Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34601 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26820-2019 proposto da:

A.S.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Donegatti, e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2883/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, A.S.Z. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 04.11.2017;

– in virtù di appello proposto dal medesimo A., la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2883/2019, rigettava l’impugnazione con condanna alle spese del grado;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la non verosimiglianza del racconto del richiedente che di converso appariva frutto di fantasia rilevando contraddizioni sia quanto ai tempi degli episodi (trasferimento da ***** a ***** prima a dodici anni e poi nel 2010; ragioni della partenza dal ***** indicate avanti alla Commissione nel conflitto a sfondo religioso dai contorni incerti, in Tribunale di voler restare in Italia per lavorare) sia quanto alle circostanze allegate (come la vicenda della bandiera issata sul tetto dell’abitazione in alcun modo verificabile, oltre a trattasi di un episodio unico, deliberatamente posto in essere dal ricorrente che ben conosceva il divieto impostogli dal gestore della moschea nell’ormai lontano 2010), generiche le minacce menzionate in danno del padre in epoca imprecisata. Aggiungeva che peraltro dalle fonti EASO aggiornate ad ottobre 2018 – non risultava che nella zona di *****, dove il richiedente per sua stessa ammissione aveva sempre vissuto dall’età di dodici anni, vi era una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato ovvero di anarchia senza il controllo delle autorità. Neppure vi erano i presupposti per la protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ A. affidato a sei motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso è lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32, in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per l’esame della credibilità del richiedente, al principio dell’onere attenuato della prova e del dovere di collaborazione dell’autorità amministrativa e giurisdizionale, per avere ritenuto non attendibile la storia personale del richiedente sulla base di asserite contraddizioni e quindi di incoerenza interna del racconto, quando invece le supposte contraddizioni sarebbero smentite da un’attenta lettura delle dichiarazioni del richiedente che andavano interpretate in modo obiettivo, tenuto conto di tutti gli elementi allegati dal ricorrente durante le audizioni e dello sforzo da lui compiuto per ricostruire in modo esatto la propria vicenda. In altri termini il ricorrente contesta le suesposte incoerenze addebitandole ad una lettura parziale delle dichiarazioni del richiedente, mentre di converso egli aveva fornito un chiarimento necessario alla corretta interpretazione del racconto (l’essersi trasferito quando aveva sei anni a *****, dove era rimasto fino al 2010, dopo di che si era trasferito a *****) idoneo a superare il dubbio.

Asserisce, altresì, che pur essendo vero che vorrebbe rimanere in Italia per lavoro, tuttavia avrebbe indiscutibilmente dichiarato dinanzi alla Commissione territoriale che in caso di rimpatrio verrebbe ucciso dai componenti di ***** e che è in pericolo anche il padre per cui vorrebbe portarlo in Italia.

Critica, inoltre, il ricorrente la valutazione delle prove e della credibilità operata dal giudice italiano rispetto al sistema Europeo comune di asilo che concede sempre al richiedente il beneficio del dubbio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32, in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per l’esame della credibilità del richiedente, al principio dell’onere attenuato della prova e del dovere di collaborazione dell’autorità amministrativa e giurisdizionale, per avere ritenuto non attendibile la storia personale del richiedente per avere ritenuto la storia della bandiera issata sul tetto dell’abitazione inventata e comunque in alcun modo verificabile, senza allegare alcuna motivazione logica e pertinente a supporto della propria valutazione, essendo basata quindi la valutazione della Corte di merito su una mera congettura e speculazione. Aggiunge il ricorrente di avere descritto quando e perché erano iniziate le minacce e le aggressioni da parte dell’organizzazione terrorista *****, descritto il contenuto delle minacce e i particolari dell’aggressione avvenuta a casa sua, nonché il suo ruolo all’interno dell’organizzazione sciita del *****, oltre a spiegare come avessero fatto i terroristi a conoscere le sue azioni che avevano suscitato le ostilità della comunità sunnita e qual era la natura dell’associazione terroristica che lo aveva colpito e successivamente minacciato; esposto le ragioni del trasferimento della sua famiglia a ***** e la continuazione delle telefonate intimidatorie mediante chiamate al padre nelle quali minacciavano di uccidere il richiedente, di qui la decisione di lasciare il *****.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32, in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per l’esame della credibilità del richiedente, al principio dell’onere attenuato della prova e del dovere di collaborazione dell’autorità amministrativa e giurisdizionale, e delle norme che prevedono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, per avere ritenuto non attendibile la storia personale del richiedente ed avendo ritenuto insussistente il pericolo del richiedente, in caso di rientro, nonostante avesse esposto a fondamento la persecuzione per motivi religiosi e ciò a causa di un deficit istruttorio e di accertamento dei fatti. Di seguito la critica si sviluppa in relazione alla storia della bandiera issata sul tetto dell’abitazione laddove il giudice del gravame ha ritenuto generiche le minacce avvenute in epoca imprecisata, al pari della affermata partecipazione del richiedente alla ***** in mancanza di esibizione di alcun elemento di iscrizione, oltre ad avere parlato genericamente di operare quale “guardia fuori della moschea”.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia da parte della Corte di merito per non avere tenuto conto della dichiarazione di morte della madre esibita dal richiedente avanti alla Commissione territoriale. Ad avviso del ricorrente, infatti, da una parte la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente il principio dell’onere della prova attenuato e al dovere di cooperazione da parte del giudice, quanto all’episodio principale della esposizione della bandiera, dall’altra non avrebbe considerato le minacce precedenti l’episodio centrale della vicenda relative all’occasione in cui il ricorrente aveva tentato di organizzare una festa religiosa a casa sua, che però era stata bloccata proprio dai seguaci di ***** che non avevano dato il permesso per quella manifestazione.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione; le doglianze proposte sono inammissibili in quanto si risolvono, nella sostanza, nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Esse, pertanto, finiscono con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.

