Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34604 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

***** s.p.a., con sede in *****, in persona del liquidatore S.G.;

– ricorrente –

nei confronti di:

T.C., nella qualità di amministratore della T. e P. s.d.f. già corrente in Ceriano ***** nonché nella qualità

di socio superstite e avente causa della predetta società, rappresentato e difeso in primo grado dall’avv. Giulio Antonio Tagliabue giusta procura allegata al ricorso introduttivo elettivamente domiciliato in Seregno via San Pietro 16;

e:

Fallimento ***** s.p.a. in liquidazione;

avverso la sentenza n. 49/2018 del Tribunale di Monza, depositata in data 21 marzo 2018;

sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

Il sig. S.G. propone personalmente ricorso per la cassazione della sentenza dichiarativa di fallimento della s.p.a. ***** in liquidazione;

Il ricorso sottoscritto e redatto personalmente dal sig. Segafredo senza la rappresentanza di un difensore abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione; non proposto formalmente né notificato nei confronti del fallimento e del creditore istante, rispetto al quale tuttavia il ricorrente formula una serie di richieste di merito nelle sue conclusioni senza articolare alcun motivo in spregio al disposto dell’art. 360 c.p.c., è inammissibile e alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ove dovuto, di ulteriore somma pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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