LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29608-2020 proposto da:
S.H., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BARCELLINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto RG 22516/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 24/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 24 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da S.H., cittadino indiano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso S.H. affidandosi a tre motivi di doglianza.
L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.
CONSIDERATO
che:
4. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti.
Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021