Peraltro, con orientamento ormai consolidato ed anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3819 del 2020), il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In altri termini, la “motivazione apparente” ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice.

In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 4488 del 2014; Cass., SU, n. 8053 e n. 19881 del 2014).

In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione mera mente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 14762 del 2019; cfr., anche sulla tipologia del vizio, Cass. n. 22598 del 2018). Tale non e’, però, la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, la Corte territoriale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione (puntualmente indicate), il cui aggiornamento è solo genericamente contestato dal ricorrente.

Il giudice del gravame ha ritenuto il racconto del richiedente “frutto di fantasia” sia per le incertezze del narrato nelle diverse sedi (diversità del tempo di trasferimento della famiglia a *****, ragioni della partenza dal ***** – conflitto a sfondo religioso ovvero esigenza di lavorare in Italia), sia perché si sarebbe comunque trattato di un unico episodio deliberatamente posto in essere dal ricorrente che ben conosceva il divieto impostogli dal gestore della moschea fin dal 2010 e che per il periodo successivo si era limitato a riferire di generiche minacce al genitore ricevute in epoca imprecisata. Inoltre la Corte di merito ha aggiunto che la stessa attività nella ***** – come dichiarato del richiedente – era improbabile non solo perché non era stato esibito alcun documento di iscrizione, ma anche perché non chiarito il suo operato nell’ambito del movimento genericamente definito di “guardia fuori la moschea”.

In realtà, tenuto conto della portata del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad essere aspecifiche sono le critiche espresse dal richiedente alla valutazione dei giudici del merito, nella misura in cui reiterano assertivamente fatti ed indicano generali criteri valutativi, sottolineando contraddizioni inesistenti. Invero, la valutazione di non credibilità del ricorrente è doppiata, nella motivazione della sentenza impugnata, dalla subordinata considerazione che, anche se i fatti narrati fossero veri, comunque non ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, essendo stata esclusa la sussistenza degli elementi che possono eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende come quella narrata le quali non possono essere addotte, di per sé, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007 essendo estranee al sistema della protezione internazionale, non emergendo atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (cfr. Cass. n. 9043 del 2019).

Escludendosi allora che in ***** sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pagg. 6-7 della sentenza impugnata), come da EASO Country of Origin Information Report aggiornato a ottobre 2018, correttamente la Corte distrettuale ha ribadito il giudizio che ha negato ogni forma di protezione internazionale al richiedente.

D’altronde, va altresì rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che: a) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti, come si è già riferito), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019).

In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta ex lett. c) medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, il ***** non si segnala attualmente per maggiori gravi e significativi segni di instabilità politica. E, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di costui poiché l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie (Cass. n. 29056 del 2019).

I motivi sono inammissibili anche laddove riferiscono di diverso orientamento della Corte EDU è inammissibile, perché oltre a ribadire ancora una volta le argomentazioni già svolte, è irrilevante, laddove denuncia la violazione del principio di effettività del ricorso derivante dall’asserita mancata utilizzazione da parte del Giudice dei poteri istruttori officiosi per avere ritenuto di fantasia il suo racconto. Al riguardo, va ricordato che secondo la Corte di Strasburgo, requisito essenziale per il rispetto del diritto al ricorso effettivo al giudice è quello della garanzia in favore dell’interessato dell’effettiva conoscenza della facoltà di esercitare il proprio diritto a prendere parte al procedimento e, di conseguenza, ad un equo processo (Corte EDU, 27 aprile 2017, Schmidt c. Lettonia; Cass. 4 febbraio 2020 n. 2555).

