LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1844-2020 proposto da:
M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MANCONI;
– ricorrente –
contro
TECNOLOGICAL & SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 824/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Cons. Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che, con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 12 ottobre 2016, che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 192.666,42, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori, emesso su istanza della Tecnological & Services s.r.l. contro M.V.;
– che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M.C., notificato soltanto alla Tecnological & Services s.r.l., articolando un unico motivo;
– che deposita controricorso la società intimata.
CONSIDERATO
– che il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2500-quinquies c.c., in quanto la corte territoriale -dopo avere correttamente ricostruito la vicenda quale trasformazione da società di fatto a s.r.l. – ha ritenuto indispensabile la lettera raccomandata in forza della summenzionata disposizione, che invece ammette anche “altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento”, al fine di comunicare ai creditori la delibera di trasformazione ed ottenere la liberazione dei soci illimitatamente responsabili in caso di consenso di quelli: e, nella specie, per tale comunicazione deve ritenersi sufficiente la dichiarazione del difensore della M.V. s.r.l. nel corso del primo grado di giudizio, allorché, all’udienza del 9 luglio 2015, ebbe a verbalizzare che “la impresa individuale M.V. è cessata in data ***** per decesso del titolare Sig. M.V., e ad essa è subentrata, quanto alle situazioni soggettive attive a passive, la Impresa M.V. dichiarazione ripetuta all’udienza del 1 ottobre 2015;
– che la corte territoriale ha ritenuto corretta la ricostruzione della vicenda societaria in termini di trasformazione, avendo accertato che all’impresa individuale subentrò una società di fatto tra le due eredi M.B. e M.C., in seguito trasformatasi in società a responsabilità limitata; tuttavia, la corte d’appello ha negato che sia stata integrata la fattispecie liberatoria del soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie sorte prima della trasformazione, consistente nel consenso espresso o presunto del creditore, e ciò perché, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c., a tal fine “e’ indispensabile che venga ai creditori comunicata la delibera di trasformazione, comunicazione che può avvenire con qualunque mezzo idoneo a garantirne la effettiva conoscenza. In forza di tale principio, qualora le eredi del signor M. avessero voluto beneficiare del meccanismo previsto da tale norma, avrebbero dovuto comunicare ai creditori (nella specie alla Tecnological) la deliberazione di trasformazione per regolarizzazione in essere dalla s.d.f alla Impresa M.V. s.r.l.; invece, nel caso di specie, la delibera di trasformazione non è stata affatto comunicata…”;
– che ha aggiunto la corte del merito come, in particolare, a tal fine non è idonea la dichiarazione del difensore in udienza, in cui egli ha solo segnalato il “subentro” nelle posizioni soggettive, dichiarazione che “non può evidentemente tenere luogo all’adempimento richiesto dalla fattispecie legale in discussione, talché sicuramente questa non può essere ritenuto mezzo idoneo ad integrare il consenso presunto/ implicito della controparte”;
– che, ciò posto in forza dell’inequivoco contenuto della motivazione della sentenza impugnata, l’unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, non avendo esso compreso la ratio decidendi esplicitata dalla corte territoriale: la quale non ha affatto ritenuto indispensabile una lettera raccomandata per comunicare ai creditori la deliberazione di trasformazione, ma ha invece negato essere stata integrata proprio la fattispecie della disposizione applicabile, l’art. 2500-quinquies c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, secondo cui la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti relativi all’operazione straordinaria, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso, consenso presunto in presenza di una comunicazione relativa alla “delibera ione di trasformazione (..) per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento” e mancato diniego del consenso entro il termine, ivi stabilito, di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;
– che, invero, si è affermato come, ai sensi dell’art. 2500-quinquies c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Quest’ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all’omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l’invio di atti ai medesimi dai quali l’avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell’avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera (Cass. n. 29745 del 2020);
– che nella specie, pertanto, non può tenere luogo di tale comunicazione della delibera la dichiarazione a verbale del difensore in udienza che la ditta individuale si è trasformata in s.r.l.;
– che, peraltro, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905); in particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989);
– che il ricorso, dunque, è inammissibile, non essendo detta ratio validamente contrastata;
– che la manifesta inammissibilità del ricorso rende superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A., F. e A.F.;
– che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021