LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31319-2019 proposto da:
D.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6665/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Cons. Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata in data 28.3.2019, n. 6665, dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione del Giudice di pace di Roma n. 3417/2017, il quale aveva disatteso la domanda di pagamento della somma di Euro 261,75, proposta dall’avv. D.M.P. contro Poste Italiane s.p.a., a titolo di rimborso di imposta di registro, contributo unificato e marca da bollo, sopportati in relazione al procedimento di espropriazione di crediti presso terzi (la Wind s.p.a.);
– che, infatti, l’odierno ricorrente agì esecutivamente nelle forme del pignoramento presso terzi contro la propria debitrice Poste Italiane s.p.a. e, ottenuta dal giudice dell’esecuzione una ordinanza di assegnazione del credito pignorato, assolse la relativa imposta di registro, per l’importo di Euro 208,75;
– che egli iniziò quindi un nuovo giudizio di cognizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, nei confronti di Poste Italiane s.p.a., chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma sopra indicata, oltre al contributo unificato pagato ed alla marca da bollo, ottenendone un rigetto, con conseguente appello al tribunale;
– che resiste con controricorso l’intimata.
RITENUTO
– che i motivi del ricorso deducono:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., per l’errata qualificazione come pronuncia secondo equità della sentenza emessa dal giudice di pace, in quanto si trattava, invece, di decisione secondo diritto, dovendo l’imposta di registro riscossa all’esito di una procedura di espropriazione presso terzi incombere sul debitore esecutato, onde esso creditore procedente, escusso per la solidarietà tra le parti, aveva diritto a rivalersi verso la debitrice Poste Italiane s.p.a.;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., per l’ammissibilità dell’appello verso una sentenza relativa alla domanda di rimborso dell’imposta di registro, trattandosi di questione di rango costituzionale ed attinente i principi regolatori della materia, concernenti il riparto dell’imposta tra i vari soggetti della procedura esecutiva ed avendo l’appellante, innanzi al tribunale, chiarito le ragioni che comportavano l’ammissibilità dell’appello ex art. 339 c.p.c.;
– che la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile, trattandosi di pronuncia del giudice di pace per cui vale il limite dell’appellabilità, e non avendo l’istante prospettato la violazione delle norme sul processo, l’inosservanza di norme costituzionali o dei principi informatori della materia: ciò, in quanto l’accertamento, oggetto della domanda proposta in primo grado, non attiene alla sussistenza dell’onere del pagamento, ma al rimborso di quanto anticipato, ed avendo il giudice di pace ritenuto l’attore legittimato a chiedere il rimborso al terzo pignorato; tema estraneo alle spese del processo di esecuzione, di cui all’art. 95 c.p.c., o a qualsiasi questione a rilevanza costituzionale o integrativa del diritto ad appellare, per le norme ricordate;
– che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2; ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1, soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. 19 gennaio 2021, n. 769; Cass. 3 aprile 2012, n. 5287);
– che si è altresì affermato come, in base al combinato disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e dell’art. 339 c.p.c., comma 3, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di millecento Euro (nel testo applicabile ratione temporis) – vuoi che siano pronunciate secondo diritto, vuoi secondo equità – sono in ogni caso appellabili solo per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (cfr., tra i molti, Cass. 22 settembre 2017, n. 22198, non mass.; Cass. 13 marzo 2013, n. 6410; v. anche Cass. 31 luglio 2006, n. 17430);
– che, dunque, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato (Cass. 12 febbraio 2018, n. 3290; conf. n. 9432 del 2012);
– che, invero, secondo l’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria/ l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (Cass. 28 maggio 2020, n. 10063; conf. n. 13019 del 2007);
– che il secondo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c.;
– che il ricorrente assume l’errore del giudice di appello, per non avere individuato una fattispecie di appellabilità nella decisione di primo grado, senza tuttavia riportare in modo autosufficiente né il contenuto della motivazione del giudice di primo grado, né le proprie deduzioni nel giudizio di secondo grado, dalle quali possa desumersi che l’appello fosse ammissibile;
– che, invero, va richiamato il condivisibile principio, enunciato con riguardo al ricorso per cassazione, ma estensibile alla nuova articolazione delle disposizioni in esame, secondo cui, quando si impugni la sentenza di equità del giudice di pace con cui si denunci la violazione di un principio informatore della materia – e, del pari, di una norma sul procedimento o di una norma di rango costituzionale o Eurounitario – l’impugnante ha l’onere di indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio o la norma che si assumano violati e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio (cfr. Cass. 11 gennaio 2005, n. 382): lo stesso livello di specificità deve contenere il ricorso per cassazione, al fine di delibare la censura proposta e valutare l’eventuale errata conclusione del giudice di appello;
– che, dunque, la censura è inammissibile, non rispettando essa la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che il ricorrente ha omesso di indicare quale fosse lo specifico contenuto dell’atto di appello con riferimento alla denunciata violazione dei principi regolatori della materia;
– che si è già condivisibilmente osservato come l’esigenza di rispetto dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è tanto più avvertita, in quanto l’appello avverso le sentenze del giudice di pace per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; 10 gennaio 2007, n. 284), e, nella decisione impugnata si afferma che il motivo di appello non riguardava nessun principio di rilevanza costituzionale, né risultava la denuncia dell’inosservanza di norme procedimentali;
– che, in mancanza, il motivo è inammissibile, neppure in questa sede il ricorrente prospettando una questione di tal fatta, non essendo a ciò sufficiente il richiamo alle norme costituzionali sulle imposte, del tutto generico, né conferente con l’azione del presente processo, volta all’esercizio di un diritto di regresso tra condebitori solidali per legge;
– che, al riguardo vanno altresì richiamati i precedenti conformi di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre 2020, n. 26066; Cass. 3 giugno 2020, n. 10420; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4243; Cass. 19 settembre 2019, n. 23407);
– che, inoltre, la materia tributaria è eccezionalmente attribuita al giudice di pace in base ad espresse previsioni di legge; ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in cui vi è un’azione di regresso tra condebitori solidali, e non è interessata l’amministrazione finanziaria;
– che le spese seguono la soccombenza;
– che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, peraltro con molteplici profili di inammissibilità, in relazione a domanda giudiziale avente ad oggetto somma di denaro dall’ammontare estremamente esiguo, e, soprattutto, sulla base di motivi contrari a plurime pronunce, onde si evidenzia una condotta di colposo abuso del processo integrante la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3: in relazione a tale condotta, il ricorrente va pertanto condannato al pagamento dell’ulteriore somma, equitativamente determinata (cfr., in termini, per le medesime questioni, Cass. 19 settembre 2019, n. 23407).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 300,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; nonché al pagamento, in favore del controricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di lite temeraria, liquidato in Euro 300,00.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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