Nel caso in esame, il ricorrente non deduce di non avere potuto esercitare tale diritto, quanto piuttosto che il Giudice non abbia utilizzato i poteri istruttori officiosi di cui si è già detto (Cass. n. 22980 del 2020);

– con il quinto motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 7,14,16,17, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 10 per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo la Corte ritenuto insussistenti le condizioni dettate dalle disposizioni citate avendo supposto come requisito indispensabile il fatto che il richiedente avrebbe dovuto fare riferimento alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio ed avendo ritenuto erroneamente che il richiedente non via avesse mai fatto cenno, mentre nelle dichiarazioni rese nelle due audizioni aveva fatto riferimento tanto alla situazione generale del ***** particolarmente allarmante dal punto di vista della sicurezza, quanto alla situazione speciale relativa all’esistenza di violenza settaria esercitata da appartenenti per la maggioranza a religione musulmana di fede sunnita, per essere di minoranza la religione musulmana di fede sciita, come il ricorrente. La Corte, inoltre, avrebbe limitato la sua indagine all’esistenza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza controllo per le autorità, ex art. 14, lett. c), senza accertare la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 14, lett. a) e b) in riferimento al pericolo di morte, di violazione dell’incolumità individuale, di tortura, di trattamenti disumani o degradanti ad opera di agenti privati, in assenza di protezione da parte dello Stato, per lo più facendo riferimento esclusivamente alla zona di ***** anziché alla situazione socio politica del ***** e, in particolare, del *****, zona di provenienza del ricorrente.

Anche siffatta censura è inammissibile.

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto della richiedente non è stato ritenuto credibile – soprattutto si ripete in relazione alla violenza che avrebbe subito per la sua appartenenza all’associazione ***** per le considerazioni illustrate con riferimento ai primi quattro mezzi – e che, in tal caso, non impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio della richiedente in virtù della sua condizione soggettiva (Cass. n. 28433 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 8930 del 2020; Cass. 11936 del 2020;

con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, nonché dell’art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e CEDU, nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, dell’art. 1 – h bis per avere la Corte di merito escluso i presupposti per la protezione umanitaria in mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione. Il ricorrente contesta, in primo luogo, l’illegittima applicazione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente e l’omesso accertamento delle condizioni di riconoscimento del permesso umanitario, che ritiene sia stato scrutinato in modo apparente, senza diversità dei requisiti rispetto alla protezione sussidiaria. Lamenta anche nella specie un deficit istruttorio e di accertamento dei fatti che avrebbero evidenziato il grave pericolo del ricorrente di essere esposto a persecuzioni nel proprio paese in caso di rientro. Precisa, altresì, il ricorrente che avendo egli proposta domanda di protezione prima del 5 ottobre 2008, con la conseguenza che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, mentre il giudice di merito non ha considerato il livello di integrazione del ricorrente comprovato dal contratto di lavoro prodotto ed allegato in grado di appello e dalle relative buste paga. Riferisce il ricorrente di avere contratto a tempo indeterminato part-time del 14.03.2019 da parte della ditta BS di Kaus Charanijit di *****.

La censura è inammissibile inammissibili in quanto, diversamente dall’assunto del ricorrente, non sono ravvisabili lacune nel provvedimento per motivazione apparente, posto che la Corte distrettuale ha espresso le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il diritto alla protezione umanitaria è collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6 D.Lgs. n. 286 cit.” (Cass. 23 febbraio 2018 n. 4455).

Al rilievo si accompagna, altresì, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).

Orbene nessun dirimente rilievo dispiegano, ai fini della prova del profilo dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate, una volta valutata dal giudice l’assenza di una specifica forma di integrazione, valutata espressamente anche in raffronto alla situazione del Paese di provenienza (v. pag. 9 del provvedimento impugnato). Invero, quand’anche effettivamente conseguita, l’integrazione non risulta nella specie neanche allegata ed è ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini è necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).

Ne’ è possibile valutare la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria dalle migliori condizioni di vita che sarebbero assicurate a lui dalla permanenza in Italia piuttosto che nel Paese di origine, non costituendo siffatta sproporzione ragione per l’acquisizione di un diritto in tal senso (Cass. n. 32213 del 2018).

In altri termini, le generiche contestazioni di non avere adeguatamente dato spazio ad alcun adempimento istruttorio officioso, limitandosi ad escludere che nella regione di provenienza del ricorrente non vi fossero conflitti armati tali da determinare una situazione di violenza indiscriminata, né dato spazio alle vicende personali e familiari del richiedente si risolvono – nella sostanza – in una diversa valutazione dei riscontri probatori.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione che vengono liquidate in complessivi Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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