LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. rg 6717-2021 proposto da:
BAYRON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato POSA ANNA LAURA;
– ricorrente –
contro
VIVIBANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato PUGNO STEFANO;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 1087/2019 del TRIBUNALE di MACERATA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, il quale conclude per il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza proposta da BAYRON SRL, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di TERAMO alla trattazione della controversia di cui in oggetto e fissazione del termine per la riassunzione del giudizio.
CONSIDERATO
Che:
la Bayron s.r.l. conveniva Vivibanca s.p.a., quale mandataria procuratrice di Adriatico Finance SME s.r.l., davanti al Tribunale di Macerata, per chiedere la restituzione d’interessi versati in forza di un contratto di “leasing”;
la convenuta eccepiva, in comparsa di costituzione e risposta, l’incompetenza territoriale del giudice adito indicando la competenza del Tribunale di Teramo, come pattuito tra i contraenti;
il Tribunale di Macerata declinava la competenza in conformità a quanto eccepito;
avverso questa decisione ha proposto regolamento di competenza la Bayron s.r.l. articolando due motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso Vivibanca s.p.a.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
RITENUTO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che:
a) non era stata contestata la competenza territoriale del giudice adito sotto tutti i profili;
b) la ragione giustificatrice della incompetenza espressa dal Tribunale era div sa da quella sottesa all’eccezione, come desumibile dalla seconda causa, sicché la declinatoria era da considerarsi officiosa e tardiva;
c) l’eccezione d’incompetenza era inammissibile per mancata subordinazione della domanda di merito al rigetto dell’eccezione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, c.p.c., 1341, 1342, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la clausola di competenza giurisdizionale pattizia era inserita in un formulario contrattuale e, ferma la parziale difformità rispetto a quella riportata nell’allegato al contratto oggetto dell’eccezione, era da ritenere priva della specifica e autonoma sottoscrizione;
Rilevato che:
il ricorso è infondato e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Teramo;
le censure devono scrutinarsi complessivamente per ragioni di connessione;
in primo luogo, questa Corte ha chiarito che chi eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuto a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass., 18/06/2018, n. 15958);
in secondo luogo, il Tribunale ha correttamente declinato la propria competenza ritenendo fondata la clausola di espressa esclusività invocata dalla parte, evincendone la specifica sottoscrizione necessaria dal complessivo documento contrattuale vagliato, di seguito al riportato contenuto;
né può operare il principio per cui l’eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto del carattere preliminare dell’eccezione stessa e della manifesta incompatibilità logica tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale e la proposizione di un’eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell’ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata (cfr., da ultimo, Cass., 23/07/2020, n. 15818);
quest’ultima è infatti un’ipotesi diversa dall’invocata mancata subordinazione espressa della pronuncia sulla domanda merito a quella sull’eccezione pregiudiziale: tale subordinazione, in difetto di esplicitazioni differenti, è una lettura fisiologica del rapporto tra domande di merito ed eccezioni pregiudiziali, mentre resta viceversa inammissibile la formulazione dell’eccezione pregiudiziale con l’esplicita sua subordinazione, logicamente inconciliabile, allo scrutinio (sfavorevole) del merito;
non devono liquidarsi le spese del presente giudizio di legittimità in favore del resistente stante la tardività della sua memoria, atteso che il termine di cui all’art. 47 c.p.c., u.c., c.p.c., è di natura ordinatoria, ma non può tenersi conto dell’atto ai fini in parola qualora depositato oltre il termine, in presenza di opposizione della controparte, nel caso espressa in memoria (Cass., 21/12/2010, n. 25891, Cass., 14/03/2018, n. 6380);
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, e dichiara la competenza del Tribunale di Teramo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021