LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3242-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
N.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CESARO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1727/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PICCONE VALERIA.
RILEVATO
che:
– con sentenza depositata il 9.7.2019, la Corte d’appello di Bari, decidendo sugli appelli proposti dall’INPS il 27/11/2017 e il 17/12/2018, ha confermato le decisioni di primo grado che avevano dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione dell’avv. N.A.A. alla gestione separata per l’anno 2010 e non dovuti i contributi oggetto di avviso di addebito notificato alla appellata;
– la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003 ex art. 44, (conv. con L. n. 326 del 2003) non ricorrente nel caso di specie;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura;
– resiste, con controricorso assistito da memoria, N.A.A..
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto notificato originariamente nei termini presso l’indirizzo del “precedente studio dei tre difensori della signora N. nei giudizi d’appello”, avanzata in sede di controricorso e reiterata nella memoria;
– l’art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l’impugnazione venga notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d’uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto;
– questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l’inesistenza della notifica ove essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte;
– si è affermato, al riguardo, che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’ appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (fra le altre, Cass. n. 16801 del 2014; n. 9419 del 2016);
le Sezioni Unite hanno poi tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell’attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (SU 14916 del 2016);
e’ stato altresì affermato che nel caso in cui nella notificazione della sentenza la parte elegga domicilio a norma dell’art. 330 c.p.c. presso un professionista diverso da quello che l’aveva difesa ed ove essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell’atto d’impugnazione eseguita nello studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d’impugnazione della parte cui la notificazione era destinata (Cass. n. 26091 del 2017; si vedano, altresì, Cass. n. 11485 del 2018; Cass. n. 27567 del 2020);
orbene, alla luce dei suesposti approdi di legittimità ed avuto riguardo a quanto statuisce l’art. 156 c.p.c., comma 3, deve escludersi che possa essere configurabile in termini di inesistenza la notificazione considerata, rilevato che la stessa ha raggiunto il proprio scopo atteso che l’appellato si è costituito, come si legge nella decisione della Corte d’Appello, proprio contestando la ritualità dell’impugnazione e della notifica della stessa;
con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, (conv. con L. n. 326 del 2003), per avere la Corte d’appello ritenuto che il raggiungimento della soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit. costituisse presupposto necessario per l’obbligatorietà dell’iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata:
– il motivo è fondato nei termini che seguono;
– ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente Oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021);
– trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto) della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei “soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (…) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000”;
-.tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata;
– nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
– la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità;
– deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
– nell’accertamento di fatto di tale requisito, ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va evidenziato che si tratta di presunzioni che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto;
– ciò che rileva è che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, valorizzando, all’uopo, i sopra menzionati indici e, fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità;
– tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’e’ propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;
– in quest’ottica, reputa il Collegio che l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di i un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;
– nel caso di specie tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte d’appello di Bari che si è limitata ad ancorare l’assenza dell’obbligo di iscrizione al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 Euro;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021