LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
***** s.p.a., con sede in *****, in persona del liquidatore S.G.;
– ricorrente –
nei confronti di:
T.C., nella qualità di amministratore della T. e P. s.d.f. già corrente in Ceriano ***** nonché nella qualità
di socio superstite e avente causa della predetta società, rappresentato e difeso in primo grado dall’avv. Giulio Antonio Tagliabue giusta procura allegata al ricorso introduttivo elettivamente domiciliato in Seregno via San Pietro 16;
e:
Fallimento ***** s.p.a. in liquidazione;
avverso la sentenza n. 49/2018 del Tribunale di Monza, depositata in data 21 marzo 2018;
sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che:
Il sig. S.G. propone personalmente ricorso per la cassazione della sentenza dichiarativa di fallimento della s.p.a. ***** in liquidazione;
Il ricorso sottoscritto e redatto personalmente dal sig. Segafredo senza la rappresentanza di un difensore abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione; non proposto formalmente né notificato nei confronti del fallimento e del creditore istante, rispetto al quale tuttavia il ricorrente formula una serie di richieste di merito nelle sue conclusioni senza articolare alcun motivo in spregio al disposto dell’art. 360 c.p.c., è inammissibile e alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ove dovuto, di ulteriore somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021