Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34645 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23466-2019 proposto da:

N.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO DARINO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. N.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in oncologia da lui conseguita nel 1988. A sostegno della domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo del corso e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 33.311,46, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in via incidentale dal Dott. N., e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 25 gennaio 2019, ha accolto l’appello principale, ha respinto quello incidentale e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del Dott. N., riconoscendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso il Dott. N.M. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato UE, degli artt. 2043,2056,2697 e 2946 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1), come da costante giurisprudenza in argomento.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dalla citata L. n. 370 del 1999, art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della menzionata L. n. 370 del 1999, art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito).

Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi.

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio; avendo accertato, infatti, che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 26 novembre 2009, e che mancava la prova dell’esistenza di un pregresso atto interruttivo, la stessa ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dal Dott. N. fosse prescritto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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