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà ad una nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero della Finanze, lo accoglie e cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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